Synodus dioecesana Cæsenatensis ab eminentiss. ac reverendiss. d.d. Jo. Casimiro s.r.e. card. Denhoff episcopo Caesenaten. in ecclesia cathedrali sub diebus 30. junii, & 1. ac 2. julii celebrata anno à reparata salute 1693 Innocentio 12. rem christia

발행: 1695년

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출처: archive.org

분류: 그리스도교

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4 43. Tulle te botleghe de'Mercati e delli Artist devono essere chiuse, ed i soli Speziali, Macellari, e Pigeticaroli possano tenere i sportelli aperti, per vendere: ma non gia net tempo de' Divini ossi-etii; cloe, quando nella Chiesa Cattedrale si cantata Messa solenne, b it Uespro, ὀ ivi si predica. I Speriali nondimeno, anche nelle ore de Divini Ofligit , potranno vendere libera mente i in dicamenti . Chi sara trasgretare di questa legge, paghera tin scudo d' oro per volta, alia quale pena saranno sottoposti anche quei che daranno calasa alia contraventione, come i Padri rispello a i Figlivoli, ed i Padroni risipetio a i Gar ni

. Sono proibite te opere di Campagna, qua li sono: attaccaret bovi, is per carreggio, is per lavorare. Arare, seminare, vangare, mictere, battere it grano, lagitare te viti ,ed alberi, overo abbatiere questi; vendemiare, ed attre simili. F. E' proibito a i MoIi ri, ed a i Padtonide' Molini atroglio, di lavorare te Feste, se ciὁ non esigcse la necessitae approvata colla licen de' Superiori Ecclesiastici, la quale si dara sumpro

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il pane , se in Citta it scivietio publico non l' es- gesse, net quale casse si dara speditamente la liceneta ad istanaa de' Sis. Ab ndanzieri . E nelle Ca se private, se non si succedessero piu di due feste

immedia tamente, ὀ non v' intervenisse una manifesta necessita , non si pub ne preparare, ne cuOcere it pane. 8 E' proibito a i Barbieri di fare barba, ὀ ta-gliare capegii nella bollega, edanche nolle se private in tempo de' Divini ossicii; ma e lectio a iiiiedes mi fare ciis etia nelle botleghe,il dopo praso, nori de'Divini ossicii; a Foras ieri, e Contadini; estgendo tale toleraneta una specie di necessita .. 9. Ε' vierato reni strepito forense , come anche rogare Instromenti, 1e nis nei cas permessidalle leggi Ecclesiastiche , e nelle urgentissime necessita, solio pena di cinque scudi d ' oro. I o. Nel tempo delle Raccolle, e delle Uei dem te,non si pud lavorare prima che sia publicatala liceneta generale per tale essetto, socio pena didue scudid'oro. E per tali facende non s'o- metia mes la sania Messa, rimanendo it precetro di sentiria, net suo vigore. II. In tempo, cne nella Chiesa Cattedrale si cantano i Divini ossicii, cloe la mattina la Messa solenne Conventuale , ed ii dopo pransb ilVespro, overo inesta si fa la Predica , ὀ te suppli-

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caetioni publiche, per qualciae grave necessita della Chiesa ; le Osterie e Bettole, cosi publiche co-

me private, siano non solo chiuse, ma vvote des Bevi tori. Gli Osti publici nondimeno posseno libera mente somministrare a i Pellegrini e Viandanti Ogni bis gnevole: come ancne Ogn' uno pub vendere ii Vino a i particolari, purche loportino via. E tutio cib solio pena di tre studid 'oro risipetio a i Padroni delle Case, e gli Osti: d'un schido d' oro, risipetio a i Bevi tori; e delia Carcere, ris petio a i serventi che vendono e som- ministrano ii Uino. ΙΣ. Ε' proibito, nori della Citta, radunarsi per bevere, come anche ii vcndere dei Vino, de tro qua ranta passi dalle Chiesie Parochiali, e tremta dat palire ; se dentro tale circonferenZa non se gia la Casa b Cantina a tale uio destinata ,

sotto te accennate pene.

