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Syra P ciatura cte. 2 29 Divini offati, se non per comodo , & utile della Chleta, o conticen Ea, come sopra; po iche in tali si I Fort3α .
XI. Fina I mente quelli, i quali celebreranno Meia Ceecaper . lib. 2. sa, duranti li Divini offigit, seneta e spressa licenta dei Proposto , o in sua mancana a dei Vice proposto , che inutiLιοm.yaeonstra di settimana , o Canonico antiquiore, i quali su is, num s- non Potranno concederia, se non per la comodita , D J MςM U
. . V . . . . . V in , . . verbis Canonicus
douranno rit ornare in Coro I9J. cum seq. cope E simit mente quelli, che legitti mamente non impediti non interverranno alle prediche in tempo αι dispens. Apost. I. . Quare sima , e d'Avvento in Abito Corale solio pe- c. 6. n. q. ω ν ..
Soggiacciano anche alle puniature quelli, ch n uinot. ad for non si trovano in Coro at principio delPOra, cloe at miri ' Num 3 ,σMatutino, prima che si termini it secondo Salmo det is i. hi t=.ε primo Rotturno . Alla Messa cantata prima che sia anco minciatat' Epistola . Et alvore, prima che sia fi- -UKi' nito it primo Salmo, e Pistessos' intenda dei Vespro, 'e Completa a I); olire tuiti gli altri casi, ne' qualientra la puniatura in virili de' Sagri Canoni, o delinte Costiturioni , e Consuetudini Iodevoli della yessa Chiela, alle quali non intendiam o di derogare, ma d'uaiformarci in tutio, e per tutio nelle cois
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non repugnanti alle dispostrioni Canoniche . :, Comandia mo ancora solio te pene a nostro arbitatrio , che nessimo si trat tenga a confabulare inutil-. mente in Sagrestia con disturbo di quelli, che o sirico Miliano , o fannota preparaetione , o ringradia mento per la fanta Messa, & a quest' effetio, e per levare un tal inconveniente, si e ordinato di ridurrea mi glior forma, e decenZa la stanZa contigua . . ordiniamo , che quelli, che sono obbIigati negliAltari, giorni, &ore prestritte ne ita tabella , celebrino punt ual mente, o per se mede simi , o per altri senZ'alc una variaZione d ' Altare , o anticiparione ψo posticipaχione de' giorni, & ore in pregi udi Zio deli' assistenEa nel Coro: altrimenti sieno puniatico me pra. S' avverte per regola generale, e per buona armOnia delle Cerimonie , con te quali devono recitar sili Divini Othrii in Coro , se condo it preseritio delle Rubriche, e des Cerimoniale , d' osservare Puni foris inita , cloe, quando si deve sedere , devono sedere tuiti; E quando bi gna levarsi in pie di, devo notulti levarsi; E quando conviene levarsi ta bere ita is gli altri far' ii simile , e non commetiere di sordine LazJ Gapat verb--xedere uno a sedere, l' altro in pie di, o pur uno hera ' Pphase ingi nocchiato, e l' altro a sedere , o con te bracci iatim in Choro ste se se prate sponde dello Stallo ;& altri a star in Τ' ' pi edi, mentre si deve sedere, altri genuflessi, quando
par. i. e. s. de Co- dev Ono star in pledi, & altra col bere itino, o beretia nonicorum incio ta in capo , quando si deve stare scoperto, po iche inn 9- Ccccstpcr - - tal forma diviene ii Coro uno speti acolo indecente
cerdos Congregat. Si deve ancora avvertire, che non conviene ne al
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Sora P .ciatur a cte. nel P Inverno, permetiendo si solamente te maniche, o sieno mani ZZe modeste, e di color nero 23 . i Esortiamo dunque tuiti alla frequen a dei Coroeon I esatta osservanga delle Rubtiche , e Cerimoni eper farie funZioni a dovere , e per corrisponder ait' obbligo con Dio, & aquei buon elam pio , chodeve con cio darsi al Popolo, non solo per isfuggire te puniature, & attrepe ne temporali, per altro leg-giere, e di poco momento, ma l' eterne , commin te contra quelli, che non fanno a dovere, come si h detto , ii servietiodi Dio. E questere gole douranno osservarsi anco nelle Collegiate , tanto delia Citta , quanto delia Diocesi. Et affinchε nessu no posse allegare ignoranZa delpresente Edilto, vo gliamo, che assisso nella Sagre stia , nella quale do vi a conservarsi perpetua mento, habbia Arza, come se fosse a clascuno per nalmenis te intimato . Dato in Anagni dat nostro Palaχzo Vesto vale questo di primo Novembre ITI 2.
