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derie divi en perniciosa, e standalosa per dissicoltare I' Meesso, e diminuite Ilconcorso , e la frequenEa alle Chi eis; pereib ordiniamo, ed espressamente comandiamo , che nisi ci ardisca gi uocare a detri giu hi, nὲ fare aflunanete, o divertimenti in tali strade, neti' ore, e circos anZe di sopra e spresse, erianis dio ne' giorni non sestivi di precerto, solio pena di s di tre da impors actascheduno contravventore , e per quia que contravVentione, da appliearsi UM hi pii a Nostro arbitrio. X. Avanti alle Chiese, o vicino ad esse , e dentro ii sito immune, non si tenga cola scuna di vendita, nὸ si permetiano giuochi, lotti , o altrisimili divertimenti, e molio meno dicerie, cantilene , e buffonerte di Ciari tani, o Saltimbanchi, nε si lacciano halli, suoni, canti, o alui ltrepiti , chedisturbino i divini UTEi , e te Funetioni, che si celebrano , o impediscano , o divertano Ia divogione de' Fedesti, che frequentano te Chiese medelline , sotio pena a' contra6entori della carcerazione, e di studi tre per cadauno, o cadauna volta, da applicissi ad usi pii a Nostro arbitrio. XI. Alta Μessa, Predi ea , o stri divini Usti Et assistano tuiti colla de-hita divoZione, ed attenesone, non suori, ma dentro Ie Chiese, eccettuat ne solamente it raso delia necessita, quanὸo per Ia piccioleEZa loro non potessero tuiti gli astanti avervi luogo, ed assistano con tes compos eZZa, riveren , e decenZa , che anche neti' esterior positura dei corpo si rimnosca Ι' interno raccoglimento deli' animo , e I' umile astetici des more. XII. Per Oolare at disturbo , che danno a' Divoli , che stanno orandonelle Chiese, alcini poveri, che talora con petulanZa vanno entro te mede si ine Chiese questuando limosina, ordiniamo, ed e retamente comandi amo amiti l poveri, che net tempo delle Messe , Prediene, ed altri divini Umai non ardis cano in qualsisa Chleta di questa Citta , e Diocesi , ancorchesosse sonetia a' Regolari dema di speciat menZione, andar questuando, imponendo loro, the stiano suori delle stesse Chiese alle porte, te che ivi conmodestia , e con voce bassa , e senEa strepito dimandino ix limosina , sorto Ie pene comminate dat Nostri zelantissimi Predecessori, od attre a Nostro arbitrio . Anai in erendo alia CostituZione det glorioso Pontefice S. Pio V., che principia Quum ρrimum, e restimente comandiamo ai Rettori , Par hi , Cappellani, Ostiari , Sagri stant , e Campanari di tuite te Chie se, edegli Oratori di questa stessa Citta , e Diocesi , di far uscire dat te medesime pron tamente turti i poveri , mendi clii deli' uno, e 1' altro sesso, che vi quesilueranno, e quatvolta dati' ardi re di tat questuanti si rendesse loro malagevoled' ottenei ne l' intento, douranno prender nota degi' inobbedienti , e denun-Eiarii a Noi, per darvi ii necessario provvedimento. A' Superiori pol diquelle Chiese , che sono.loggette a' Regolari, rinnovi amo alia memoria diem l' obbligo , che loro in virm di s. Ubbidienta strettamente ε stato imposto da deito Santo Ponte fice nella citata Bolla, a deputare qualche persona propria per invigilare, che in detre loro Chiese non vadano i poveri questuando, e che ancora da quelle discaccino gl' inobbedienti. Esortia ino bensli Fedeli ad allargare la niano delle lora limosine a' poverelli, che Verrannochi edendole alle porte delle medes me Chiese, anche peresse in tal gutta posisa piu iacit mente togliersi ii pernicioso abuso, che con molia indecenZa a
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sagri Tempi, e eon distraEione , e disturbo de' Divoli , che ivi orario, si h
