Dioecesana synodus ab illustriss. & reverendiss. D.D. Jo. Baptista Basso Anagniae episcopo, ... celebrata in ecclesia cathedrali diebus 25. 26. & 27. Junii anni 1713

발행: 1716년

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e delia Santa Sede Apostolica Vescomo d'Anagni, e Signore desti Terra d' Acuto. ΙBeni, e te rendite deIIe Chie se, e d 'altri Iuo glii

Pii, che sono Patrimonio di Gg,υ' Cristo, e de-vono impie garsi nel mantenti nento dei Culto Divino , e de' Ministri deI Santuario, e per solli ego delle necessita de 'poveri, acci ocche per incuria , e negligeneta de Rettori, & Amministratori di esse , operingordigia, & avariZia de gli Vomini non perischino , nε sieno usurpati, col presente Edilto facclamo intendere , C riducia mo alia memoria di tuiti, tanto Laici, quanto Ecclesiastici vi arisa tunque dignita , cigrado si siano, che se alcuno per sε , o per interposte persone, o sotio qualsivoglia pretesto,ci quesito colore avra ardire usurpare,ritenere, o convertire in usi proprjle Giurisdietioni, Beni,Censi, Legati, Decime, Libri, ritture,ragioni studali,& enfiteotiche, frutti,& emolumenti di quat si vo glia sorte delle Chie se Se- colari, o Regolari, Beneficii, Monte di pieta , Spedali, o altri luoghi Pii, overo impedira, che ii detri Beni, frutti, & emolumenti per forZa , o per timore non pervcnghino a quelli, a i quali di ragione si de-vono; u Sagro Concilio di Trento alla 2 2.cap. o. I i dichia-

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nica maggiore , sin tanto , che det te Giurisdiatoni, Beni, frutti, & emolumenti, da lui occupati, e rite nuti, restitu ira inti eramente a gli Amministratori, Rcitori , o Beneficiati delle Chi esse , alle quali sono state usurpate r e che otterra anche I 'assolugione dat Sommo Pontefice : E se I'Usurpatore avra it Juspatronato in quella Chicla, delia quale ha usurpati, & occupati i beni, olire te pene predette, resti ancora privato ipso facto det Iuspatronato : e che i Chi erici autori, e consenZienti di tale usurpagione, e fraude sieno sottoposti alle me desime pene, & inolire privati de i loroBeneficj,e re si inabili ad ottenerne deis gli altri: edi pili,che, fallache averanno larestituZione,& Ottenuia Passio luzione,sieno ancora sospesidalPesecugione de gli ordini ad arbitrio deIPordinario . Et in olire la Bolla in Coena Domini at S. II. soti O- pone alta scommunica maggiore non solamente coloro, che usurpano te giurisdigioni, i frutti, e te re dite delle Chie se, Monasteri, e de 'Beneficiati, ma anis che quelli,che senZa licenga det Sommo Ponte fice,od'altro legittimo superiore Ecelesiastico Iesequestr nO, O pure impongono taste, collette,& altri pesii, ele esiggono da' beni, e persone Ecclesiastiche, overole accellano dachi glie leda spontaneamente .

Che pero assinelie delle predet te Canoniche disposietioni della Chieta nessuno possa allegarne ignoranZa, ne contro di esse dagli Usurpatori opporsi proscriZione, o huona sede , abbiamo ordinato , che si Pubblichi come sopra it presente . Dato in Anagniquesto di a o. Giugno III 3.

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Sopra te pene per ii Danni dati da-gli Animali degli Eccles1astici.

GIO, TA ISTA PASSI per grauia di Dio ,

e delia Santa Sede Apostolica Vescovo d' a- gni, e Signore delia Terra d'Acuto.

Essendo pervenute alla nostra notizia te do glian-Σc dyalcune Communita , e persone secolari diquesta nostra diocesi , che gli Ecclesiastici, loro Ministri , lavoratori , coloni , custodi, e socci col supposto d'effer tenuit alia sola emenda e non alle penedelli Danni dati dagli Animali deise desimi Ecclesiastici , e di non esser soggetti agit Statuti, e Tribunali Laicali, facendo si percio lectio di commetier danni in pregiudietio det ben pubblico, con esimersi dati Pene, e di pagare solamente ii ristoro, o sala refe-Σione de medesimi danni; volendo pertanto Nol

Pro Uedere opportunamenta a tali inconvenienti, C

porre qualche freno alla licenza delli sudetii Coloni , & altri Ministri degli Ecclesiastici, e per rimuo- vere insieme ii pregiudiZj, e doglianze sudette , dichiaramo,che secondo la mente della Santita di Nostro Signore, e della Sagra Congregazione delissm- munita Ecclesiastica in vigor della Lettera circolare delii 6. Luglio I 68 o. e di attre ri IuZioni, e De creti, devono gli Ecclesiastici, e loro Ministri, e Custodi di sopra enunciati per te cause de Danni daticon gli animali de' medesimi Ecclesiastici esser con- venuti net Tribunale Ecclesiastico; e quando ii dan-I i a no

