Syllabus magistrorum sacri palatii apostolici. Autore f. Vincentio Maria Fontana ... reuerendissimo ... Raimondo Capisucco ... dicatus

발행: 1663년

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pata,ancorche minima, Che si portara in Roma,

debba esser consignata alia Dogana, o pre semtata a tui, o a si tot Compagni,da quali habbinoespressa licenga ; & te liste de' libit che vsciramno di Roma si faccino giuste,con e1primere it tutolo dei libro, l'Autore, it tuom, e tempo delle Stampe, e Stampatore, setto pena delia perduta de' libri, e di scudi cinquanta, piu e meno secondo la qualita de libri, e dei delinquente. 4 Che nessunCircolatore ardisca di portare,

o vendere in Roma cosa alcuna con ricette, se prima non haura presentate lesudette ricette a S. P. Reuerendimima, o Compagni, da quali, Oda chi loro ordinaranno,siano prima approuai te, festo pena delia perdita di tuite te robbe, cheanderanno vendendo, e discudi 2 s. doro. Che li Corrieri, e Postieri occorrendo loro portare libro alciano, benche piccolo, a qualsi-uoglia persena di qualunque stato, conditione, e preeminenZa, dentro, o suori di Roma, siano tenuit mostrario prima at deito P. Maestro , ostioi Compagni, o vero lasciario in Dogana ,sbt-to te pene di scudi cinquanta , & tre traiti di

6 Che nes no Dogantere di Roma , o di

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terra, o di acque, ardisca spedire, o filassar alcuha sine de libri, che giornalmento petae ranno nulla loro Dogane,senga la sederea licen. Za'; it che anco dourannciosi eruare ii Custodidelle Pone, Qttolamedesima pena. Che nessim Barcariab, Marinaro, Comdottiere, Corriero, o portatore di mercanti , laccia capis a Librari, o altre mGhe, a' quali portano,libri, prima di hauer posto, quello cheportano in Dogana , Qtto pena di Cinquant a studi,se si trouara, che habbino consegnato aula parti alcuna cose spetante alPossitio,&aliret- tanta pena con perdita delle robbe , achil'ha

8 Che nessianti possi andar vendendo per Roma libri , libretti, historie, orationi, lunarij pronostici, lottere, ricette, imagini Vo figure,oqualsiuoglia altra Cosa stampata, ancorche minima , etiandio di musica, o tenere sule botte-ie, o Q le tautae, o nelle piaZZe, o in Falsi-uogi' altro tuom di Roma libri da vendere , o

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ri non Pintendono compresi setto nome, o tit lo de' Librari 1, e pero non Foti anno Vendereis libri, ne nuciui, ne vecchi, ne alii amsa stam

pata, & i Cariolari legar alcun libro stampato, se non haueranno particolar licenga, & se non haueranno dato it giuramento , la nito la professione della Fede conforme alli decreti delnuouo Indice M' Libri prohibiti. E nesseno possa apri r bollega di Stampatorer, ne di Libraro , o essercitare simili arti in modo alcuno se non sara approuato con la conditioni di se pra, dc haurό la patente Qttoscritia di S P.Reuerendissima, o sitor Compagni, Quo pena deuia perdita de' libri, e di studio piu , e meno, secondo la quantita, e qitalita de' libri, e dei delinquente ; quat patente debha rinouarsi ognivolia,che occorra la morte dei deuo 9 Che ψ' Heredi, dc essecutori desi' ultime volonta de' desonti Librari, & quelli che vor-ranno vendere i libri proprij, o d'altri; honpos sino vendere libri di qualituoglia sene, e numero, ne mostrarii, iniretariarii, stimarii, o trata

tar con alcum per Venderit, alienarii, o in attramantera dispoi ne, se prinxi non hararanno oti

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sitoi Compagni , pena delia perditae des liabri , e di studi Loo. a' trasgressori. io Che li Giudet, Regulieri,de altri artesici,non possino Undere, ne comprare, ne pisi 're in pugno libri Salcuna serte, sema limnZa dei P.Maestro, o suoi et agni e se at presente ne hauessero,In te mine di otio giores It dia-γ'no in lista net modo s radetto , Quo pena del- Ia perdita de' libri, e di s o. scudi , alere penu, etiam corporali ad arbitrio di SP. Reuerendis sima. E quando air incanto delii Hebrei, o aut a Depositaria della Camera, occorrera che si vendino libri, ordina S.P. Reuerendissima,chCsiano tenuit quelli, che vendono , clopo haverottenuia laeti ema ordinaria , ine si ricercaeo , intimare laetanchae de Librari; accio est ancora possino Concorrere , ordinando semitamente di piu S.Ρ Reuerendistima, che filor detrin- 'eanto non si possa vendere alcun libro depositam, o impegnato senZa nuoua licema conces

si a questo QEtto, festo ristesta pena di sepra. 11 Che i tabrari, e vcnditori de libri stan

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Σ to di tuiti 1 libri, ciai nuoui, coine Vecchi , chesi trouaranno havere, esprimendo bene gli Autori, si titolo, li Stampatori, tempi, e luoghi delle Stampe , e numero de volumi per Ciascunta,

sorte, e Qttoscriuendolo di sua mano, & vn' autro simila indice ritenghino per loro , e fra ildetto termine, clascuno di etsi Librari ven persenalmente a fami scriuere net libro, quale si terra neli' offitio a questo essetis, oue si noteranis no tuiti ii Librari, e venditori de libri, che ha-ueranno licenga diessercita re talarte ; e passato questo tempo, si procedera contro quelli, clienon saranno notati, come che vendino se a ladebita licenZa, e si condannaranno uella pe-sopra notata ness' ottauo capitolo. . . - .