per Io passato introdotio.. . XIII. Nelle, Chiese , ne' Cimiteri, Atri, Portici, scalinate annesievi, edin altri luoghi eompresi nel recinis δeli' Immunita Ecelesiasti ea , non si sa i eiano radunanZe, findieati, partamenti pubblici, e non si e seguistano mandati , citaetioni,'nό si faeciano alti giudidiali sotio th pene contenute ne' sagri noni, e ne Me Constituetioni Apostoliche , ed Hire a Nostio arbitrio. XIV. Non si ammereano a servire te Messe sanci ulli inelii , e scom posti, nem meno Artisti , ch' esercilino arii setide, o alere persone vestire consiliiti. obbrobriosi ,1 o indecenti: ed in mancanZa de' Cherici, a' quali propriamente conviene prestar questo semigio, suppli scano altre persone pie, beninstruire , e accostumate , ed in abitosdecente , ops Me in qualch e Cappa di Compagnia r Io stes s' intenda per P occasione di adornare gli Altari , emammamente quelli , dove si conserva il SSilio Sacramento. Ma quando staattuat mente esposto, sia lectio a' soli Sacerdoti, e Cherici, vestiti perb in Cotta , d' accostata a quelli , o sia 'μr accendere , o smoi Zar lumi, o sia per accomodar candellieri, fiori , acconciar 1' Altare, o per qualinque altro servietio; ed in que' limghi; love tronsi stad ii Curato, e questo non pubsupplire a tutio, polr, tolleratsi l' onera, ed ii servigio di qualche Secolared' onesti costumi , vestito con abiro di qualche Conseaternita . XV. Le Mustelie , che aceaderanno salsi nelle Chiese per Ie MIennita ,
che si celebrano , niente abbiano di te atrale , o prosano, ma imitando 'uelle delia celeste Gerii lemme , tuite risu ino pieta, e gravita Ecclesiastica , che concili divoZione , e sieno composte solamente di parole latine deste sagi e Scritture , o dat Messale , o Breviario Romano rica te.
XUI. Sar, cura speciale de' Parochi , Sagri stant, Rettori, o Custodidelle Cesese tenerie polite , e monde, cacciame i cani seneta riguardo seu-no , e farne asportar via i hambini , e sanci ulli, quando sieno inquiet, , oche plangendo perturbino Ie sagre F Eioni, ed insistere attentamente soprai' oster vanha di mite te cose prederte , ammonendo con carit, , e ri prendendo con prudenZa i tra retari, ed in ca , che te correZioni non giovino, notandone i nomi, e te tra ressioni, douranno dedurie a Nostra noti ia, per potervi dare l' opportuno prooedimento. XUIL Chiunque contravverra ad alcuna delle sopraddelte proiia Eioni , edordina ioni, incorrera nelle pene ivi espresse , e dove non sono espresse , sara da Not punito ad arbitrio se condo te qualita della colpevole controvenEi
ne, e te circostanae de' casi particolari con pene pecuniarie, ed anche diearcere j a tenore de' sagri Canoni, e delle Constituatoni Apostoliche , e Sinodali, e species merare della sopracitata Bolla di S. Pio V., avvertendo, ches proceder, eontro i delinquenti per Inquisietione, ed in Ogni altro mi immodo piu facile, e convenevole at servigio di Dio, ed alia giuslizia. XVIII. Amuch piu facit mente e imprima negli animi de' Popoli alia Nostra Pastorat eura commessi l' Obbligaesone, che hanno rutti, e que' surg Iarmente, che tengono cura d' altri, di portare it douuto rispello alle Chie- se , leggeranno i Parochi ne' glomi asse gnati it presente Edilto inier. . Ismrum Solemura , e frequente mente ne raccomanderanno la puniuale , ed elatia offer
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inervaeua ue' discorsi pubblici, e privati: come acco douranno sue i Cou sessori, Predicatori, e Superiori Resolari per Ie Ioro Chiese , in adempimemro di quanto dispone la tanta mem di Clemente XI. nella Lettera Circolarede' 3o. Luglio I I., e eotranno oppominamente viaeta di tanti efficaciesempi, tanto stringenti ragioni, e spaventose minaccie , che abbiamo dasse ere Scritture, ed Istorie Ecclesiastiche, denunciando a tuiti Ia terribile sen. tenga deli' Apostolo at Corinti I, Cor. 3. Si auis Templum Dei violap. dispotan ilium Deus m. v che per infinita misericordia di Dio mai non
mendo la Santitὶ di Nostro Signore inteis non senEa suo earticolare dispiacere , che molli, at quali per Breve speciale della Samii Sua, esuoi Predecessori , ovvero in virtv di Privilegio Apostolico, o Reseritato δ stato permeta di potere erigere nesse Case di loro abitarione 1' orato. rio privato, o sia Cappella, con factata di fami celebrare la sanis Messa , si abbiano fauo Iecito stabilire derio Oratorio in un crede one di legno, cista armario, e di collocarIo in stanae esposte , e necessarie per gli umEi d mestici ; e volendo Ia Santita Sua rimovere inmigilante abuso, rem ancora maggiore dest' essere notabiimente cresci uti di numero, e che direttamente si oppone alla disposirione di simili Graate, e Brevi, quali ordinano, che detisti oratori de ano essere farii di muro , decentemente ornati, e liberi daogni uso domestico as in privato Domus tuae