Synodus dioecesana Cæsenatensis ab eminentiss. ac reverendiss. d.d. Jo. Casimiro s.r.e. card. Denhoff episcopo Caesenaten. in ecclesia cathedrali sub diebus 30. junii, & 1. ac 2. julii celebrata anno à reparata salute 1693 Innocentio 12. rem christia

발행: 1695년

분량: 502페이지

출처: archive.org

분류: 그리스도교

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agricoltura, Verbigrazia; de' Campi, Vigne, Frumento, Alberi , e cole simili: e quando traltera con altra sorte d'hu omini, sara anco: bene che si serva degit esempi delparte, cli'

essi essercitano. . Avvertira di non essere ordinariamente tanto longo , che apporti tedio, destrahate perses ne dat venire a sentirio. s. Finito di predicare , comparisca avanti di Noi, b dei nostro Vicario Gen. e dia contodi cib che havera fatio per salute , e profitto

spirituale di quel popolo , at quale havera

predicato .

c. E porti lettere dei Paroco dei luogo , cheattestino it frutio che havera fatio con te sue Prediche , cd ii buon es empto , che havera dato a'popoli , altrimenti non predichera pluriella nostra Diocesi.

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SOM MARIO

Circa J'obligo des indici, e de' Parenti, e amigliari degi' insemi d' ammonire si me simi di confectia secondo it rito di Santa Romana Chiesa.

Da publicarsiun Anno da tutia i Parochi delia citia, a Diaces di Cesina , laseranda Domenicadi Gadragesima a INnoceneto III di sel. mem. Predecessore nostro comanda alli Medici, che quando sarannochiamati agi' Infermi , prima d'ogi 'altra costigii ammonis chino di fare chlamare ii Medici deli' anime , di paura, che disserendo d' avertirlidi cib sin' ait' estremo punio della malatia , c dino in desperaetione Ag α. e 3. Percio volendo Noi, cli' un si salu teVole precetto non P abolisca da quaissa lun-gheaeta di tempo, ma at contrario che sempres' offervi, con questa nostra Constitutione inn viamoquella di detio nostro Predecessere, ed o diniamo, che tuiti li Medici, quando sarannochiamati agi' Infirmi glacenti in letto , avanti

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ogn' altra cosa gli ammonischino di conses aret uitii suoi peccati ad uia Consessore idoneo , secondo ii Rito della S. R. Chiesia, ne dopo it tereto giorno ii visitino piu or che in caso, cli' ilConse re per qualche causa ragionevole haveste loro concedulo un tempo pili iungo , in che Notaggraviamola di tui coscieneta se non apparira a loro per via' attestatione in scritio fatia dat Coi fessore, che gy Infirmi habbino gia consessatili peccati loro nella maniera gia de ita. f. q. Esortia mo ,& ammoniaino tutar Ii p renti , famigliari , e domestici deli' insermo dinotificare at Parocho l' insermita , c tanto ii P roco, quanto li Parenti e Famig Iiari conseglinoed in luchino P Infermo a fare la confessione de

Peccati . ,

, 3. Se alcunt Medici non os erueranno quan-ro di i ra, olire la pena deli' interdetto d'entrare in Chiosa, siano 1κrpetua mente infami, e si pr in vino astatio dei grado di Medicina, col qualoerano honorati, si caccincidat Collegio , ὀ Uni versita de' Medici, e si multino ancora con pena pecuniaria ad arbitrio degi i Ordinarii de' Luo ghi , dove haveratino delinquiti. LET-

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LETTERA

Della Sagra Congregatione

Colla quale si avia,che Nostro S .ingionga ea tuiti gli ondinarii I'osservanta, Ha publicarione depa Bolla. deI B. Pio V. circa l' obligo des indici quando visitano gr Inser .

Da publisa, si anche questa laseconda Domenica di adragesima come svrss.

