Decreta synodi diœcesanæ Florentinæ celebratæ in ecclesia metropolitana die 24. Septembris 1732

발행: 1733년

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출처: archive.org

분류: 그리스도교

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is 4 ADDITIONES.

Et in Spiritum Sanctum Dominum , & vivificantem , qui ex Patre Filioque procedit . Qui cum Patre, & Filio s-mul adoratur, & conglorificatur, qui locutus est per Pr phetas . Et Unam , Sanctam, Catholicam , & Apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum . Et expecto resurreetionem mortuorum . Et vitam uenturi seculi. Amen. Apostolicas , & Fcclesiasticas traditiones , reliquasque ejusdem Ecclesiae observationes ,& constitutiones firmissim. admitto & amplector. Item Sacram Scripturam , juxt, eum sensum , quem tenuit &tenet Sancta Mater Ecclesia , cuius est judicare de vero sensu & interpretatione Sacrarum Scripturarum , admit tO , nec eam unquam , nis juxili unanimem consensum Patrum accipiam , & interpretabor. Profiteor quoque se- item esse vera & propria Sacramenta novae Legis , aesu Christo Domino Nostro instituta , atque ad salutemiumani generis , IicEt non omnia singulis necessaria , sci-icet Baptismum , Confirmationem , Eucharistiam , Poenitentiam , Extremam Unctionem , Ordinem , & Matrim nium . illaque gratiam conserre . & ex his Baptismum , Confirmationem, & Ordinem sne sacrilegio rei terari non posse. Receptos quoque & approbatos Ecclesiae Catholicae ritus in lupradictorum omnium Sacramentorum solemni

administratione recipio & admitto . Omnia & singula, quae de peccato originali . & de iustificatione in Sacr sancta Tridentina Synodo definita & declarata fuerunt , amplector , & reeipio . Profiteor pariter in Missa offerri Deo verum , proprium, & propitiatorium sacrificium pro vivis, & deiunctis , atque in tinctissimo Eucharistiae Sacramento esse verε, realiter , & substantialiter Corpus& Sanguinem , una cum Anima & Divinitate Domini Nostri Iesu Christi, fierique conversionem totius substa ita panis in Corpus, & totius substantiae vini in Sanguinem , quam Conversionem Catholica Ecclesia transubstantiationem appellat. Fateor etiam sub altera tantum .specie totum , atque integrum Christum , verumque Sacramentum sumi. Constanter teneo Purgatorium esse , animasque

ibi detentas fidelium sufflagiis juvari . Similiter & Sa

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Α D DITIONES. I Sue

ctos, una cum Christo regnantes, venerandos, atque invocandos esse , eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum Reliquias esse venerandas . Firmiter assero

Imagines Christi , ac Deiparae semper Virginis , necnon aliorum Sanctorum habendas & retinendas esse , atque eis debitum honorem ac venerationem impertiendam . Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse , illarumqne usum Christiano populo maxi-mh salutarem esse affirmo . Sanctam , Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam , omnium Ecclesiarum matrem & magistram agnosco. Romanoque Pontifici Beati

Petri Apostolorum Principis Succetari , ac Iesu Christi

Vicarici veram obedientiam spondeo , ac iuro . Ceter item omnia , Sacris Canonibus , Oecumenicis Conciliis , ac praecipvh 1 Sacrosancta Tridentina Synodo tradita , demnita & declarata indubitanter recipio , atque profiteor tsimulque contraria omnia , atque haereses quascumque ab Ecclesia damnatas , & rejinas , & anathematizatas , ego pariter damno , rejicio & anathematizo . Hanc veram Catholicam Fidem , extra quam nemo salvus esse potest , quam in praesenti sponte profiteor , & veraciter teneo, eamdem integram & immaculatam usque ad extremum vitae spiritum constantissimε Deo adiuvante retinere &confiteri, atque a meis sit illa , seu illis , quorum cura ad me in munere meo spectabit , teneri , & doceri , &praedicari, quantum in me erit, curaturum Ego idem Mipondeo , voveo, ac juro: sic me Deus adjuvet , & haec Sancta Dei EvangeIia.