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sia fatio studiosamenter e per colpa degli stessi Coloni , o Custodi, in tal caso siano tenuit a pagar la pena , la quale, se te Communita , e loro Affitiuarj Ω-ranno di quelle, a quali Sisto V. e Clemente VIII.

di s. m. concedet tero con litoto oneroso, gli emolumenti di det te pene dour anno applicars alte stesse Communita, e Ioro Affltuari; altrimenti succedendo dandi studiosi, per ii quali entrino Ie detre pene, comandi amo alii Uicari Foranei, che ad Ogni modole facciano esiggere, e depositare presso a persona idonea, quando nei luo go non vi sia depositario Ecclesiastico, ad effetio di appliearIe a poveri, o ad ab tri usi pii, ad arbitrio nostro , o deli'Ordinario prorempore I & ad oggetto , che si sappiano te pene, alpagamento delle quali reste ranno soggetti i ministri, coloni, e socci de gli animali de gli Ecclesiastici per ii danni colposi, e studiosi, olire Pemenda, in vigore delia sudelia lettera emanata dalla Sag. Congregazione delPImmunita solio It 6. Luglio I 68o.& altra delli χε. Luglici r 686. te dichiaramo nel

modo se guente , cio C O.

Che per ii danni studiosamente Atti, o di nolle, odi pegni renunciati, sieno tenuit detii ministri, co- Ioni , e socci pagare per Ogni capo di bestie minute bajocchi cinque, edi bestie grosse bajocchi dieci, per Ogni morra di bestie minute bajocchi cinquanta ie di bestie grosse studo uno , e bajocchi cinquanta; Intendendo si la morra per Ogni dieci capi di bestie, et iste debba osservarsi ne' casi di sconfinatura ,

sias fida.

Quanto alli danni manuali ne i luo ghi, dove non

pari,

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Sopra la pene per si Danni dati cte. as 3 pari, e selvot te appadro nate bajocchi quindici; ne l-le vigne , arbori fruttiferi, prati, seminati, e Iuoghi circondati di siepe bajocchi trenta, praticandosi ne tresto te forme solite, cosi ne I citare a scusa , comen et fare istanEa per la pena, quale doura applicar si

alle Communita , o loro Affitiuarj, se hanno acqui- stato dati a Santa Sede, o Reverenda Camera Apostolica con litoto oneroso te mcdesime pene , altrimenti a poveri, o tuo ghi pii, come sopra, detrat tala te reta parte di deita pena a beneficio de guardiani, affinche habbiano motivo, & impulso d 'attengione , e vigilanga net loro offigio per servigio det ben pub-hlico. Doura pertanto ogn'uno avvertire di non contravenire a questo nostro pubblico Editto ; perche si procedera irremissibit mente alle pene come prata senZa attendere alc una inibi Zione , che non sta spedita in vigore di Commissione speciale, segnata dimano di N. S. secondo it sentimento della Sag. Congregazione; Volendo , che affisso ne i luoghi soliti astringa clascuno alPosservanga, come se ii fosse stato

personat mente presentato , seneta poter allegare al- cuna scuta, o ignoranga. Dato in Anagni dat Palaz-Σo Uescovale questo di a T. Girereo TX Iz

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DECRETUM

Sacrae Congregationis circa Indulgentiarum validitatem.

CVm a Sacra Congregatione Indulgentiis, sacri Lque Reliquiis praeposita Cameracensis Archiepiscopus quaesivisset, quae vis, & sententia clausulae, quae hodie Brevibus Indulgentiarum apponi solet: Volumus autem , ut si alias Chri Melibus dictam Ecclesiam qualibet anni die vi tantibus , aliqua alia I dulgentia perpetua , vel ad tempus nondum elabum duratura , concessa fuerit, praesentes litterae nulla fini: Sacra Congregatio re diligentius examinata claus Iam sic explicandam censuit, si videbitur Sanctissimo Domino Nostro. Ea minime contineri Altaria privilegiata pro Defunctis, neque InduIgentias, aut cerinto generi Personarum concessas, ut Confraternitati, Regularibus, & Capitulo , aut certum pium Opus in ipsa Ecelesia peragentibus , ut Litanias , aliasve hujusmodi preces recitantibus , ac iis , qui Christiana Doctrina erudiuntur, vel alios erudiunt, & qui Sa ctissimi Eucharistiae Sacramenti expositioni cum ora tione Quadraginta horarum intersunt, neque statio num Urbis, & septem Altarium Indulgentias instar septem Altarium Basilicae Vaticanae concessas, neque demum quae pro unica vice conceduntur. Caeter limsi alia Indulgentia , sive plenaria, sive non plenaria in perpetuum, vel ad tempus; tum ab eodem, tum ab

alio Romano Pontifice, generatim Christifidelibus Ecclesiam , vel aliquod ejus Altare, seu Cappellam visitantibus , eodem anni die, vel diverso, concessa fuerit,

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Editio per i agro Avvento. 2 s fuerit , de qua non fiat in litteris Apostolicis mentio , has litteras ob adjectam clausulam esse prorsus irritas , ac nullas . Dat. die a 3. Iunii I 676. De his autem facta relatione ad Sanctissimum Dominum nostrum die I 8.Martii I 677.sententiam Congregationis approbavit.

