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a o Hieronym. Card. Gastald. Trach.
leuiter tacta, de per compendium relata fuere, quantum scilicet
historicus permittebat contextus 3 unde factilm, ut nonnulla sci
tu diena, bc notatu utilia silentio praeterita sint, & ulterius Edicta quaedam integra penitus omissa; singula idcirco inferius ad verbum subnecte te visum est: faciunt enim tum ad Historiae compi mentum, tum robur; immo in subsecuturis quod Deus tollat) pestilent ijs, non solum agendorum norma esse poterunt, sed similium a condendorum typi; ad eb t praestat in Pestilentiae euentibus, in quibus cunctatio saepius, celeritas nunquam nocuit, cuncta ad manus habere parata. Neque mirum alicui videri debet nos Edicta haec Italico sermone conscripta proponere, cum in Exterorum gratiam, qui praeter vernaculam, aliorum linguas non norunt, facill negotio latina reddi potuissent i ob id enim ea, prout iacent, asterre malui 3 mus, ne a t nativa, qua composita, & vulgata sunt, puritate vel tantillum deficiant; praesertim cum hodie, non solum apud Magnares, sed re apud viros quoscumque Nobiles, Italicae linguae notitia plurimum inoleverit. Immo si Edicta in vulgi gratiam vernacula
lingua promulganda sunt, minus quidem occurret erroris periculum, si ex Italico textu immediate desumantur; quam si duplici versione ex Italico in Latinum , denuoque ex Latino in aliud idioma traducenda sint. Edusta igitur omnia ab initio ad finem usque Contagij promulgata, ne quidqtram praetermittatur, inferius exhibebimus; & ne operis ordo praeuertatur. utque lacilius indicis 4 uniuersalis norma praesto si inquirentibus , singula i ordine temporum , quibus Romae vulgata sunt per Capita disponemus , hisque
consulto nec argumenta adiuncta sunr, nec lum maria , ut nihil pes nitus, aut adderetur, aut demeretur, singulorum tamen i argumenta in peculiari argumentorum ; summariorum autem theses in re
rum , de verborum Indice suis locis subdere opportunum duximus.
6 Post Edicta non dissimili t methodo, re propositae,&dispostae Instructiones sequentur, in quibus rationes ,& regulae cuilibet OLficialium, de Ministrorum ad propria diligenter obeunda munia 7 praescriptae continentur , haeque quantum t opis in profliganda
Peste contulerint certissimo didicimus experimento; omnes enim ad ossicia,& ministeria tum maiora, tum minora, ilim etiam infima adeo accurate instructos reddidere,ut quae ipsis agenda forent ignorare, re aliquid quod necesse esset, praeterire nequiuerint, ita ut si Molimina superitis exposita, Edicta, dc Instructiones in unum con gerantur merito assirmare liceat, aut Pestilentiam, nullis unquam hominum artifieijs cessuram, aut si aliquibus, non alah, quam h
iusmodi armis fore profligandam. CAP. Diqitiam by Cooste
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De Auert. & prosi g. Pest. Polit. Leg. et i
On havendo Ia somma, e paterna vigilanza, applicatione della Santita di Nostro Signore
Coa , che maggior mente prema, echeptulisia a Cuore, quanto la cura dello Stato, e salute de suo i Sudditi, e percio attenta mente pen sando di prevenire tuiti quegii accidenti, che potessero portarie detrimento, e par sic Olarmente a questa Alma Citta di Roma, quin die, che peresser si hau uta notitia, chenella Citta di Napoli siliano scoperti mali, licui esset ii diano sospitio di Contagio, volendo la Santita Sua in assare tanto geloso valerii di quelle cautele che sono proprie della sua infinita prouiden ga, ha risoluto di sospendere, come fa per hora col presente Bando, it commercio alla sudelia Citta , esuoi Borghi, fin tanto, che venulo si in chlaro come si spera nella Diuina Misericordia) che li mali non si ano di quella qualita, cheli teme, possa con sicuro sendamentori solueis altrimente, deo me plurichie da it seruitio della publica salii te. Pero d' ordine espre D della Santita Sua si pro ibisce alle persone, mercantie, animali, equat unque cosa, che venissero, o fossero condo ite da deria Citta di Napoli, esuoi Borghi, e Territorio, b poco, Θ molio ne ha- uestero tOccato, it poter entrare nello Stato Ecclesiastico mediato,bimmediato, benche pertransito, solio pena delia vita, confiscatione de beni, e perdita delia robba, animali, e mercantie, che fossi ro introdotte, ancorche non proprie d i ch i lintro)ucesse, d' applicarsi secondo it solito; e nella me desum pena incorreranno quelli,
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, i tra ressori, o a cose introdotte contro ii presente Bando il, io, o in quat suoglia modo ricetio, o ingresso nello
: G: is, , o in altra maniera sessero complici di quat si-
ει traseressione dei presente Bando. Die hiarandosi, che it presente Bando comprenda quat si uoglia persona , etiam Ecclesiastica, e Regolare, e priuilegiata , ancorchedi ori uilestio tale , che sesse necessiario farne speciat mentione; eelie 1 Minori non suffragileta laminorita in caso di contrauentione.co me se commettessero de littodi Iesa Maesta. E che publica to in Romanelli iuri hi soliti habbia la medesima foreta, come sessisse publicato in claschedun luogo dello Stato Ecclesiastico, eche astringa cla scheduno, come se gli susse personalmente intimato . Dat. in Roma li et O. Maggio i6 1 6. G. Card. Dccbetti . Cesare Zastoni Secr.
