Constitutiones synodales editae ab illustriss.mo et reuerendiss.mo dom.no D. Joseph Cei Dei, & apostolicae sedis gratia episcopo Cortonensi fidem sanctae immediatè subjecto. Quintodecimo Kal. Augusti 1697

발행: 1699년

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dotiato, e suoi Ascendenti , e Descendenti, ed e perpetuo: it secondo e fra i AddoNtato, e i Figliuoli naturali deli' Addonante , durante l' addogione , e stando i Figliuoli naturali solio Ia potesta paterna et ii tergo fra la Moglie deli Addotiato , e l' Addot-tante , e fra i Addotiato, e la Moglie deit'

Addotiante. CRIMEN. . .s π Delitti , che impediscono , e annullano it Matrimonio , sono due , cicie Omi-ἱ cidio, e Adulterio , e con questi si formano quattro Casi, che fanno tali effetii. It primo e , quando una Persona congiunti

zare it suo, o sua Consorte per maritarsi inseme, fra loro non puo farsi Matrimonio , essendo seguito tal' essetto. Secondo, quando una Persona conjugata, b da per se , b col meZZo altrui ammaZZa ilsuo, is sua Consorte a fine di contraere .

Matrimonio con una terLa Persona , conia,

la quale ha commesio Adulterio, conque sa tat Persona non puo maritarsi. TerZo, quando commetie Adulterio, edagi ramento, e promesa ferma di sposarsi in-

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sieme, morendo it suo , d sua Consorte, succedendo it caso, non si puo effetiuare il

Matrimonio. Quarto, quando essendosi sposito con unita Persona, contrae Matrimonio , e lo convisuma con unaltra, con questa non puo piu

esser Matrimonio, se bene morisse la pri

ε π A diversia della Religione impedisce,

e annulla ogni Matrimonio tra la Persona batteZZata, e la non balteZZata snon essendo capace de' Sacramenti chi non ha it Battesimo; ma fra gli Eretici, Scommunicati , e Apostati puo esser vero Ma. trimonio, perche son balteZZati.

I valido, ed ii Sacro Concilio di Trento ha

ORDO

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, puo contraere Matrimonio, e lacen- idolo, e nullo , ed Ea nam sato.

s T A Persona congiunta in Matrimonio, non pud contraere con gliri.

HONESTAS.

xo - Uest' e uae impedimento che nasce

rida due caua; Dalla prima, chesono i simplici Sponsali, che si

ne di sposus insieme. Se si pentuno i Coi traenii , non possono pol sposarsi con unia Consanguineo, o Consanguinea l'un detraltro, e ii medesimo si deve osservare net Sopravivente, se vestro morisse , e questo impedimento non passa it primo grado di nunguinita; Dalla seconda, icheil Matrimonio rato, e non consumato, cloe, ese

sendosi per ieris de ρ feno spositi due:

insieme, e se bene non osse consumato ii Matrimonio , ed uno morige , it Sopro,

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Is vente non pilo sposarsi con un Consanguineo, o Consanguinea dei Morto sino alquarto grado inclusime .

1 1 T 'Assinita e una Propinquita , is ap- a prosii mazione, che vogliamo dire, che nasce dat Congi gimento, che fanno due Persone nella copula carnase, mediante la quale i Consanguinei deli' Uomo si fanno Affini alia Donna , e i Consanguinei della Donna diventano Assini ali' Uomo, e se la copula sera Iecim , come equella dei Matrimonio, impedisce sino alquarto grado inclume, se cara illecita, sino at secondo pur cuse a L q. h. '

s I FORTE COIRE NEβVI SIL

potente allatio carnale , e questa impotenZa sia perpetua, non puo congiungersi in Matrimonio , e se tal impotenZa si scoprisse, fatio che fosse it Matrimonio, non si possono i Coniugati separare, senZa la Sentenga dei Giudice.

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AE T A S. I 'Eta de' Contraenti puo impedire , ed

annullare it Matrimonio, cloe, se ilMaschio avanti it quartodecimo anno compito , e la Femina avanti it duodecimo compito, contraggono , it Matrimonio anullo.

, Ε fi contrae it Matrimonio, non vi es- Λ sendo presente ii proprio Parrocchi no, e i due Testimonj, it Matrimonio e

RAPTOR, ET RAPTAE 3 E uno rapisse , is pigliasse per foreta

una Donna, mentre la liene in sua potesta, non la puo sposare: ma se la me tesse in liberta, la polrebbe sposare. Fra Fimpedimenti, che impediscono ii Matrimonio da farsi, e non to rompono se, to che e, particolarmente si melle in consideratione rimpedimento dei semplice Voto di Castita, quale se bene non rompe si

Matrimonio contratis, nondimeno grava

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sare . Aoertino ancora i Confessori, quandoccor-re , che i Penitenti flaccusino. d' aver commesso peccato fit che Dio non permetia 2 con te Consanguinee , is Consanguinei dei suo , b della sua Consorte in primo , o secondo grado , che non possano piu domandare ii debito Matrimoniale . senZa la Dispensa da darsi des Vescovo Sono altri impedimenti, che impediscono , enon rompono it Matrimonio , a' quali pro-vedera la vigilanZa det prudente Curato , e Consessore, con studiarii spesie veste uelle

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Ad Cap. xxv. de Parochis.