13. In tempo della Rera della Madonna IAgosto , mentre si cantano nolla Chies a Cattedr .le i Divini ossicii, e sinche sia finita la Predica, ele publiche supplicaetioni, quando queste si fanno, si devono tenere chiu se te Botteghe de' Me canti, e Mercatanti ; sotio pena di dieci scudi

i . In tempo delia Fiera delia Canepa, non clecito vendere la medesima, is fare circa di essa

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4r Talcuna opera servile, seneta la douuta licenza, chenon si negliera ne' bis ni particolari . x In tempo delle Fiere, ed in qua Issia altro, non si possono tenere cose venali, vicino alleporte delle Chie se; solio pena di un Scudo d' oro. I 6- E' proibito a i Ciarlatani, Ballatori su lacorda, Histrioni , e smil raaza di gente, ballare,

recitare Comedie, radunare popolo per Vendere medicamenti &c. sotio pena di cinque Scudid'oro . Ε' pari menti vietato ii fare Giostre, b Tornei, solio pene di dieci Scudi d' oro, ris cito aiGiostratori.

17. Sono proibiti i Ballie te Danete in luoglai publici, e per tali s' intendono non solo k Pia2Ze, e te Strade , ma anche i Cortili delle Ca se private, e tu trigli altri che sono csposti alla vista di chi palla: sotio pena di sei Scudi d 'oro, risipetio agit autori di simili Ballio Dange, ed i Sonatori ; e di

I 8. E' prohibito it tenere Giochi publici dicarie ὁ daddi, come anche di giocare , ed assister- Vi come spetiatorc; solio pena di sei Scudi d ' ororis petio a i Padroni, b Condotiori delle Case; didue, risipetio a i Giocatori ; ed' uno, rispetro a iSpetratori. Edituite queste pene es alte, it segreto delatore ne havera la quarta parte .

19. Alle medesime pene sono sottoposti quei che

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che gi heranno, O permeticialino, checoinc Dei ultimo articolo, o vi assisteranno, nes-le Osterie, Cantine, Plaetae , ed altri tu hi publici ; si in Citta, come in tutia la Diocesi G1o. Il giorno della ResurreZione, e delia Nati vita di Giesu Christo Nostro S ignore, e proibito in tu ite ic Ore fare radunanete de' Bevitori , eruite te attre cosse tolerate o concesse i giorni festi

vi, come sopra , sono vietate in questi due gloria i , nc 'quali iacile sole urgentissime necessita si concederanno te dispense dat Posiervaneta di eis . 11. At sono che s da, colle Campane Parochiali per uia quarto d' ora, dopo P A ve Maria della sera, i gloriai che immediata mente prece dono te Feste, ren' uno com inci a disporsi per c lebrarie divota mente i l giorno seguente: au Ver tendo di finire tuite te opere servili, o rusticane ,

o mecaniche, prima di meZZa nolle.

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DE' DECRETI SINODALI

Circa l' osservaneta Quadragesimale. Da publiears le Domeniche delia Sesseresima , IL saluo tempo della Quadragesima, instituito dagii Apostoli, e continuato per tuiti i secolisino a nes, leve spendersi da i Fedeli; in digi uno,

opere, & alti di peniteneta; in frequentare te Chie- se, sentire di vota mente Ie Prediche , 5 in prepararsi, con molli escrcietii di pieta e di religione, a celebrare degna mente ii glornodi Pasqua: glor-no in cui Nostro Signor Giesu Christo na computa la sua vittoria , de i tre nemici dei genere humano 3 cice , det Diavolo, dei peccato, e delia morte ; C che ci ra viva la nostra speraneta di dovere anchenoi un giorno riuorgere con corpi gloriosi, esenti di corrottione, impassibili , perimeriti delia passione e morte det medesimo RG

Per disporci dunque alla Santa Pasqua dob-biamo digiunare tutio it tempo della Qua resima,

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in inciando dalla meZZa nolle precedente' almei cordi delle Ceneri, sino a m eZZa nolle cheprccede la Domenica della Resurrettione. A talci igitulo e obligato solio peccato mortale Ogni Christiano , che ha compiti vitati e uia anno ; e consiste in non mangiare ne carne, ne brodo dicarne , ne latticinii, ne fare piu d 'uia sol pasto ilgi orno ; con una ben letalera collatione alia sera; cccettuate te Domenicne, nelle quali e permessodi cenare

