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. 23. Quelli, s quali impongono Collette,Decime, tagite, prestanZe, & altri pesi a Chlerici , Prelati, & stre persone Ecclesiastiche, & alle rob. be di Chiese, Monasterij, de altri beneficij Ecclesiastici, & alli fruiti di quelli seneta speciale, & espressa licenZa di Sua Santita , x con diuerse maniere leriscuotono, e cosi ingiustamente imposte te riceuo-no, ancorche date spontanea mente: e di piu, quelli , che per se, o per altri presumo no di fare similicose, essegiarie, e procurarie, ouero in tali cosedanno aluto, conseglio , e fauore, di qualsiuoglia dignita stan .is. Tulli li Magistrati , Giudiei , Notari, Scriuani, Essecutori, Sotio essecutori, che in qual- si uoglia modo s'intromettono nelle cause capitaliis criminali contro persone Ecclesiastiche, processandole, bandendole, o uero promulgando, & e sinseguendo sentenZe contro deste senra speciale lueeneta della Sede Apostolica, di qualsiuoglia grado, is dignita si sun O.
α o. Tulli quelli, ii quali perse, per altri pr sumeranncidi asinare dii - , & occupare intuito, ouero in parte I'Alma Citta di Roma, ii Regno di Sicilia, II sole di Sardegna, e Corsica, leterre di qua dat Faro, ii Patrimonio di S. Pietronella Tostana, & in somma tutio lo Stato Ecclesiastico, ouero perturbare la Santa Romana Chisar erutti gli aderenti, fautori, edefensori di quelli, ecoloro, che gli danno confestio, aluto, e fauore in qualituostia modo. 2I.UuO
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ii. V uole , chetuite, e singole cose contEdu' te in questa Bolla durino, & habbiano i effetio suo, fila tanto , che da Sua Santita, is dat Romano Pon. refice per tenipo si faccino , e si publichino altri ordini in contrari O. a 2. in olire dalle det te sentente nessuno ponse ellere assoluto, chedat Romano Pontefice suorche nellarticolodi morte, &ali'hora con la sicurta
Scommunica, e minaceia di procedere spiritual meote , e corporalmente, come sara piu et pediente,
quelli, ii quali de facto haueranno ardire di assoluere alcuno, che sara incorso nella scommunica, Per hauer contra nuto at tenore delle sudette cose.
23. Dichiara, e protesta, che li sudetti Scommunicati per te cause sopradette, non s intendino compresi , ne suffragarii in alcun modo qualsi glia assislutione, benche solenne mente dalla Santita sua fatia, se prima non habbiano disistito desiecose sopradet te, e per rauuenire con vero proposito di non commetiet simili cose,e ne anche in quanto
a quelli, chel, anno fatio contro la liberta Ecclesiastica, statuti , se prima i detii statuti, ordinationi, constitutioni , prammatiche, e decreti di tat sortet
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publica mente non haueranno reuocati, e che non
sano dagli Archi vij, e da' luoghi principali , o ueroda' libri , ne' quasi si trouino notati , aboliti; e casisati , e che non habbino fatio consipeuole di tal reuocatione la Santita Sua; AnZiche per l'assolutione di tat sorte, o uero per qualsiuoglia stratio contrario, tacito, ouero espresso, &anco per la patienZa, e toleranga di Sua Santita, ede uoi Successori, benche continuata periungo tempo in nesin lana maniera posia, ne debba pregiudicarsi in tuti ele predette, e singole cose, ne a qualsiuoglia ragione delia Sede Apostolica, e della Santa Gmana Chiesia in qualunque luogo , e per quat si uoglia tempo acqui state , edacquis arsi. Non ostante i Privilegij, Indulgente , indulti, e lettere Apostoliche generali, speciali concesse dalla deita Sede Apostolica Ordina, e stret tamente comanda, anche in 'vio tu di sania obedieneta a Patriarchi, Primati , Arci- uesco ui. vesco ut, & ordinari j de' luoghi, & aquai si uoglia Prelato , dopo chetia uerauno ric uutela presente Boua erόdi es. haveranno hau tonotitia, una volta l'Anno, o pili volte, se cosi stim eranno essere piues pedieme, solenne mente lata publichino, riduchino a memoria de' Fed si, la no tilichino, e dichiarino nelle lor Chie se rael te iapo ,
che sara in esse a i Diuini Ossici j n maggior parte
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di, & altri ordinarii de' Iuoini, Prelatio, e Rettoridi Chiese, e tuiti quelli , ch'ectrcitano la cura delaltim te, Preti secolari, e regolari di quessivoglita ordini, inputati con qualsivo ia autorita ad vdire te obnfessioni habbiano appreta di se ii transunto idella presente Bolla, la quale procurino diligente- mente Ieggere, e studiare .