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: Delia Bolla in Coena Domini '
ΡRimieramente la Santita di N. S. da parte deli
Onnipotente Dio Padre, e Figli uolo, e Spirito Santo , con I'autorita ancora de Santi Apostoli Pietro, e Paolo, e con la sua Scommunica maledice,& anate maligχa tuiti gli Eretici di qualun-que nome , e sella sieno, e tuiti quelli, che sciente mente senZa licenZa della Sede Apostolica leggono, tengono, stam pano, o altrimente inquat si vo-glia modo pubblicamente, overo occultamente defendono libri d 'essi Eretici, che contengono Eresia, o vero in essi traitano della Religione : E pari mente
tuiti gli Scismatici, e tuiti quelli, ii quali si parto nodali' obbedienEa det Ponte fice Romano pertinace- mente, e fautori, riceitatori, e di sensori loro.
Za Οgn'uno , e sottopone a Interdetto Ecclesiasticoogni Collegio, Capitolo, & Universita, che appellida gPOrdini, e Comandamento dei Romano Ponis te fice at futuro Concilio', e quelli, che a tali danno consegito, ajuto , e favore.
scorrono per ii mare della Santa Sede Apostolica , principalmente dat monte Argentaro sino a Terracina, e tuiti li loro fautori, riceitatori, e disensori.
de Cristiani, che habbiano patito naufragio, quelli, ii quali ritengono sciente mente tali beni ri-tro vati,o in esse Navi , o ne 'lidi, o net mare buttatida
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Delia Bolla cte. 233da quelli , non ostante alcun privilegio, consuetudine, o possessione di iungitissimo tempo, quantun
V. Tulli quelli, ii quali impongono , overo accrescono nelle loro Terre nuo vi pedagii, o gabel-Ie, o tali riscuotono, storche ne' i casi permessidalia legge, e con i species liceneta della Sede Apostolica.
VI. Tulli li falsarii di lettere Apostoliche,ancora in forma di Breve, e di suppliche, che contengOno gragia, o giustietia , segnate dat Sommo Ponte-fice, e d'ordine di Sua Santita, overo dat Vice-Cancelliero della Santa Romana Chleta , e loro Sostituti ; e similmente quelli, che compongono letter Apostoliche false, ancora in forma di Brever Equelli,che falsamente segnano te suppliche sotto no- me deI Sommo Pontefice , O Uice-CancellierO , O
VII. Tulli quelli, che a'Saraceni, Τurchi, &altri nemici dei nome Cristiano, o vero Eretici, dichiarati tali espressamente dat Sommo Pontefic ,
menano, o mandano cavalli, portano , mandan
armi, ferro , filo di ferro , stagno o acciajo , Mogn'altra sorte di metallo , istromenti di guerraia, legnami, canapi, funi, tanto di canape , come di qualsivostlia altra materia, overo essa materia,
attre cole simili, con Ii quali offendono li Cristiani, e Cattolici. Edi piu quelli, che per se, o per altririvetano, o avulsano di cose apparienenti alio Statodella Repubblica Cristiana li Turchi, e nemici delinta Fede Cristiana, overo Eretici in danno della Re- Iigione Cattolicar e quelli , che danno consegito,ajuto, o favore a tali in fare simili cois.