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De Auert. & Proflig. Pest. Polit. Leg.
E congiunt ure,& il timore degima minenti pericoli det Contagio perii mali scopertiui ne ita
tione delia falute dello Stato Ecclesiastico, e particolarmente di quest 'Alma Citta di Roma ; dati Eminentissimo, e Reuerendi sisti no Sig. Cardinat Sacchetti, per ordine es re ita di Nostro Signores prohibisce, che te persone, animali, mercantie, lettere, ὁ
qualunque altra cosa, che venissero, is fussero condoite da tuo-ghi, che gia sono, o che per i 'auuenire taranno banditi, o sospesi, e loro territorio, b poco, om Illo ne triues sero Iocco, non entrinonello Stato Ecclesiastico tanto con bollette, come senZa, ancorche per transito, solio pena delia vita, e confitcatione de loro beni, e perdita delle mcrci, animali, birche, Malire cose, che contro lassirma dei presente Bando fossero condoite, ancON
che non fossero proprie di chi te conduce. E nelle medes me pene incorreranno gli Hosti, Albergatori, Bettolieri, Vignaroli, Horiolani, Custodi di Catali, e quat si uo-glia altro, che alle persone, animali, robbe, o lettere, che veniagono da detti luoghi, da rannori et to alcuno, oda bere, o da inan-giare, o in altra mani era fossero complici di quat silia tra rosia sone dei presente Bando, b che hau endone notitia non la noti fi cheranno subito, essendo in Roma, agit Officiali da depturet si a ZZ Z questo
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Σ Hieronym. Carae Gastald. Trach.
questo fine da Mon signor Gouernatore, re essendo altroue,allta Cffieiale principale, cheri sede in quel luogo.
Dichiarandosi, che a quelli, che reuelaranno, come sopra, si per donera, se hau essero riceuuto at cuna persona contro la forma dei presente Bando, o fossero stati negligentia riuelario, purcheconia loro denuntia preuengano Ogni notitia, che gli Oificiali habbiano per altra parte det fatio denuntiato, o dei mancamento, o colpa det denuntiante. Et in olire non si lasciera di rico nosce reii denuntiante me desimo con mancia, b premio conueniente
ad arbitrio delia Congresatione della Sanita. Esequello, chedenuntiera, come sepra, lara contumace delia Corte, o conde
nato,guadagnera la propria remissione secondo ii delitto, ad arbitrio della Sacra Consulta. Si comanda solio te pene mede sitne a tuiti Mutatieri, Vettura li. Carrari, Procacci, Corrieri, Postiglioni, Vetturini, dc alti
tri Condottieri, Marinari, Barcaroli, oc altri che in modo alcu-no, sotto alcun colore , 5 pretesto non caricano, conducano, o facciano caricare, o condurre persone, bestiami, lettere, bc attrerobbe, che venissero diret tamente , o indirettamente anco pertransito dalli det ti luoghi. E smil mente non ardiscano pigliare
perstra da, o lasciare, o scaricare tanto periora, come per ac qua, persona alcuna, o robbe , ma quelle caricate,che farannones
luoghi non sospetii condurre a' luoghi destinati colle loro bollet te, o sedi solite, solio pena delia Galera, laquales'estendera anco allapena delia vita, secondo la qualita de casi ad arbitrio delia Congregatione della Sanita.