Controi Consessori sollecitanti.
LASantita di Gregorio Decimoquinto, per
sua Constitutione sotio li 3 o. d'Agostobo a 24 comanda , che tuiti i Sacerdoti , tanto Secolari, quanto Regolari, e di qualsiuralia dignita, liquali melilatio delia Consessione sacramentale ia bouero linnanZi, o dopo immediatamente , ouero per occasione, o pretesto di consessione, ancorchela consessione non seguisse, ouem suori deli'occa sone di esia, net Coesessionario , o in qualunque Iuogo, net quale si odono te consessioni Sacram en ridi, ouero in tuoso eletio ad vire te deite conses b a . : L sionia
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sioni, simulando detii Sacerdoti in quei luoghid'vdit te consessioni solleciteranno, o tenteran nodi sollecitare, is prouocare i Penitenti a peccati carnali, o uero con quelli haueranno colloqui , e traitati illeciti, de inhonesti , debbano effer puniti dat Sant'Ossitio, come heretici, is sospetii dheresia; e secondo la qualita de' delitti, e circostande,possono esser sospesi dati ordine, e priuari de' benefiiij, dignita, e di qualsiuoglia ossitio, e resi perpetua-
mente inhabili ad altri, e condannati anco in esilio, alia galera, dc a perpetuo carcere senEa speranZa ab cuna di gratia: e quando renormita dei delitto meri lasse maggior pena debba degradare, e dare inmano alla Corte secolare: de accioche per disetto diproua vn delitio tanto enorme,e pernicioso non ri- manga impedito, rimette ali arbitrio de' Sig. Cardi.
det S .infitio, elie possino giudicare ii delitio prouato per testimonii singolari, presentioni, & inditii. E di pia comanda a tuiti i Consessori, ii quali s pranno, che i loro penitenti sano stati da aliti soblecitati, ehedebbano auuenire detii penitenti sol- lecitati, ehe sono obligati a denuntiare ii Confesso ri solleeitanti uero che habbiano traitato di sol- lecitare, at Sancossitio, o uero a i Uesto ut, & OG dinarij de' luoghir e caso che detii Consessori tr lasciassero Saunertire, ouero insegnassero a penitenti , chenon fossero obligati a denuntiare i Coninfessori sollecitanti, ouero traitanti di sollecitare,co-
me di sopra, gli Ordinarii, o gl inquisitori Ii deis,
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Lettera delia Sacra Congregatione deI Sancossicio, sopra Ia Bolla 'di Gregorio XU.
REu. P. Doppo effersi hauuta longa, e matura consderatione sopra it dubbio significato da diuerse bande r se i penitenti siano obligati a de nunciare i Confessori , da quali sono stati solIecitati nei luogo, & alto delia Confessione, quando
hanno aeconsentito alia sollecitatione,N.Sig.e que stimiel Sign.Eminentissimi in Congregatione tenuia auanti Sua Santita a' Σ3 . di Luglio passato , doppo hauer anco in teso it parere dina particolar Congregatione deputata a quest'effetto , hanno ri- soluto, che qualsiuoglia penitente e tenuio a de- nunetiare ii Confessore, dat quale sari stato sollecitato nei luogo, de alto delia Consessione, ancorche habbia consentito, e non E tenuio a propalare ii proprio consense ; nὶ sopra eio s' interroghi dat Vescouo , o dati' Inqo istore, o da loro Vicarij sauanti quali deportat, ne me no ii Consessore denu ciato , procedendosi pol contro di tui nE i constit ti, che se gli Dranno, sin terroglai sopra detio consense: N incaso, che egli volesse dirio da se, non si scri ua ii suo detto , come cosa in ordine alia per sona sollecitata, non spetiante at Sant'Officio della
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signisc re a Confessori detra resolutione , e d'ina
nore delia Constitutione publicata da Gregorio X Udi fanta me m. contro.i Confessori sollecitanti,sgnifichino a' penitentii obligo, che hanno AEde- nunciar' i Consessori, da quali saranno stati solle. Citati hauendoli consentito, e facendo difficolla di scoprire it proprio constnso , conforme alla resolutione , che si e fatia, gli dicano aperta mente, che non sono tenuit a propalare ii detio consenso , e che tanto i penitenti, quanto i Consessori sollect- tanti , procedendosi contro di lora, non sarannodi cio interrogati te dicend o da se, non si scriuerita, ne riceueta it deito loror e quando it penitente persiiteste tu tipuianella