ΙL Paterno etelo di Nostro Signore indefessa-

mente apelicato acto, che puo ridondare in benefetio , e salute de' suoi fideli. non ha polutoricevere, che con particolare sentimento detran, mo suo te notiate pervenulegii, cli' in molle Diocesi non vlene osservata la disposietione delia ComstituZione terra della S. mem. det B. Pio V che Comincia-Supra Gregem Dominicum-δcc. circa l' amministraetione det Sacramento delia Peniteneta

agi' Insermi, la precisa prohibietione, che hannoli Medici di potere visitare ii medemi dopo it te

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eto giorno, se essi non si saranno conses ait, e I bligo che tengono li Parenti e famigliari d' avisa

te li Parochi detrinsermita de' loro congionii GDomestici ; onde volendo Sua Santitae rimediarea si pernicioso abuso ridondante in grave pregiu-ditio della salute deli' Anime edet colo; me ire dat peccato molle volte derivano te infermitae corporali , vuolo, & espressemente comanda aetulti gli Ordinarii de' Lucoi, che siccino es ait mente osse aro, quanto providamente si disponenella predetia Constitutione della S. mem. delB. Pio V. ordinando cheonga ren' anno publia cata tanto da i Parochi, che da i Predicatori solio Ie pene in esia contenute, ed attre ad arbitrio deula Santita Sua. Restera per tanto servita Vostra Emineneta di dare esecuZione a questa sania o dinaetione di Sua Beatitudine. Mentre per fine bacio a U. Em. humil mente te mani .

B. Panciatici Segr. '

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Circa P Meivanga dei Culto Divino nelle Chiese, e veneraZione delle Feste, e contro i Bestem-miatori , data solio ii primo Aprileis 6 s.che comi ncia Cum primum. Da publicarsi da rutti i Parochi delia Citta, a Diatesi di Cesena, D prima Domenica di ciochedun meo.

ACciosi dia it debito honore at Sig. Iddio,

alia Gloriosissima Vergi ne , ed a tuiti iSanti, confermando la Costitu Eione di Gregorio X. e volendo che si ossetvino i Decreti det Sacro Concilio di Trento ; la S. mem. di Pio V. ordino

e comando.

Che nelle Chiese vi si entri con humilia. e devoZione, che la conversaZione sta ivi quieta , eche vi si faccia oratione devotamente , e che si faccia l'adoraetione at Santissimo Sacramento conleginocchia plegate, e che at Santissimo Nomedi Giesu riverentemente s'inchini licam. henessu no in deite Chiele saccia sedietioni, ecciti tumulti, muova clamori, e cometia impeti, che Y non

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non vi si sacciano ragiona metati vani , inhonesti .e profani, risi immoderati , e qualunque strepito iudigiale, equat si voglia cosa, chepos a pertumare ii Divino Osfigio . Che neffutio ard ista pastseggiare in Chi esse, quando si celebrano te Messe, de altri Divini Offetii. Quelli, ii quali coli temta

rario animo dispreZZaraiano ii detii ordini , olirela Divina Vendetta, incorreranno nelle pene ambitrarie , alia Santita Sua riservate 8, e gli Ordinarii de Luoghi ancora procureranno l'ossemaneta di deite cole. Ma quelli, ii quali in deite Chiese haveranno ardire, mentre ivi si celebraranno le

Iesse, e li Divini offigit, ovem si predicara, di

passeggiare , gridare , overo sedere irreverente- mente con la schiena voltata at Santissimo Sacra mento, ovem apportar alcano scandalo, overo

perturbare ii Divini oetiit, caschino uella penadi viniicinque Ducati, olue ait' altae arbitrarie , e quelli, ii quali non haveranno possibilita di pa--gare sa deita pena , saranno castigati nel corpo , o coli 'esilio. Ma quello inc nelle Chitae haver1raginamento di bussi,nerie con Donne impudiache, ovem inhoneste; overo sera atti inhonesti, incorrera nella mcdesima pena di Σ1. Ducati, edella Carcere per uri Mese. Chi nelle Chiesie, c me sopra, profer ira parole os ne, & inhoneste , cfara 1egni simili, & havera altri