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116 ADDITIONES.

Forma eliciendi actus Fidei , Spei, Charitatis , ct Contritionis , de quibus in

Synodo , cim concessione Indulgentiae,

Tit. I. Cap. V. Min. 7. . ATTO DI FEDE . f

Io credo fermamente, perchε cosi ha Dio rivelato al- la Santa Chiesa , che c' ε un solo Dio in tre Pers ne uguali, che si chlamano Padre, Figliuolo , e Spirito Santo ; e ii Figliuolo si fece Vomo, mori per noi in Croce , resuscitd , e sali at Clelo, di dove ha da tor- . nare alia fine dei Mondo , a giudicarci tuiti per darea' buoni per sempre it Paradiso, e a' catti vi te pene eterne neti' Inferno.

ΙΟ spero , mio Dio , dalla vostra infinita misericordiail perdono de' miei peccati, la Grazia vostra in que- 'sta vita, e la Gloria eterna neli' altra , per i meriti dei Sangue di Gesu , e per mezzo deli' opere , che confido di fare coli' ajuto vostro . lATTO DI CARIT A . t Dio mio , perchh siete sommo Bene , vi amo sopra , tulte te cose , e pili tosto che offenderui , son disposto a perdere reni altra cosa dei Mondo , e la vita medesma .

ATTO DI CONTRIZIONE. Dio mio , perchE siete bene infinito, degno di essere

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Edictum Sacrae Inquisitionis contra haereticaliter blasphemantes , alio que in

fide suspectos , de quibus ,

Dε IDERANDO, come ricerca it carico di questo S. Ufizio a Not imposto, che la Sacrosanta Fede Cat-tolica, senta la quale i impossibile placere a Dio,

in questa nostra Giurisdigione si conservi immacolata , epura da ogni Ereticale contagio , con Autorit1 Apostolica a Not concessa , in virili di sant' Obbedieneta, e sotto pena di Scomunica , olire l' attre pene da' Sacri Cain noni , Decreti, Constituetioni, e Bolle de' Sommi Ponte- fici imposte, comandi amo a tuiti , ed a clascuna pers na delia nostra Giurisdietione di qualunque condiZione , stato , grado , o dignit, , cosi Ecclesiastica , come . mondamna , sia quanto si voglia grande , che fra dodici glorni prossimi, de ' quali i primi quattro assegn ramo per il primo , gli altri quattro immediati per ii secondo , e gli

ultimi quattro per il terZo, ultimo, e perentorio termine , debbano ri velare, e notificare at S. Ufietio di questa Citi,, o ali' ordinario, turii, e clascuno di quelli , de' quali sappiano, o sapranno, abbiano, avranno no tiata, che siano Eretici , o sospetii, o diffamati d' Er sa, O credenti, o fautori, o riceitatori, o di sensori l TO , O che abbiano aderito , o che aderistano a' Ritide' Gentili, Giudei , o de' Maometiani , o de' Saraceni, o abbiano apostatato dalla Santa Fede Cristiana , o inquat unque modo espressamente , o tacita mente abbiano invocato , o invochino it Demonio i o gli abbiano pre stato, o prestino onore , ovvero ablatano auuta parte , os sano ingeriti , o si ingeristano in qualunque esperimento s sa di Magia , o di NegromanZia, Incantesimi, o altre smili superstiziose agioni, e massime con abusodi cose Sacre . Ches Diuitiaco by Cooste

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is 8 ADDITIONES.