medesima renitenZa, Nostro S ignore si cuntenta , che dat Vescouo, is dati'Inquisitore si dia autorita at Confessore di rice uere per se litura, recon giuramento Ia denuncia, per portarIaachigi haura data autorita di pigliarti . L se olire lexole sudetre occorrera altro cap. graue , peril quale it penitςhinno emissa indurrerSua Santita inrede chiasi ne scriua qua, e si aspelli larisposta: Et in tanto non si proceda nessastatu-Hone. Et in tanto V.R.si contentera di far osseruarenella sua Giurisditione Iacendo registrare la presente ne gratii di colesto Sant Offitio per informatione sua ,e de suoi successori, quali haueranno mira, che la presente riuolotione riguarta solo a' 'li quei
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quei penitenti, chepertauer consentito sanno disia denunciare Ima a quo, che non hanno consentito, b havendo consentito, non sono ii,cio renitenti , ii Confessore non deue porre disticolia alcuna, ma lilciare, che indifferentementet , e liberamente sedissetcihoati obligo, che banno di de- nunciare, conserme alia Constitutione itire Iddio la conserui. Di Roma li 17.Settembre I 67 - ζ
Illustris. , e Reuerendis. Signore. ΙL delitio di sellecitatione in Consessione Sa- clamentale hoggidi per humana fragilita purtroppo frequente , rimane I piu delle volte senZa castigo, per non hau ei ne ii sero esteriore notitia ie proua sufficiente , che se bene la famem. di Gre' gorio XU. lla sua stolla tant solumis rasa atrVno ,ώ alI'altro pinuidde imponendo a Coufes seri, che auuertisteroli Penitenti deli obligo di de . nuntiare quelli, da quali forsero stati sollacitati, metiendo al giuditio di questa Sacra , e Suprema Congregatione I arbitrio delle pene ; ad Ogni modo rignoranZa , e malitia di molli Confestori non solo lascia d'insinuareta penitenti, che denuntij no,nia bene spesso pei suade loro ii contratio, & li daa credere, non ellere tenuit a farto ; restando in tal
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guia un sacrilegio per astra via, che de' penitenti resti impenetrabile , e des tutio occulto , N impu
Ast graue ineonueniente, volendo Nostro Signore peril suo sento Zelo prouedere. ha risoluto col parere di questi misi Signori Illustri A. che netrauuenire a claseun Sacerdote Regolare , o Secolare, che sa , quando verra dati ordinario per essere approuato alle eonfessioni netratio steta d appro- uario si legga , de intimi la Bolla sudetta di Papata. Gregorio, e particolumente rvltimo S. di est a Mandantes omnibus Confessarijs etc. accio nelmedemo tempo intendano ii Consessori la grauit adelle pene proposte a tanto recesso, e sappi. O, chenon esertando, come deuono li penitenti sollecit ei a denuntiare, 6 insegnando loro non esser tenuit,haueranno da effer castigati da gi Ordinar j, o dagi'Inquisitori. Ma per conto de Consessori glaesposti si rimette ali arbitrio di V. S. ii modo di fuauuertito Ogni, equalinque Consessore accio non possa alc uno pretendere ignorarita AEt ii Signore Iddio la Drusi iam strii ex consςrui :1i iDi Roma li 3.Ottobre I 626.
i Alsettionatisruper Seruiria. O
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Da publicas due molle P Anno, cloe la prima Domenica di haresima , e la prima
Domenica dess uento. Noi S c. Per la misericordia di Dio della Santa . Romana Chies a Cardinali, in tutiata Republica Christiana contro l'Eretica prauita Generali Inquisitori della Santa Sede speciat mente deputati. Ssendo a Not per continua esperien-Ea manifesto, che molli per malitia , altri per inobedieZa,S: altri per ignoran Za, non sedissenno a globlighi, che hanno di denuntiare at Sant'OL filio ii delitii spetianti adesso, e che pero succe- dono grandissimi inconuenienti, & errori, nonusolamente contro i litioni, e Christiani costumi, ma ancora controla Fede Cattolica 3 Noi per tanto, a quali speciat mente deuono essere a cuorela gloria di Dio, la conseruatione, S augumento della Fede Cattolica, e la salute deli anime, volendo prouedere a tanto disordine, con autorita Apostolica a Not commessa,comandiamo in virtv di Sant' Obedieuza, e sotio pena di scommunica di lat sentenZa, olire salire pene prestritte da Sacri CD- C noni ,