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234 Sommariolano quelli, the conducono vettova glie , o a It eo se necessarie ait 'uso delia Corte Romanae Et anc ra quelli, che proibisco uo, o molestano, che non si conducano nella Corte Romana tali cose; overoquelli, ehe disendono per sE , o per altri quelli, che fanno simili cose, di qua lunque grado, o dignitasiano , cosi Ecclesiastica , come mondana. IX. Tulli quelli, ii quali per sε, o per me ZZ d altri amma Zetano , mutilano , spo gliano , pren- dono, ritengono quci, che vengono alia Sed Apostolica, o si partano da effar E simit mente tuiti quelli, i quali non havendo giurisdigione ordinaria, o delegata dat Somnio Ponte fice, o suoi Giudici, arrogandosi quella temerari amente , hanno ardir di fare simili cose contro quelli, che dimorano neIIa Corte Romana. X. Tulli quelli, ii quali ammaghano, mutilan O , ritengono , prendo no, o vero per forZa spo-gliano quelli, che vengono a Roma per divorione, overo per Pistessa causa stanno in essa, O pur si pa tono; e quelli, che ii danno confestio , ajuto,
XI. Tulli quelli, che amma EZano , mutilano, feristono , percuotono, prendo no, imprigi Onano , ritengono, o vero perseguitano , come ne mici liCardinali, Patriarchi, Arci vesco vi, Vesco vi, Legati, o Nungit della Sede Apostolica, overo quelli, che ii distaceiano dat te loro Diocefi, Territorii, Terre, o Dominii; e final mente quelli, chofanno fare tali cose, o ratificano , overo dann ajuto, conseglio , e favore. XII. Tulli quelli, ii quali per se, o per meZZod altri amma EZano, percuo tono, o spogliano de Io-ro beni tui te te persone, eost Ecclesiastiche, come
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Delia Bolla ere. a 3 y Seeolari, ehe rieorrono alla Corte Romana, &inia, quella proseguistono te loro liti, en ego ait, pere ausa d'essi negoZii; overo ii Procuratori ,. Avvoca ti, Agenti , Auditori , o vero Giudici, deputati pra tali cose per causa di quelle. E tuiti quelli , che per sε stessi , o per mea Eo d 'altri sanno fare e se-guire, o procurare taIi delitii, o vero agPistem danno conse glio , ajuto, e favore. XIII. Tulle quelle persone, cosi Eccle uastiche , come Secolari di qualsivo glia dignita, te quali solio pretesto di frivola appellaZione appellano dat te gra-υ CZZe, o vero e secuZioni da farsi di lettere Aposto- Iiche , ane orche in forma di Breve , che contengono cosi graria , eo me giusti Zia , o vero citaZioni, inibi et ioni, sequestri, monitorii, & altri Decreti, cosi di sua Santita , come de ' suoi Legati, Nunetii , Presidenti di Palazeto, & Auditori, & altri Giudici, alia Potesta Laicale, & a quella ricorrona, eda quella fanno ammetiere facendo ne ancor istaneta ilProcuratore , o Avvocato dei Fisco tali appella-Σioni, e fanno ritenere tali lettere, cita Zioni, ini-bietioni , sequestri, e monitorii: E quelli, ii quali
senEa consenso , e beneplacito loro pro ibi ono 1' e secuetioni di tali lettere, o vero impediscono,
che i Notari, e Cancellieri non possino far istro- menti, & atti sopra tali lettere, & e securioni di Processi, e quelli falli, darii alle Partii E quelli, liquali prendo no , imprigio nano , disca cciano dalle Citta, Luo glii, e Regni, privano di beni, atterriscono, minaceiano, per se, o per altri pubblicamente, O vero occultamente te Parti , o loro Parenti, Procuratori, Notari, & Esecutori di tali lettero ,
citaxioni, monitorii : E quelli, ii quali pro ibisco-no, e comandano a qualsivo glia persona , che non
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a 3 6 Sommario vada, o ricorra alta Corte Romana, per pro seguiro qualsivoglia suo negoZio, o per impetrare letter , o graZie, o vero, che di quelle impetrate non se ne serva : e quelli, che presum On O di ritenere letteres appresso di se, o farie ritcner da altri. XIV. Tulli quelli, che per se stessi, opermeΣ-zo d'altri con autorita propria, e di fatio solio pretesto di quat sivo glia e senZione, graZie, O letter
Apostoliche levano te Caula Beneficiali, e deII Decime , & attre Cause spirituali, & a que Ile an-nesse, da gli Auditori, e Commissarii Apostolici,& altri Giudici Ecclesiastich, &impediscono ii corso di quelle, o te persone, Capitoli, Conventi,
Collegii, che vo glion o pro se guire tali Cause, e s 'intro metrono come Giudici nella cognigione di quelle, e quelli, liquali costringono gli Attori, ii quali hanno fatio , e fanno commetiere quelle, e rivo care , e far rivocare Ie citagioni, o inibiZioni, &a far assol vere, o consentire, chesiano assoluti quelli,
contro ii quali tali cita Zioni sono spedite, dati
Censure , C pene conte nute in esse , overo in qualsi vo glia modo impediscono 1'esecurione d clle lettere Apostoliche, o vero e secutoriali, processi, e Decreti predetii, o danno a questi it suo a juto , consi-glio, e favore, ancora solio pretesto di pro ibi re laviolen Za , o altre pretensioni, anche come dico no ,
per fin che essi avranno supplicato per informare Sua Santita , o fatio supplicare , se non pro se gui ranno tali supplicite innangi Sua Beatitudine, e la Santa Sede Apostolica; ancorche quelli, che commettono miniti co se , si eno Presidenti di Cancellaria , de' Con-sigli, Par lamenti, Cancellieri, Vicecancellieri, o altri, di qualuitque grado , o dignita si si ano . XV. E tuiti quelli, che sotio pretesto dei loro os fietio di
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Delia Bolla cte. 237sgio, o vero ad istana a delia Parte, o di qualsivo glia altro astringono te persone Ecclesiastiche, Capitoli, Collegii di Chie se alli suo i Tribunali contro Ia ditapo sigione delle Leggi Canoniche, e quelli, che fanno far, O procurano tali cose, e quelli, ii qualini anno , o pubblicheranno Statuti, ordini, Consti- tugioni, Prammatiche , o altri Decreti solio pretesto di qualsivoglia Consuetudine , o Privilegio , di quelli si serviranno, per ii quali in qualsivoglia ,
modo e spressa mente, o tacitamente si togliela liberta Ecclesiastica, o in qualche parte si offende , si opprime, o in qualche modo si restringe , o vero si pregiudica alle ragioni di Sua Santita , e della Santa Sede Apostolica, e di qualsivoglia altra Chieci .