babitationis Oratorio, ad his docenter muro extructo , oe ornmo , seu extruendo, o ornando, ab omnibus d mesticis usibus libero Θαὶ; ma anche contro la riverenEa, e vener ione d vuta at tanto Sacrificio della Messa ἔ ces tenore della presente Notificisionada Not pubblicata in vitta dest' oracolo delia sua viva voce Nostro Signore aboliste, ri ova, e sospende tuiti i staderii oratori, i quali non saranno eostrutti, e fabbricati secondo, che si prestrive neti' enunciate pariae det Brove, e dichiara, che nella steta forma debba intendersi qualun3ue Indulto, che o per Privilegio, o per Rescritio della Santita Sua , o de' sucii Prederes.sori
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sori si lasse ostenum in semigilante materia, con proibire espressamente a a qualsisia Sacerdote di qualunque stato, o condiatone di celebrarvi la santa Μessa solio te pene a Nostro arbitrio, anche rispoto a quei, che la f cessero celebrare ; volando in olere, e dichiarando Nostro Signore, che la presente Notificaκione debba principiare ad avere la sua plena esecuχione doeoun mese dalla data di questa , e che sano vistati i nuovi oratori da No1 , o da per ne da deputarsi da Not le quali cib douranno eseguire gratisi overtendo, che la presente Notificaaione pubblicata, ed affissa , che sane' tu hi soliti, o listher , ed astringera net modo , e tempo sopra esprenso clascheduno, come te personalmente gli fosse stata intimata &e. Data in Roma dalla Nostra solita Residenaa li Ist. Febbraro 3738.
NEt nome det signore: Addi det mese di deli
Anno , e det Ponteficato di Nostro Signore Costituito alla presenZa di me Paroco, e Testimoni in astricti N. N. figlio di N. di questa Parrocchia N. sano di mente, senso, loquela, e inteuietto, henche insermo di corpo , M volendo essere prevenuto dula morte se za prima aver disposto de' suoi beni, ha pregato a viva voce me socios Deo Pal oco per mancaneta di Notajo, a vobere ricevere, e strivere it presente suo nuncupativo Testamento, come in salti alla presenEa degi' instaseritii GL eimoni da hii parimenti chlamati, e pregati, ho otio nessa sorma, che seMe. Primieramente ii derio N. Testatore raccomanda 1' anima sua ali' Οnniis potente Iddio, alia Beatissima Vergine , e s suo Angelo Custode, implorando l' aluto di S. D. Μ., particolarmente net punici di sua morte, per poter
Il noeorpo , iatro che sara cadavere ordina si, septato nella Chie , coli' accompagnamento , volendo, che pel suo Funerale si spenda , e per suffragio deli' anima sua ordina, cheil suo Erede gli saccia celebrare Μelle num. a ragione di b oechil' una, ait' Altare net termine di Item per ragion di legato, e d' istimatone , e 4' rini altro miglior modo Iaseia a N. sua figlia studi per sua dote, con che non pota pretender altro delia sua eredita. Item lascia, che a N. N. sua mo te si renda Ia sua dote di studi pure la lascia usustultuaria de' suoi beni, durante la sua vita naturale, eve vile , casta , e onesta. Item
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Item iure legati, e peri suffragio deli' anima sua Iascia 3ce. Item conseta effer debitore di N. N. in somma di studi .rdinando, che sia puniualmente soddistatio, oppωνe consessa di avere appresis,so di se di ragione di N. N. , ordinando, Iche sia subito restituito. Item dichiara per verita esser ereditore di N. N. in somma di studi, che donanno ricuperarsi, e implegarsi &αE eosὸ si deseriseranna gli ami Iegati, Iecondo ebe placeris aι Testatore. In tuiti mi i suoi beni, mobili, immobili , semoventi , robe , ragi ni, e azioni di qualunque rasione tanto presenti, che suturi esso N. Testatore di sua hocca propria istituiste , e di sua propria bocca nomina , e vuOlesia suo Erede proprietario, e universale N. N. figlio di N. N. , des luogo N. liberamente , e con piendi ragione sonure cosse sesiturioni, e leget, cheparer anno at Testatore , te quati s d ranno Ataramente notare) incaricando. Io di ademeire sollecitamente alte cose sopra Ordinate. Commissari, ed Esecutori di questa sua volontae Testamento detis N. deputa gli N. N. con tacotta di &c. Qui se notino is fatalia , ese H Te si tore paresse di accordare ad Us. Final mente dichiara, e vuole, che questo sin il suo ultimo Testamento.