Che, essendo Giudet, inducessero, O avel sero indotio Cristiani a vivere consorme a' Riti loro , O si servano, o servisero di essi in quelle cose , ed aetioni , ehe sono proibite da' Sacri Canoni , e Costituetioni Pontificie , eche impediscano altri Giudet a balteraarsi, o insegnassero Ere se , o Incantesimi, e attre cose contro gli Artic ii della Santa Fede, che sono comuni a noi, e a loro. Che con sacrilego ardire , non essendo Sacerdoti , s' a biano usurpato, , o s' usurpino di celebrar Messa , . a biano presunto. o presumino d' amministrare ii Sagrame to della Penite a a' rideli di Cristo , O che l' abbiano abusato , o abusino , o sollecitati i Penitenti , contro iDecreti, e CostituZioni Apostoliche , e singolarmente debla S. . Mem. di Gregorio XU. - me abbiano celebrato, o celebrino occulte convenis cole in , materia di Religione. Che contro Dio , e ruoi Santi , e particolamente contro la Beatissima vergine Maria , proferistano bestem e

ereticati . .

Che abbiano impedito , o impediscano per se , o per altri in quessivoglia modo I' Ufigio della S. Inquisietione,

ovvero i suoi Ufigiali nel I' eseguire alcun Atto , Cattura , Pr ego , o Sentenga pertinente a quelio , o abbiano os feta , o offendino, o minaccino d' offendere nella roba , nella persona , o nelt' onore alcun Testimonio , o D nunetiatore , o Ministro di esso S. Usiaio , O gli abbianochiamati , ci chlamino col nome di Spia , o altri nomiodiosi , infami , o che consiglino , o elottino, o abbiano consigilato, o esertato alcuna persona a non confessare , a tacere , O a nascondere in qualsivoglia altro modo laverit, at S. Ufietio. me ne' giorni proibiti dalla S. Chiesa abbiano ma guto , o mangino , o abbim dati , o diano a mangi re . seneta la debita Iiceneta , cibi interdetti talia vitta S. Chleia . e abbiano avulo , o che abbiano Libri , o stritti, che contengano Ereste , o Labri d' Eretici , che traitanodi Religione , seneta i' autorii, della S. Sede Apostolica , o che

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ADDITIONES. IS9

o cte gli abbiano letti , o tenuit , o stam pati, o fallistampare, o dises, o gli leggano , o tengano . O itampino, acciano stampare , o disendano sotio qualsivoglia pretesto . o colore ,' ovvero tengano Libri di Negromanaia , Magia , o contenenti Incantesimi, Sortilegi, e simili superstietioni. massime con abuso di cose Sacre, ed altri contenuti nomina tamente, O virtual mente , esplicitamente, o implicita- mente, cosi net sacro Indice Romano, come in altri Edi ii det S. Ufizio, e quelli, i quali similmente abbiano introdotio , introducano, o facetano introdurre nella Nostra Giurisdietione, o estrarre da effa i predetii , O altri semillianti Libri. Dichiarando, che per la predetia espressione M' eali da Not specificati, da rivet arsi come di sopra , non escludi mo gli altri cas spetianti ai S. Ufietio, che per altro ne'S cri Canoni, Decreti. Costituetioni, e Bolle de'Sommi Pomtefici, sono comprest. Avvertendo, che a questi Nostri preeetti non seddisso in ranno, nE s' intendano soddisfare quelli, che con Bullettiani, o Lettere senZa nomi, e cognomi degli Autori, o inaltra maniera incerta , delle quali niun conto si liene net S. Ufizio, pretendessero rivelare i delinquenti . E dalla deita stomunica , e pene, nelle quali i disiibbi-dienti incorreranno , non potra alcuno essere assoluto , cheda Not. o dat Supremo Tribunale deI S. Ufietio di R ma ; nh sata assoluto se prima giuridicamente rivelando idetti Eretici, O sospetii d' Eresia , come di sopra , no aver ddisiatis .

ALTRI ORDINI PARTICOLARI.