XVI. E quelli , i quali in quat si vo glia modo impediscono gli Arci vesco vi, Vesco vi, & altri Prelati Superiori , & inferiori, che non esercilino I loro giurisdietione contro qualsivo glia persona, secondo li Canoni ,.e Decreti de 'Concilii, e particolarinentedi Trento , & ancora quelli, ii quali do-po la sentenZa de gli ordinarii, o delegati da quelli ricorrono alla Corte Secolare, e da quella procurano, siano ri lassate , & e guite pro ibiZioni, e mandati ancora penali contro gli Ordinarii, e delegati
predet ti, e quelli, che gli ri lassano , o eseguis cono, O danno ajuto, consi glio , favore , e patrocinio . XUII. Quelli, che si usurpano giurisdiZione, frutti, rendite , e proventi apparienenti alia Sede Apostoliis , o ad altre persone Ecclesiastiche per ragione di Chie se , Monasterii, & altri Beneficii Ecclesiastici, o vero seneta licenga legittima li se guestrano .
XVIII. Quelli, i quali impongono Collette, Decime, Taglie , PrestanZe, & altri pesia Chlerici, Prelati, & attre Persone Ecclesiastiche , & alle robbe di
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a 3 8 Sommario Chie se , Monasterii, & altri Beneficii Ecclesiastici,& alli fruiti di quelli senEa speciale, & espressa licenZa di Sua Santita, e con diverse maniere te riscuo tono , e cosi ingiustamente imposte te rice vono, an-
corche date spontaneamente : E di pili quelli , cho per sE, o per altri presumo no di fare simili cois,ese-guirte , e procurarie, overo in tali co se danno ajuto, consigito, e favore, di quat si vo glia dignita siano. XIX. Tulli li Magistrati, Giudici, Notari, Scrivani, Esecutori, Sotio e secutori, che in qualsivoglia , modo s 'intro mettono nelle Cause capitali , o criminali contro persone Ecclesiastiche, processando te, bandendole , o vero promulgando, & eseguendo sentenge contro d' esse senga speciale licenza deth
Sede Apostolica di qualsivo glia grado , o dignita si
XX. Tulli quelli, ii quali per sE , o per altri presumeranno di assaltare , distruggere , & occupare in tutio , overo in parte P Alma Citta di Roma, ii Regno di Sicilia , l' Isola di Sardegna , e Corsica, i Terre di qua dat Faro, ii Patrimonio di S. Pietro neIIa Tostana, & in somma tutio lo Stato Ecclesiastico, overo perturbare la suprema Giurisdigione, che ha in quello la Santa Romana Chiesa , e tuiti gli aderenti fautori, e difensori di quelli, e coloro , chegii danno consigito, ajuto , e favore in qualsi vo gli
XXI. Vuole, che tuite , e singole cose contenu- te in questa Bolla durino, & habbiano I' effetio suo fin tanto, che da Sua Santita , o dat Romano Ponte-fice per tempo si facetano,e si pubblichino altri ordini in contrario.
XXII. Inolire dat te det te sentenete nessimo posse effer assoluto, che dat Romano Pontefice, suo rch nel P