E perchemolli dello Stato Ecclesiastico si ritro uano nelli so-pra detii luoghi banditi, Θ sospes, o per loro interessi si parto nodi qua per andarui, si dichiara, che tanto quelli, che di pr
sente vi sono, quanto quelli, che per i 'auuenire vi an de ranno, o passeranno, non possano ratornare nello Stato Ecclesiastico, to pena delia vita,& ait redette di sopra, novi possano esser rice rati, re ammeisi, come sopra, ancorche fossero sani, insinche nonsa restituito il libero commercio alli detti luoghi. .
Si comanda a tuiti i Baroni di quat si uoglia litoto, o preemi nen Za, Gouernatori , Podesta, Magistrati, Priori, Ossitiali, Maltri Sopra intendenti di qualituoglia Citta , Terra, Castello dello Stato Ecclesiastico per tutio quel tratio di paese, che non odistante piu di venti mi glia dat confine det Regno di Napoli, eche per Ogni altra parte det deito Stato Ecclesiastico non e lontano piu di ci ieci miglia dat mare,che debbano far assistere alle Porteci' essi Diqitiam by Gooste
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De Auert. & Prossi g. Pest. Polit. Leg. ars
d 'esii luoghi Ogni gior no guardie sufficienti di persone idonee,
dc attre, ibito pena della priuatione dui loro offitio, e di seu diducento, & attre corporali ad arbitrio della medesima Congregatione. Si comanda ancora a tuiti quelli, che saranno auulsati didoueriare te sopradette guardie, si debbano tro uire alle Porte ligiorni,dchore,che li caranno intimate,& tui ais stere tutio ii di si noch e Granno serrate te Porte, solio pena alli Gentilli uomini di se di trecento,& a gi' altri dunserior grado tre traiti di corda in publico. Et alii Passaggieri, Viandanti, & altri, che obediscano a quelli, che saranno posti per guardie in terra, is in mare, e non ricu si nodi darii ii vero nome,ecognome, e patria loro, e dire ii luogo doue Vengono, b per doue sono passati, te robbe, is lettere, che portano, con mostrargit lasede della Sanita, e quando da esse guardie fuste loro ricusato bingresso, non entrino per altra Porta, o per altro tuo-go, e preceitati ad usti redallo italo Ecclesiastito, & a non contra t-tare net deito Stato con alcano, o pure precet tali a presentarii aqualche ossitiale, ὀ a non parcirsi da qualche luogo, obediscano puniual mente, solio pena delia Galera per dieci anni, e delle pene maggiori anco delia vita, che fossero loro comminate net deito precetto, ancorche questo non si a fatio giudiciat mente, mabasti in voce con la proua di due testimonij. Nella pena delia vita incorreranno quelli, che s rZeranno, Ocercheranno disseretare, is useranno in qua is uoglia modo viole et e alle Porte, e passi, o altri luoghi guardati, ouero alle perlone, che per detio effetio vi assistet anno, b alte guardie di mare, o Fe-luche, e quelli, che furtiua mente per deludere te guardie passeranno per ii luoghi, o strade. o campagne per doue e prohibito ilpasio, benirerannonelle Cirta, Terre, e luoghiguardati passando per temura glie , o per altra parte, suorche per te Porte. Si prohibisce simit mente sotio la medesima pena delia Galer , & anco delia vita ad arbitrio delia deita Congregatione, che alcuna persona, ancorche Venga da luogo non sospetio, e non bandito, non entri, is alcun deputato alla guardia, b altra persona fac-cia entrare liuomo, o donna in alcun turio dello Stato Ecclesiastico mediato, b immediato, chenon habbia, e mostrita sede, O
in il bollettino della Sanita fatio da persona legitima ,& in lirogo non sospetio, eccettuando i Vignaroli ,huomini de' Casali, di Sa line, e Vetturali, e Lauoratori dinori soliti a stare net Territorio, e lureo medesimo, quali si lascieranno entrare con sede pero miscript IS itigoo by Cooste
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seriptis det loro Padrone, douesia seritio it loro nome, cognome, patria, segni, e sigillata col proprio sigillo dei lor Padrone. S'ordina, chequat si uoglia Albergatore, Hoste, Tauermere, P