, Ni uno si deve esimere da per se da i digi uni comandati dati a Chiesia, se non per carisa di manifesta necessita: perche ne' casi dubii la regola edi consultare ii Medico, &il prudente Confessore, is it proprio Paroco . Non ogni opera manuale, d sitica corporale, seu si dat digiti no , aneti quella sola, la quale in 'ualche modo e necessaria, e d alia quale s' indebo liscono tal mente te forete dei corpo , che diventi incompatibile col digi uno, per il probabile pericolo di riccuere notabit pregiuditio nella salute. La collatione delia sera , che la Chiesa tolerada qualche tempo, deve essere molio parca: e non potundosi questa deiunire precisa metite in chestuantita consista; per la diversita delle comples soni; ogia' uno cerchi di rego tarsi colle dotiri ne de 'migliori Autori;e si contenti di quanto basia, che

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che non riceva notabit dania , nella salute dati' inedia . Si esertano te persone chelianno finito l'anno decimoquinto , di disiunare nella Quaresima qualche giorno della settimana, accioche es.sendo gia assuefatii at digiuno , piu factimente Posservino quando verra it loro tempo . Chi non potra digiunare nella Quaresima , dovera ottenere dat Medico I' attestatione delia causa di tale impoteneta, sottoscritia anche dat proprio Curato, net quai caso gli sera data la liceneta dat Sig. Vicario Generale, o dat Vicario

Foraneo , quando dimori in Campagna . Ove non si trovera Medico , bastera la sottoscrittione det Paroco; e quando non si possa aspellare la licenaa dei Vicario Foraneo , la potra ali ora dareristeta Paroco . Auvertino nondimeno i Parochi, eptu ancora i Medici, di non dare facit me te simili attestationi, ma per vere necessita. E quando bastino i latticinii, non l' estendino alia carne ; altrimenti saranno partecipi della prevaricatione della leg . ni ha vera liceneta de'Superiori, comes pra, mangiare carne, la mangi in modo che dacio gli altri non prendino scandalo; cloe in unluogo separato ,& allegando la liceneta havura . E cni la maugia se seneta licenza, noti de' casi di

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manifesta necessita , si ricordi che l' assolutione ditalcaso e riservato ali' Eminentissimo Vescovo. E' proibito nella Citta, e nori, solis pcna didue scudi d'oro , e la perdita delia robba,il vendere publica mente te crase comestibili vietate netu

rarsi . Alla medesima pena saranno sotroposti quei che compreranno simit robba mangiativa , senZala liceneta di poteria mangiare; e quei che la venderanno a chi non l'ha veste. Fra te cosse proibite di vendere s' intendono i salami , & i pasticci; robba da sani, e non da amma lati . Gli Hosti, Locandieri, Sc attre persone, chericevono indifferentemente passaggieri , ὀ pelle-grini, non ardischino,iotto quat si si a pretesto,darda mangiare carne, b altri cibi proibiti a i loro hospiti, ὀ permetiere cli' essi mangino nelle loro hosterie, ὀ case, seneta la douuta liccma ; e cibs otio pena di due scudi d 'oro; contro de' qualisa

procedera anche per inclitisitione. Terranno i me-

destini in un luogo patente tutio it tempo delia Qua resima l'Editio 1 ampato a i . di Febra rox 689. sopra rosiervaneta della Quaresima;sottola siessa pena oE' proibito pari menti in questo sanio tempo, solio pena delia carcere, it ballare, tenere danZe , fare

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fare conviti; te musche, i giochi, i spetiacoli, te comedie, e simili divertimenti incompatibili collo spirito di computatione, edi penitcnZa , in cui devono vivere i Christiani nella Qua resima. Quando it martedi grata fida colle campane delia Cattedrale it segno delia vicina meZZanotte, Ogn uno in Citta e net borghi si levi dalla Tavola , perche se havesse mangiato carne dopomeZZa nolle, non soIo sarebbe punito colle pene pra specificate, ma da tal peccato non potre beessere assoluto che da chi ha secolla de' casi inquesta Diocesi riservati . I Mercanti , e g Ii Artisti, tenglaino te loro Bottegiae serrate quando si predica nella Chleia Cattedrale, anche ne glorni di lavoro: dovendo em quel puoco di scommodo a Dio , & alla salute delle loro anim . A tuiti gli altri digiunt commandati dat la hieti sono tenuit sotio simi I reato di peccato mortale, rutti iFedeli come sopra,c percio laenno cinformi dat proprio Paroco, quali solo olgiorni di digiunoneli'Anno. Si esoriano tuiti di suggire con pili attentionea peccati in questi giorni destinati per libera Aeneselli ercitii di peniteeta. Et in particolare si trala si la frequeeta det lebetioIe,semine dbgni sorte divitii; e la causa della roviva delIe povere famigite. PRΙ-

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