e volonta; che se non potesse valere per ragione di Testamento, intende , emole, che debba valere per ragione di codicillo, o donaZione causa mortis, o per qualunque altra ragione valida, ed efficace . Cassando , rivocando , edannullando ogn' altro Teinamento, o dispositione , che avesse satia ; solo v lendo , che questo abbia' effetio in Ogni miglior modo .
Alle quali cose sono stati sem pre presenti i qui sotioseritia Testimoninella Casa di abitaetione di detis Tellatore, posta , e nellas anaa , cive eoi si trova in letto. In sede di che Io N. N. Paroco della Chleta Parrocchiale di S. N. N. ho. scritto , es tostritto di mia propria mano ii presente Testamento, apponendovi ancheii sigillo della mia Chleta. L , n Io N. N. sui presente, e testimonio pregato , e chlamato a quanto di
Io N. N. sui presente, e testimonio pregato, e chlamato a qtianto di
DOpo aver premesso apparienere at proprio ministero ii dar qua che resegola inura tal punio, succedendo particolarmente nella Diocesi , O cheil Notaio non v' ε, o che non si trova, o elle it Test tore ha mami
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si net Diritto Canonico due .disposetiora det Ponte fice i Alessandho III., unanel Capo Vuum esses e P. Ita , e l' altra nel Capo Relatum oec. o. De Testamentis. Nella prima dichiaransi validi i Testamenti fatii dat Parrocchianoammalato alla presenZa dei suo Paroco , e di due, o tre Testimonj r Testamenta, quae Parochiani coram Presbtero suo , ct tribus , vel duabus aIiis Personis idoneis in exιrema fecerina volantate, firma decernimur permanere ze nella seconda dichiaransi validi i Testamenti falli alia presenza di due , oire Testimonj: tribus, aut duobus Iehitimis Testibus requintis r e perche sem bra esserui contraddiZione tra l' una, e l' altra Decretale , mostra it dotio Pontefice cessare reni dissicoli , se si rifieita , che la Decretale Quum esses c. parta de' Testamenti falli. ad caseas profanax ; e nella Decretale RHa-itim σα si parta de' Testamenti fatii solamente ad eausas pias r in olire laDecretale sivum esses m. ha luino in tutio lo Stato Ecclesiastico, quando non ostino ad effa i particolari Statuti de' Lu hir Ia Decretale pol Relatum m. ha luogo in tutio ii Mondo Catrolico . iPropone it Pontefice di traitar nella sua Notificagione solamente de' Teia tamenti fatii ad causas profanas, ne' quali la Decretale sitium esses oec. samenZione dei Curato coram Presbtero suo : e qui dubitandosi , qual debba imtenderet pel Curato, o Paroco proprio , asserisce , come alcuni diuero , che perta validita det Testamento non bastava, che fosse fatio avanti it Curato della. Villa; se per esempio uno, icheod' ordinarici sta in Citta , ed am malandosi in Villemiatura, volesse ivi far Testamento: ma che gli altri comunemente valutando it Paroco delia Villa, come Paroco proprio dei Villeggiante , epet Uiatico, e per l' estrema UnZione, hanno sostenuto, effer valido it Testamento satio alla sua presenaa, e di due, o tre Testimoni.