12 Similmente si ordina all' Intasiatori , Sta atori, e venditori di figare in rame H inlegno , che debbano ira detio termine dare laulista di tuite te figure, che hanno in bottega,C5il nome deli Autore, ampatore, &luOF, e t podelle stam pe, e farsi1 notare net deito libro;&ogn' attracosa come sopra , festo la medesi

ma pena.

1 3 Che nemino Meda laro, Eonditore, o Sigillaro,tanto in acciato, serro, bromo, o au

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tra materia ardiscia d'intagitare, sendere, o scol-pire figura alcuna, tanto iacra, Comz profana, MCon lettere, o senZa, se prima non ha ta licenZa ein stritto dat P.Meastros, o suci Compagni , ilche s'intende anco di chi lara conij, poleoni, altri instrumenti da improniar te deite figili e, o lettere,festo pena di scudi Zoo.e tre traiti di corda, e sessenssione detressercitio, dc attre penetis arbitrarie secondo la qualita deli' errore, & chepero Qtto ii termine ai vn mese sia ogn' Uno te nuto presentare at P. Maeli ro sudetto , e s tot Compagni la nota di tutis te figure,i e lettere ,

che in detii coni j seno intagitati accio in essa si1 posse sottos riuer la licenZa di peserie usar nella loro arte , o professione. 14 Cheaelli libri di nuouo stam pati, o rilla-

pati,che ven no suori, ne dubia ilLibram porta re Vno per sorte legato, o infitZato at P. Mae

stro, o stita Gmpagni in modo,che si possa tela

gere,accio rivisto che sia,& approuato per bu no , se ii possesubito restituire, & licentiare anco Paltri della medelima sorte, che a questo fi-- ne doueranno in tanto rite in in Dogana confarne particolar nota da Qttiacriuersi da uno

de Compagni. Dichiarando che tuiti grordini,' D che

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rs Che netr istesso termine diremese Gnix. tenuit tuiti li Stampatori venire persenalmente a fatii registrare net libro , net modoe dissipra si e deito delii Librari,e Figuraeri: ne almeno posta aprire di nuouo Stamparia di alcima al sorte, se prima non haueta giurato nelmede mo modo, che si e deuo desti Librarius to ho

16 Che nesseno Stampatore publico Dato ardisca distampare, oristapare libri,scri ti, o qualsiurilia Coti, benche minima,sema liceneta sua, o de' Compagni hauuta in critto, e non ardiscamutare, aggiungere , Q se nutreis Pure Vna parolai, ne di porro altro lilago deli impressione, che di Roma,ma 1lampi fedebriente se condo Doriginale che si lara dato 'tiviri to, & non publichi, ne in modo alauno dis fit. ii l e cos stapite da tuism tanto elie dat P.MM-stro , o suoi Compagni, non sara fatia latcon- frontatione cori la' copia senoscrixta da Ub P.

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in tuiti ii predexti casi dellae perdit le' libri, α

dato, e per potere obedire, debbano nelle loro stam parie, librarie, bolleghe, dogane , e itaO-ghi doue essercitauo it loro offitio, publicamem tu tenere Vna copia dei presente Editio affissata; stilo pena di scudi cinque per clascheduna vol-

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ta che Granno Hirouati senga: e di-li Libra ri,olire t Ediuo , siano obligati hauer rindice , de' libri prohibiti ; Quo la medesima pena . 18 Lequalicose mites'ordinano, e sic mamandano sotio te sepradette pene, d'applicatis. parte ad opere, e tu hi pij, e prari all. accusaiatori, quali saranno tenuit 'secreti:riseruandosi S. P. Reuerendissima rarbitrio di siminuisse , Mestenderis etiamdio alle corporali, sissipensioni, priuationi deis arti, ocesilio. secondo la qualita dei delitm, e desse perstae, d'aggravam an co piu in quelli, che attre volte seno stati, o fa-ranno rit uati colpeuoli, e si procedura inuiolabiimente con ogni rigore cotroli irasgressoriuUolendo, che it presente Edilmam , e ablieato ne' Hoghi s liti di Roma, astringa claustimo, Come se aquaiunque sos persenalmen ite intimam. Dato nel PalaZZoApostolico li i8.Noueb 1 6sqFLRaimundus Capisiiccus S. Pal. Apost. Mag.

Ris poenis Sanctiss. D. N. Alexander Pa VII. Triremium poenam ad vitam addit pro ijς, qui absque eiusdem Magistri licentia quidqua

Romae imprimerent, seu imprinai facerent, , ta . hedito decreto. BAN-

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Monstrando resperiema , che alauni S

patori seno tanto temerarij, che ardisco-no tam re senga te debite reuisioni, e licen de Superiori a cio deputati,scritium it piu delle volte lesiue delia fama,e 1iputatione altriai,e deis me di castigo iEperche fossi deuiStapatori si re dono facili ad incorrere in simili eccessi in rumardo delle pene laggiere linposse con altri ba- in particolari a trasgressori . Percio volendo Monsin Illustrissimo,& Reuerendis amo Francesto Maria Barangone , di Roma , esito DLstretto generale Gouernatore, e V. Camertengo rimediare, e togliere per quanto sta possibile simili inconuenienti, de abbasi, non suo coni'autorita dei suo ostitio, e Carica di GOuernato- TC , ma anco per ordine hauuto a bocca dati

Santita di Nostro Sig. Alexandro VII. per il

presente bando da durare a beneplacito dellata, Santita Sua, e delia sania Sede Apostolica, ordina , e chmmanda , che in auenire non sta le- cito ad alcun Stampatore di quaissiti lia sorte, si ato, o conditione distanapare, o imprimere, O far stapare, o imprimere da alui, ne in Roma

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