De Decimis.

E occasione Decimarum solvendarami ulia in posterum oriri possit cultas, - ut sepi e occurrit, sequentem Me

ibocium , ac Regulam praescribimus, omniano seriandam. Singuia Perse , quae frumenti redditus annuos habent , Decimam quolibet anno perso ment , modo inferius exprimendo , mulgari sermone, videlicet. De fruiti dei grano , per quanto pOtra arareun paro di Buoi , Stria uno. Per quello arcia un Bue solo, Staja metro.

E se ii Campo sera piu piccolo, doura pagare per quella quantita di Terra, cli'egii la

Da quelli , che non raecogiteranno niente digrano di sua parte , non si paghi se non la

Decima Sacramentale, che e-un Quarto.

E quc ita Regola s osservi, tanto se ii Campo sara proprio dei Contadino, quanto se

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Isse i lo pigliera a coltivare da aliri , e cio proceda, non solo se lo coitiva ces Buoi propri , rna alieni, e che si tengano , cO- me dicesi, a coliunolo , b pure lo faccia amano propria, senZa Buoi, purche possie- da, b collivi tanta quantita di Terreno,poiche te Decime, che si pagano per Precet-to di Dio, non si danno per ragione de' Buoi, che uno abbia, b no, ma per ragione de' frutti, che si raccolgono. Cio, chepol si e deito net numero de'Buoi, si e fatio, per insegnare a' Contaiunt, per altro roaeti, e idioti, in quat mantera de-Va pagarsi la Decima; togliendo in questa forma la consuetudine , sorse di pagarsi 1 capriccio per Ogni fondo, e Famiglia, chepiu tosto un' abuso, che consuetudine, introdotta legittimamente , ed un' origine didissensioni, e di liti. Si dichiara pero, che questa Regola non prOceda ne' Poderi dei Chiuso , dove gia assabilita la Tassa da pagarsi per claschedunPodere, che intendiamo di lasciaria inlat

ta, e non alteraria. -

drone, o Lavoratore, possieda , o collivi respetitvamente Poderi in diverse Parroc-

, chie da quelle, o dove habita, o dove ri-

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eeve i Saeramenti , per non lasciar tuom alle Liti, statutamo, be ordiniamo, che lameta della Decima si paghi alia Parrocchia,

o doue abitano, b ricevono i Sacramentis e 1'altra meta a quella Parrocchia , nella

quale son posti i Poderi. Clie se pol succedesse, che si raccolga Grano,

tanto nella Parrocchia, dove abita, come in attre Parrocchie, clascheduno des Parochi avetii tanto di Decima per la concorrente quantita de' Poderi, che sono nella sua Parrocchia, se bene maggior quantita di Terreno fosse in una, che in un' altra Parrocchia. Dichiarando in avvenire, che niuno possa eL ser astretio a pagare la Decima a quelle Chiese, dove anno anche antiche te Sepolin ture, o dove sono nati, se non abitano ivi,d non vi raccolgono Grano.

Inolire dichiariamo, che in case , che o due Fratelli, is altri Parenti abitino neli' istessa Parrocchia, ma in Case separate , e cottiis vano diversi Poderi, ancorche servano vn issesso Padrone; e vivano a spese dun solo, siano tenuit clascheduni di loro di p gare la Decima secondo Ia quantita dei

grano, che raccolgono inques Podere, che

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di sopra , e questo abbia luogo anche net Padre, e Figli uolo, e tuit' altri , che abitino netristessa Casa , e colli vino piu Poderi.

E occorrendo molle Volte, che alcuni abitino per molio tempo 'in una Parrocchiata,

e pol vadino in un'altra, e da cio nasconoliti tramedesimi Parrochi, chi dilorodebbaavere la Decima Sacramentale. Comandiam o, che da niun Paroco si domandi tal , Decima, se almeno non si sera abitato sei Me si intiri in quella Parrocchia, net qualcasos debba dividere la Decima per Ia meta, e se si fosse stato piu tempo in una G, che netraltra Parrocchia, in tal caso si divida tra Parochi la deita Decima per lata rata dei tempo, che si sera stato ne truna, enellat tra. Comandiam O inolire, che niun Paroco , Rettore, o Vicario perpetuo , overo amovi bile, o per se, O per altro presuma agitare per te Deci me altrove , che nella Curia nostra Vest ovale , ne tali Debitori possan' effer convenuti avanti i Giudici Secolari , come non competenti, solio la pena deldoppio di quello, ehe fosse domandato, Scalire ad arbitrio , da applicarsi da Not a'Luoghi Pii, rifatii inolire tuiti i danni, cheii Reo per tal causa aveste patiti.

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