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pena di i o. Scudi d 'Oro, overo altrimente, saracastigato corporat mente. In Olire comanda a tui

ti, eciaschedula Capitoli, Rettori, Vicarii, Sagrestani,Portinari,&altri Custodi delle Cattedra li , Collegia te, e Chiesie Parochiali, che ammo nis cano i delinquenti in det te Chicse, e che non permetiano che vi si facciano deite cosse prohibi te , overo almeno lo deducano a notiria degli Ordinarii , ed altri Offetiali, e se saranno in cib he gligenti , incorreranno clascheduna volta nella pena di due Scudi . . I, Chen'n permetiano, che li Poveri, o- vero quelli che cercano elemosine, vadano per leChiese caminando net tempo delle Messe, Predi che, e degli altri Divini OEZii, ma procurino ςhe stiano alle Porte di esse Chiese, solio pena auli Capitoli, per quat si vostia volta, di due Scudi, se non procu rer3nn' di scacciarii, & alli Parochidi me Z9 Scudo; e comanda in virtv di Sant' e dieneta alli Claustrali Regolari, che nelle loro Chiese deputino qualcheduno, che li scaccino , eli negligenti saranno gravissima mente corretii dati' ordinario , e se ricuserantio di obedire , incorreranno in gravissime pene, e saranno casii gari secondola qualita delle persone anche cors

salmente.

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332.

g. 6. Et acciochenelle Chiese non vi sa cosa , che apporti indeceneta, che li medemi procurino, cne tuite te Casse, e Depositi de' Cadaveri est- stenti sopra terra, cinnina mente si rimovino, e si fotierrino, e polagano nelle Sepolture. T. Comanda in olire , che tuiti i giorni di

Domenica , edestinati in honor di Dio, edella Beata Vergine, e de Sami Apostoli, si offervino con venera Zione;e che tuiti in detii gloriri freque-tino te Chiese devotamente; ass1stano alli Divini Ofiigii, esiastenghino dati opere illecite, esse vili, non si Acciano i mercati, e stiano in silenetio, te negoriaZioni profane, e strepiti giudietiali. Maquello che sara trovato in detii glomi festivi a fare qualche opera illecita , olire la Divina vendet-ta , e la perdita degli Animali, che condurra a Vettura, caschi ancora in gravi pene ad arbitriodi Sua Santita, e dei suo Uicario in Roma, e n

gli altri luoghi ad arbitrio degli Ordinarii, OV ro degli altri Magistrati, in modo che habbialuogo la prevenZione. 3. Io. E confer mando i Decreti saltinet Concilio Lateranense da Leone X. Coman-d i , che clascun Laico e spreta bestemmiatore

dei Nome di Dici , di Giesu , o delia Sua Beata Madre sem pre Vergine Maria , per la primavolta calchi in pena di Scudi 2 3. ; per 'la seconda

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33 3 di scudi s ., e per la tereta di Cento , e d infamia, edi piudeli 'esilio. . . Che se fosse lauomo plebeo, e re vero talinente cho non potesse pagare la sudetra pena,per hi prima volta posto con te mani ligate di dietrostia d' avanti la Porta della Chiusa per uia' giorno uitiero, per la seconda sta frustato, e per la tergagii sta forata la Lingua, e mandato in Galara . . . : Che ciasi Chierico O Prcte bestemiatore per laprima volta si a priuato di tuiti li frutti d 'un'anno

desii Benefitii sitoi , per la seconda d 'essi Betie fi lii, per latereta spogliato, e privo d 'ogni dignita sin mandato in Esilio. .: Che non havendo Benesitio, per la prima votita sta castigato in pona pecuniaria , o Corpora te per la seconda in pena villa erigione , per la ter-eta delia degradaetione, e delia Galera.. che generat mente tuiti quelli, chebestemmiano altri Santi,secondo la qualita det te.bestem nate, e delle persone sano puniti ad arbitrio del iudice . L' isteta Pontefice rinuova la deita itituZione di Leone X. net Concilio Latera-nense , nella quale si comanda .

Che i Gitidici Secolari, i quali non punissero i Rei convinti di delitio cosi essecrabile, sog-glacciano alle medesime pene de' delinquenti, Ina tali' altra parte tuiti l Giudici, che puniran-

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