ΡER Ovviare ad Ogni inconveniente, che potesse accadere a causa d' iturodurione, estraZione, O retenZi ne di Libri, revochiamo tulte Ie LicenZe, che poteisero

essere state date da' Nostri Predecessori , di tener Libri proibiti ; e vogliamo, che tuiti quelli , che avranno si, fatii Libri, gli portino essettivamente at S. Ufigio, sotto

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16o ADDITIONES.

pena di Scomunica, se spirato it sopraddetto termine didodici glomi, non gli averanno cons nati , dalla quale non possano essere assoluti se non da Not, o dat Supremo Tribunale det S. Ufigio di Roma , includendo anconelr istessa pena gli Stampatori, e Librat. Ordiniamo a' Doganteri , e Guardiani delle Porte , Librai, Mercanti , e a qualunque altra forta di persone , che non ardiscano d' introdurre, nε di ricevere respetii-vamente Libri portati da attre parti, e massime in Ba te, o in Fagotti, e introdotii, non gli sballino , nε si ghino, seneta Nostra liceneta, O de' Nostri inputati, to pena delia perdita di essi Libri, e attre a Nostro beneplacito ; e comandiamo , che non s' estraggano Libri alcuni da questa , ed attre Citta , Terre , e Lurelii diquesta Nostra Giurisdietione, o suori di essa seneta Nostra liceneta, o de' nostri Deputati in istritto. Consermiamo, ed innoviamo tuiti gli ordini falli da Nostri Antecetari per ii Librat, Stam patori, Intagitatori , Pittori, Eredi . ed Esecutori deli' ultime Volonta , circa gli Studj , o Librerie de' Delanti , consorme allaregola decima de' Libri proibiti; ordinando, che nessuno

possa vendere , o far vendere solio i Portici con ban-chetti, o in panieri , o in Ceste, o ne' Mercati, O nelle Plaetete , o per te Uie , a modo di Rivendugliolo , oin qualunque altro modo, in questa Nostra Giurisdieti ne Libri , Storie, Figure , Carte, e qualsiurelia altra cinia stampata , benchε minima , seneta Nostra liceneta , ode' inputati da Not, solio pena delia perdita de' Libri, Storie ec., e attre a Not arbitrarie. Α' Ciarlatani, Cantimhanchi, e attre persone vagabonde, comandiamo solio pena delia perdita delle robe, e al-tre da imporsi a Nostro arbitrio, che non ardistano vendere, donare, o prestar Libri, Scritture, o Carte stam te, o scritte a mano , ovvero Figure in questa Nostra Giuri sed ietione , seneta Nostra liceneta, o de' Nostri Deputati in

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ADDITIONES. I 6 I

re, strivere , o mandar lettere polietae , bullettini, avulsi ,

ambasciare, instruZioni, ne far cenni, ne con voce, ne

con Eusoli , ne in qualunque modo a' Carcerati det S. Umetio, ne procurare di sapere da esst qualitvrelia cosa in pr eludietio delle Cause di deito S. Ufietio. Siano avvertiti tut-ti i Superiori di qualsivoglia ordine, Religione , Congregazione, o Compagnia , ec. di pubblicare ogni Anno ilDecreto d' Urbano VIII. di f. m. de publieandis Consitatio nibas hectantibas ad S. D eiam , net glorno prefisso in eo, stato poscia prolungato per tutio it mese d'Agosto; e l'altro d' Alessandro VII. pure di f. m. che comincia, Licet alias , cte. da pubblicarsi Ogni primo glorno di Mareto, presentino in questo S. Ufigio, o mandino at Supremo Tribunale det S. Ufietio di Roma , Fede autentica della pu blicaetione di essi, e non soddissecendo puniualmente alle Ioro obbligazioni, si procedera alle pene contenute in quelli. . E quelli , i quali sanno, hanno auuta , o hanno notigia di qualsivoglia cosa spetiante at S. UfiZio, e massi metad' Eresia , sono tenuit, come di sopra , sotio l' istesse penee Censure a denunZiargii ; ne sono scusati da qualitvoglia

condietione, o lungheaeta di tempo , onde s' ingannano quelli, che pensano per effer trascorsi Io. O Is. O ao. Anni, opita, non effer piu obbligati a denunetiare i casi det S. Ufigio ; it che s' intende di quelli, che non hanno mai sod-

caritativamente denunZiargit , deponendo it vano timored' effer chlamati Accusatori, Spie, o con altri titoli ingluriosi , introdotii dat Demonio, e da' suoi semaci , nemici della Santa Fede, ad effetio, che non sano gastigati i profanatori deir isten, e si vada sempre pili radicando, edestendendo la peste deli' Eresia, considerando, che siccome, a chi avulsasse ii suo Principe , quando nella Citta vi fon X sospet-