dione di Camere locande, ne qualituoglia altra persona taceua aliactan forasti ero in casa, etiam con tit olo d amicitia, o parentela, o altro, ne ritenga, o permetta, che stia appresso dise, is in lilogo a se speriante, o diada mangiare, e bere; scprima non haura vi stole sedi, o bollertino della Sanita dei luogo dond 'egliviene , fatione ita forma debita. Anzi ii siopra detii Hosti, Albergatori, Padr nidi Camere locande subitori ceu uto alcun forastiero in casa deb-bano denuntiario at Gouernatore,o Sopraintendente dei luogo conmostrarii la sede della Sanita, solio pena delia Galera per cuique
Li Superiori de Monasterij, Conuenti, Religioni, Compagnie,
d altro luogo Pio, non doueranno riceuere ne tiroglii loro persona alcuna , ancorche fosse delia sua Religione, se prima non mostre-ra la fide della Sanita fatia come sopra, solio pena della priuatione deli' ossitio, e voce attiua, e passiua, bc attre anch e corporali,e delinta v ita ad arbitrio della medesima Congregatione della Sanita. E perche in Roma , ou'e maggiore it concorso de' sorasti eri , d ue an coeli ermaggiore la diligenZa,s 3rdina, che nella Cittame- desima, e per tremiglia attorno non possano non solo ii detii Albergatori, e Locandieri, mi anco qualituralia altra, persona, ben-che Ecclesiastica, e Regolare,& ogni ministro di persona di qual-ssia preeminenZa,e dignita, alquale come Maestro di casa, o conaltro tit olo posta spetiare de ita cura , riceuere, b alloggiare solio quat si uoglia colore , ὀ pretesto at cuna persona, ancorche fosse Ecclesiastica, o Regolare , e dellastessa Religione, e Conuento, ouefosse riceuuto, quando la deita persona venga da luogo distante pili di venti miglia, se prima non ne havera ottenuia la licenZa inscrtito da vn Ossitiale da deputar si a questo fine da Mon signor G uernatore, solio pena delia Galera per cinque anni, e di scudicin-quecento, re attre piu graui, secondo la qualita de' casi, e delle persone ad arbitrio della medelima Congregatione. Si comanda in olire solio te sudet te pene, chealcun Proueditore, Fatiore, Guardiano, Guarda catali, ὀ capanne , povacca ro, Busalaro, Pescatore, habitanti in Torre, Rocche, Forte ZZe,
nute, Vigne, Precoi, Hosterie, luoghi Hori delle Porte delia Citta, Terre, e Castelli dello Stato Ecclesiastico, non ricetti, ne in modo alc uno conuersi con persona, la quale non habbia sedo della Sanita legitimamente fatia. Non
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Non sia aleun Padrone di Barca o Tartana, ὀ quat si uoglia altro Vascello, ne alc uno Marinaro, o Pescatore, che ardisca enta argnella b ea delia fiumara d Ostia , mi en trando ne i Te uere, vi eiuri per la bocea di Fiuniicino, sotio pena delia vita, e perdita dei Vascello, e robba, che ci iuste. Nella medelima pena della vita incorrera chi sotio quat si uoglia pretesto introdurra, o fara introdurre in Roma per mezo de' Pr cacci, Posti glioni, Stasserte, Marinari, O attre persone, lettere, pleghi, spacci, o altre scri eiure. che vengono per Mare, ancorinche veniisero da luoghi non sospetii , e non id spe si , 5 chi Ie rica. Pitcra, o fara ricapitare da terda persona a cluelli, a quali sono in- uiate, o ad altri, se prima non uranno state portate agit ossicialidella Sanita. accioche possino fatui te dolaute, e necessarie dilige ete. E nella stessa pena incorreranno quelli,che nella Citta di R ma riceueranno te detre lettere , is scrit ture, se pendo che lono introdotte contro la prohibitione sudetra. Si prohibisce alli Barcaroli, Marinari, e Pescatori it riceuerenelle loro Barche, ouero trasportare nello Stato Ecclesiastico persona alcuna, la quale non habbia it bollet tino det Ia Sanita legitima mente fatio, solio pena delia Galera per cinque anni, e delia perdita de Vascelli, e robbe, che saranno in esti. Et alii Cocchieri, re adcgni altra persona solio quat si uoglia pretesto d' amicitia, odi parentela landare, o mandare, rice uere nelli Cocchi, CarroZZemori delle Porte per introdurre in Roma, Θ attre Citra , e tura hi persona alciana, che non habbia it ballet tino della Sanitalegitima mententio, o it pigilare in essi Valigie, robbe, o lette re, delle quali non sano certi, che velagano da luoghi non sosperti, e che prima d introduile non te facciano v edere alli Deputati, e Guardie alsistenti alle Porte, solio te me desinae pene, contro aquali Deputati, stent rera in questa forma persona, b robba tenet acheliabbiano tulte te giustificationi neces Iesie, si procedera al- Ie pene arbitrarie anco corporali, e delia vita. Non potra alc uno per test rade permesse a 'confini dello Stato Ee.clesiastico verso it Regno di Napoli passare, b vi aggiare passa te leduehoredi nolle con bollet tino , o senZa, solio pena delia Galera per set te anni, e studi cento, eccettuando pero li Corrieri, Stasse te, e simili, chepotranno passare con licenta de' Commissamj,κ