Passa pol a sciretiere scunt dubbi, che gia si avea proposti, e stabilisce Ie seguenti cose . Μancando it Curato sara dissicile it sostener valido it Testamento fatio alla presenaa dei Cappellano, labbene it Par o lo avesse sostituito in sua vece: mentre la delegaetione det Cappellano si riduce alla sola amministragione de' Sagramenti. Pid δ' una volta e stato approvato un Teia tamento fatio alla preseneta dei Consessore, e di due , o tre Testimoni. Peris consessore pol non intendesi un Sacerdote , che per accidente ha intela laConsessione Sagramentale dei Testatore, ma benti i di tui Consessore ordinario , valutandosi molio Ia confidenZa, che ha clascuno net suo Consessore
ordinario, at quale si potano riserir te parole coram Presbytero suo , come offervb ii Cardines De Luca, e dichiarb it Tribunale della Rota di Roma. Percib mancando it Paroco, e ii Consessore ordinario det Testatore , perustir da ogni imbaraaZo , suggeriste , effer vera cautela, che d Cappellano. o it Consessore non ordinario chlamino in Testimonio di ' piis r deI che ne
apporta Egli te ragioni, e te conserma con autorit1 comunemente seguite .
Prosiegue a mostrare , come i Testimoni che per la Decretale suum esses m. son richiesti idonei , non E necetario, che tali sieno in superlativo gradu : onde anche i poveretii esset eo no Testimooi idonei, purcise sieno on ratir tali Testimoni perh effer delabono masthi, e non femmine . t Risolve in fine, effer valido it Testamento sario nella maniera prestri
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ta di sopra, aneorchδ il Testatore non son grave mente Insermo: mentis messandro III. nel citato Capo Quum esses m. ha hensi fatra menalone alme no implicita della malatita in extrema sererint voluntare; ma esponendo ilea , , in cui era consultato, e non appotaiando la risoluZione alia circos an- ea della malailla, come ben argomenta it Card. De Luca ai Iuoghi ei tarinella stella NotificaZione . Dopo tutio cib passa a mostrare la serie degli alti, eome sormare it Testomento, e prosiegue cost. Dunque ii Paroco, o Consessor ordinario chlamati asar Testamento , non essendovi Notato, debbono stoisare it Testatore , chevi vogitono almeno due altri Testimoni, che sieno maschi , non lammine . E se venga chlamato it Cappellano , o it Consessore non ordinario, debbono questi a-isario, che vi v liono almeno tre altri Testimoni.) Ini sequeladi cib , dourebbero , rigorolamente partando i ricercarii i Testimoni , tacendo loro sapere, che debbono intervenire at tal arto , ed attestare a. tempo , eluogo det medesimo : nel che consiste it rogitus explicitus . Μa percli ἡ allevolte non v' ἡ tempo da perdere, se per accidente nella Casa , o nella camera dei Testatore si: ritrovano i Testimoni, potano i mede simi essere ad prati, e si puci fare avanti di essi ii Testamento, purchε chiaramente ad emit Testatore e sprima la sua voloni , ed essi stiano attenti per capire cib , chedice, e purche non vi sia veruna fraude, consistendo nelle predet te circostanae it rogitur im Dixtis, riputato sufficiente dat Dottori nei cu presente. Adunati ὀ Testimoni uel numero lassiciente, si dee dat Sacerdote inmnuare at Testatore, the esptima avanti di Iut , ei dei Testimoni la sua .ultii. ma volonta non me no circa i legati, che Uuia fare per l' anima sua , se lix uol fare , che cima i legati profani, se pur ii vaol sare , non men o circasti Esecutori testamentari, se ii vues deputare, ehe circa I' isti iugione deli' Vrede, che ε assolutamente necessiaria per Ia validita dei Testamento, tolle stituZioni ali' Erede se ha genio di farte. Porrebia darsi ii easo , che il statore oppresso dat male non scisse in grado di potere da se dir tutio, eche avesse bis ogno, che gli sota suggerita qualche cosa, particolarmen re in Ordine at legati: ma vi vuol giudi Eio , e vi vuot eosci enaa; dovendo it suggeri mento esto lontano da qualsivoglia privato interesse, da quassivoglia fraude , conforme 'm--. batie a tale proposito avverte la Rora Romana nella