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162 ADDITIONES.

spetici di peste , non si deve altro litoto, che di buonSuddito . e di Cittadino disensore dei ben pubblico: cosichi aquila it S. Usetio nu' casi suddetti, non merita altroti toto, che di buon Cristiano, di sensore della S. Fede Cat-tolica, per la quale it vero Cristiano e obbligato a spargere it sangue , e cooperare alla salute deli' Anime redente i Sangue pre ιioso di Nostra Signore Gesu Cristo; ol treche pos no asseurarsi , c i laro nomi non saranno maipubblicati ne at denungiato, ne ad altra persona. E perch dan' opera de' Consessori in questi particolaridi pendo grandemente ii serviato di Dio, e ii bene privato,

o pG Iico, eomandia mo a tuiti i Reverendi Confessori, che neli' amministrare ii Sagramento delia PenitenZa usino 'Ilaro Penitenti diligenZa d' interrogare sopra quei capi, che st meranno, respettivamente necenrj alle persone , costde' principali delinquenti, come partecipi e consepe volt inquat si urelia modo ui essi delitii, avulsandogli, che non denunaiandreli , come sopra, non gli posseno assolvere.

E final mente con affetio paterno e caritati Uamente

Z esorti amo tuiti quelli, che per fragilita umana, o per laygestione det Demonio, o per altra causa aveisero errato, odi fellato in qualsiurelia delle suddelte cose spetianti ai S. Ufietio , a voler quanto prima spontaneamente comparire avanti questo S. Tribunale, denunaiando loro stessi, ed i complici, come sopra, assi curandogli, che saranno ricevu-ti e traitati con pieta e misericordia, e saranno tenuit segretissimi, ed in questa maniςra smggiranno quelle pene,

te quali sarebbero loro inevitabili , quando da altri lassero

Ed assinchh questi ordini Nostri vengano a notiata dilutti , e nessuno possa pretendere ignoranZa , comandia-mo in virtu dello Spirito Santo e di Santa ObbedienZa , e sotio pena delia sospensione a Divinis, a tutii i R R. Pr posti, Arci preti, Plevant, Priori, Rettori, o Economi di Chiese, sottoposti alla Nostra Giurisdietione, che debiano pubblicare tre volte l' Anno ii presente Editio, ciM nella Festa det Santissimo Sagramento, in una Domenica deli'Avento, e in un' altra della Quaresima, in tempo, che si a

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in Chiesi maggior concorso, e numero di popolo; te quali cose comandiamo ancora solio pena della privaetione de' loro Ufietj a tuiti i R R. Abati, Priori, Guardiani, prep sti , Rettori, Corretiori, Presidenti, o Vicarj, ed altri Superiori de'Regolari, o Confessori di Monache, che respet-tivamente eseguistano eo' sudditi loro mei luogo solito a pubblicatsi senili Ordini. x . E tuiti i predetti, solio te suddelte pene respettivamente, termine quindici glorni dentro Firenae , douranno darFede in istritto a questo S. Ufizio d' aver fana tal pubbli-zazione, e termine un mese suori di Firenete ; e di plo f re attaccare alia Porta principale delle loro Chiese una eo pia di quest' Editto , in modo, che non s possa rimuovere, nε distaccarsi facit mente, ed un' altra nella Sagrestia,

Ed inolire tuiti i Predicatori, solio pena della priva-gione det loro Ufizio, douranno Ogni Anno sere l'acce nata pubblicagione in una Domenica deli' Avvento, e in una della Qua resima. Ed in fede ec. Dato net S. Usietio di Firenre , tu go della Nostra Residenra , net Convento di S. Croce li 3 o. Luglio II 3I.

FR. PAOLO ANTONIO AMBROGI INQUISITORE GENERALE DI FIRENTE.

Caneelliere deI S. U is di Hreaze. X et

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