, EDIT TO

GIO BATTIS BASSI per graria di Dio, edella Santa Sede Apostolica Vescoeto d' agni , e Signore delia Terra d'Acuto .

Erche neI tempo deI sayx, vento Ia Chiesia Santa incomincia a rappresentarci la riconcilia-Σione nostra con Dio per la Venuta di Gssu' Cristo Signor nostro in Terra; cosi ha da essere da noi pia- mente tantificato , con lodare , e ringraetiare perpetuamente ii Padre Eterno delia sua infinita misericordia nel mistero di questo tempo, cloe delia venuis

ea dei suo Unigenito Figliuolo, quale per ismisurato amore verso di noi peccatori egii mando , per liberaret dalla tirannia det Demonio, e farci figliuoli suo i , eredi, e possessori delia vita eterna. Quindi ecbe ogu uno deve non solamente tenersi Ioniano da

Michael Angelus Riccius Secretarius . tutio

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tutio cio , che pvole ridondare in offeta det Sig. Is dio , ma ancora ad esercitarsi in opere di peniteneta,e di pieta , accio clascuno posse nelle prossim Feste det Santissimo Natale rendersi de gno ricetia-eolo delia Divina grazia ; Pero Not con il presente Edilto comandiaino , che, durante I'Avvento , si osse ruino li seguenti ordini, e pro ibi2ioni respetii

vamente . '

Primo essendo la parota di Dio predicata a'Popolida'Padri Spirituali uno stimo Io alli fedeli alia detesta-zione dei peccato, & eccitamento alPacquisto dellesante viriti, e beni celesti, e sortiamo tuiti ad intervenire alla predica nellei Domeniche, e Feste, chosaranno dentro ii medesimo Avvento , & espressa-mcnte proibi amo circoli nelle Pia2re , e tuo ghi pub-blici, e molio pili iliare strepiti, e rumori vicino allaChiesa in tempo della medesima Predica solio te pe

ne a nostro arbitrio. .

a. ordiniamo a tuite, e singo Ie persone di qualsivo glia stato, grado, e condi Zione, che in tempodet sanio Avvento si asten ghino da' giuochi dχgni

sorte, si dentro, come mori della Citta, & in qual- suo glia luogo , buractic remoto , come anc O di an-dar suonando, e cantando di nolle perla Citta, sotio la pena di studi venticinque per qualsivogliatrasgressione, & attre pene a nostro arbitrio , & in sussidio di scommunica , 3. Le donne licenetiose, & uomini di simit sorte , se pure vi siano, gli esortiamo , che in questo tempoprocurino di conciliarsi Ia Divina misericordia coni I Sagramento delia Penitenga, e con it totale abba dona mento dei peccato, con frequentare te predi-che, Divini officj, & attre sante opere , e proibia ino alli medesimi, e medesime ii conversare solio lade ita

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Per il j agro Avvento . a Ide ita pena di studi venticinque , & attre a nostro arbitrio, & in lassidio di scommunica, e procedere mo non solamente a requisiZione delle Parti, maia anco per vie di denunZie segrete , ct ex incio , & in ogn altro miglior modo contra Ii di subbidienti. E costav verti amo ogn' uno a conformarsi a queste salutevoli proibi2ioni, e non trasgredire respettiva mente ; perche contra gPinobbedienti, e trasgressori si procedera irremissibit mente alPe securion delle pene, come sopra comminate, & anco ad altre ordinate dalli Sagri Canoni, e Costitu Eloni Pontificie, e Legati . Et it presente Bando , pubblicato, &affisso che sera nelli tuo glii soliti, vo gliamo , ch abbia foreta, come se fosse stato ad Ogn'uno personalmente intimato. Dato in Anagni dat nostro Pa- Iazzo Uesto vale questo di a I. Novembre I7o9. Gio: Battilla Uescovo d'Anagni. Carllant. Mattei cameli. Vesovale.

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IN DICE

Delle Promulgazioni degli Editti, ed altri ordini,da fata dalli Parochi inter Assarum solemniar E quelli Parochi, che Dranno negligenti,c tralasceranno te pubblicaZioni, incorrerannonella pena di uno scudo per volta, da applicar-si a' poveri, o luoghi Pii, ed in attre a nostro arbitrio. - Ormota delia Professione della Dde pag. I 67

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