Eo viso. Legatorum s Praemisso siquidem avanti Μon signore , pol Caμ
Espressa dat Testatore la sua volonta manti it Sacerdote, ed i Testim ni, deve ii Sacerdote scri verta di suo carariere, e dopo averta scriria, ladee temere con voce intelligibile at Testatore , e Testimoni, correggendo se- delinente cib, che ii Testatore volesse, che sota corretio ' e stritta, e letista, come sopra, Ia dispositione , la tara sottostrivere datio steta Testatore; it Sacerdote pure la latroseri vera , la soriostriveranno i Testimoni, dicendonella sottostritione turri d' essere stati presenti ali' atta r e se ii Curato cara Mello, che avr assistito at Testamento, munira it Testamento coli' impria
mervi ii sigillo della Chi a Pare chiale ; ed avendovi assistito O il Conseia re ordinario, o it Cappellano, o it Confessore non ordinario, questi vi poriranno ii proprio sigillo. Che se pol ii Testatore non sapesse scri vere, o sa-
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pendo scrivere, non sosse in grado di sarto , si tralascia la di tui sotioseria Eione, e hastano quelle det Sacerdote , e de ' Testimoni: e se i Testimoni , non sapessero strivere, hasta quella det Sacerdote, ed i Testimoni faranno sulla carta un segno di Croce, giusta la pratica appresso it Monacello nesrom. I. dei suo Formolario Letale alia formol. I9. num. 4 I. e hasta, che sotto Ia Croce salta di ei aschedis Testimonio it Paroco striva, che . la Cr ce fatia dat tale dei tale . Perche pol stendast ii Testamento colle sormole necessarie, una ne pr pone in fine deli' Istruetione et e perche ii Testamento non rimanga privo diesecuZione, determina, che quanto piu presto sia possibile , ne mai piu tardidi otio glomi, dacchὶ sara stato stritto, debba it Paroco, od ii Sacerdote in- sieme coi Testimoni eomparir avanti it Norato , dicendogli, avere lui scritto tes Testamento, ed esibendolo, acci chε lo riceva ne' suoi Atti . Qui prosiegue a mostrare , non esser necessario, che it Paroco, o Sacerdote, e Testimoni spieghino te parti dei Testamento , quando questo sa stato soli seritio dat Testatore , e dat Testimoni; ed insegna, hastare in tal caso, cheessi solo riconoscano ii Testamento, e te proprie sortostrietioni, e riseris- cano avere ii Testatore falle te dispos gioni, ed i legati, e l' istituetione deli' Erede , come in tale Testamento si contiene . Che se pol ii Testamento sosse stato stritto, e sotioseritis dat Paroco, o da altro Sacerdote, ancorche i
Testimoni si sossero sottostritti, alloca it Paroco, e dopo lui i Testimoni separatamente I' uno dest' altro dehbono riserie in voce quanto mel Testamento contiensi , minime se i Testimoni non sapendo strivere avessero format solamente ii segno di Croea . in prima i Testimoni riconosceranno O la propria sorroscriZione, o la Croce, sono di cui e stato stritto dat Curato il l ro nome: ed ii Notato deve. strivere queste loro deposietioni , unendole colTestamento, che gli h stato con gnato. -i Accenna in fine tutio cib. non hastare propriamente per i' osservanZa,ed esecuZione dei Testamento , eccetinato it caso, in cui per legittima consuetudine si lasse introdotio, che senis nuciva ripetiatone de' Testimoni aveL sero i Testamenti la loro esecugione a ma inseme conchiude, binargii , chei Parochi, ed i Sacerdoti facciano dat' canto loro quanto debbono, e perche ii Testamento sia ben fatio, e perchὶ non resti per eolpa loro sepolro. VI.
PER FARE GL' INVENTARI DE' BENI ECCLESIASTICI
O N. N. Rettore deIta Chiesa Parrocchiale di S. N. oppure Rettore dei BenefiZio.... Ουwro Vicario perpetuo della Chiela....p esprimeris au
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se quelis taI Chissa, o Beneriis sa di libera esli ione, o di i patronora, e di est. Si fretaenera in olire quando , e da est A moderno Retr re abbia otteauto deria missa , o Benefido , se per collatione Apostolica , o deIι' ordinano, o se per institutione σα dico, ed attesto, che i heni tanto stabili , che mobili, te aZioni, e ragioni si altive, che passive , spetianti aldetto mici Mnesi io, delle quali coli tuite intendo di darne col presente lun tueri dico, e sedete Inventario, in esecutione degli ordini muti da &c., e in adempimento deli' obbligo mio, sono i seguenti.
Nessa descrinione delia Casa si procedera neI septieure , o simu modo. Una Casa , che serve per abitaZione detr Arci prete , Retrore, Uicario, o Cappellano, contigua, a vicina alia suddelta Chleta, posta tra gi' intras iti
o Villa a cui confina a Levante .... - a Ponentea MezΣ torno ...... e a Tramontana . . . i. . . quia Casa presentemenin te E assitiata per anni . . . . a N. N. con annua corrisposta di Se .
fuso maIo , clo/. Una Possessione, o D ua Predici denominato arativo, arbor zo, Vitato, prativo, st come sara, eon Casa sopra, o Hiro Edi fetio se is δposto cella Villa. . . . . . tra gl' instaseritri confini, Cies da an ca γ .. . . . . . dali' altro da uri Iato dati' altro ...... della 'nantita rispello at terreno arativo di stara . . . ., e per risperio at prativo di s .ua . . . . . circa . e ston avendo mi sura celua, mira dire, che semina
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MOggia n. . . . . . ., e da cui si raceoglie in anno per l' altro in poretione Domenicale netia da spese Formento Moggia n Formentone Mog-υμ n . . Fava Momia n ., e simili, Uva forte Castellatem , , γ ν - , Uva, desce Castellate v. . sequitando a descrivere' isti 'H . , Me s. vac glie , continuando pol cori .dalle quali specie tuite si rica- vano vendendole, ues anno per l' altro circa Sc. ....., Me se ali Teνr ni fossero asitati, dourassi descrivere r Assirtuario, A tempo per cui De δε- rare ia locaetione , P annua prest 3one , e di piu la indicaetione delu nrit- iura , o Viromenro sopra di eia stipulato, come sopra. i ' Beni eum tiri . , . Degli altri Beni enfictilet , de' quali si efiige ii censo annuo per ric gnirione dei diretro dominis , se ne far a Ia descrisione , come se Q. N. N. della Terra. . d. . liene., e possitae in enfireusi a terEa genera-Zione, o in altro modo a norma cella. Invesisura i una Cata , o Predio postonella Uilla delia quaniatast, e qualita , e tra i confini da deseνιversi come sopra , per la quale reni anno. paga . per Canone in ricogntrione dei di- retro dominio Sc o attre specie , come risulta per Isti omento d' Investit ira rogato da N. N. Graio Ferra se sotto ii di . . a meis . . . A O ... primendo anche r obbligo, se pux in fosso, di νinnisare la μυὸs iura dirempo omitato , e di pagare , o no per una laserinnoυatione anust iι oldo DP Cens , Liυe ιρ , M annue pres ioni altive. In apprefo si descriverono . Cens , Livelli , o 'altre annue pres adtoniariise neva Ietuente forma. La suddelta Chieta ha ua Censo in seste di studi . . . . annuo fruitia ...imposto contro N. N. come per Istromento rogato da N. N. sotto ii di . . . . mese , . . . Anno .... colla sic uri , ed o ligo solidale di N. N. Se pol ora
ti . . Delie Decime , cuarres , e Priminie . Si defriυeranno estι amenteii tuite is Possessioni, e Eeni, Me pagano Decima -alia Chies, come fregiae . ε . ' . 'Si estge la Decima nella Villa N. N. Dalla Possessione di N. N. denominata N. N. Dat Casale denominato N. N. di ragione di N. N. Qual Decima consiste nella estgenZa det Decimo, o ultra parte es tutioil raccollo de' predetit Terreni. E dalla quale' uu' anno per I atrio si raecogitera circa -