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uoelia modo notitia di persona tale, ancorche sa suo padre, fiat et Io figli uolo, moglie, o marato, subito lori ueli,essendo In Roma, zl Ostietate deputato da Monsisnor Gouernatore, & in altri tu ghi, at Gouernatore, bossiciale tu prensio dei luogo medes mo, di
'' hosti: asotio pena distudi cinqueeento , M alere corporali
ad arbitrio, a tuiti li Gouernatori, Podesta, Magistrati, Priori,
Officiali di quat si uoglia Citta, e luogo dello Stato Ecclesiastico, che debbano deputare un'Officiale per fare te feda , o bollette deula Sanita. E per quei luoghi, che per Ia loro picciole ZZa, e qualita de gli habitanti non haueranno persona idonea a questo effetio, hasteta che te faecia it Curato dei luogo. Non si v uole, chealc uno in quat si uoglia Iuogo ard ista di Lar sede , b dat bollettino di Sanita a qualituoglia viandante, fiarasti ero, ὀ persona alcuna, che non siadella giurisdietione det tu go stesso, ouero non habbia certeZZa, che habbia habitatonet Iuogo, b territorio stesso per quaranta giorni, iacendo di ci Oespressa mentione ii det ti bollettini, solio pena di se ite anni di Galera, e di studi trecento: bc alli forastieri, e viandanti non dia
fide, is bollet tino di sanita, mali sacci a sede d'esser pastato, in piedioella sede, che porta dalla sua patria, d dat luogodond' e partito. S auuerta di non dar bolletia, che habbia da seruire per pili
persone, come sarebbe ii dire Parte N. con tre compagni conis se lore, o simili: masi specifichino i nomi, e cognomi,eta, contra segni, e qualita di cias cuno; altrimente non si rice ueran-DO, ncquelli, chesaranno deseritii semplicemente sotto nomedi Compagni, e seruit ore, ne ii principale nominato nella bolletta.
Si procurera, doue si potra facit mente, che li bollettini sano stampati, lasciandoui lo spatio di seriuere a mano ii nomi, e contrasegni delle persone, dc il giorno, e sotio si scriuera pur' a mano it nome det Cancelli ero, A Officiale, che Io da, dc anco sera
bene, che vi si ponga it sigillo deli Arme deIla Citta. Sidouranno te bollet re attergare pet tutii li luoghi , doue si passa, da trossiciale acto deputato, d almeno dalle Guardie, che assistona alle Porte, con notare it glorno, M it nome dichil atterga, con queste parole. Visu in N. alii se. N. Deputa
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si ieeueta la seu a d Esser passati per dissiori, b che non ha
hinno li Deputati voluto attergaria, perche si presumera, chesii in Iraude habbiano evitato it passa rui, e che vano passati per litumhi, o stra de .che 1aranno proibite ze conquesta sola prelo tione si procedera irremissibit mente, e senπ attre proue alle pene,
ehe aranno imposte a quelli, che passeranno per Ie detre stra de e luoshi, che si proibiranno. E se per sorte per esset i bollettini de' Pasi gieta pleni d atteris
gationi, non v I restera lureo da scri verui,e sata pero necessario farhollet tini nuoui, si facciano conesprimere, che u fanno per la causa sudetta, conlasciare inmano dei Viandante ii bollet tino vec-chio per sua gnistificatione: ii quat bollet tino vecchio sara necessario, che it Palfaggiero es bis cain altri luoghi. Non si diano ad alcuno, ancorche persona cognita dotrima qualita. anco Ecclesiasti ea, e Rego lare, Bollet te in blanco, reola pena delia Galera per dieci anni, e cento studi per Ciasic una volta, dc attre sino alla pena delia vita ad arbitrio della medem Congregatione; ma si distribui scano da Deputati a cio dopo ha uer lcritti, e sottostricti di propria mano ii nome, Cognome, equalita pradetia in presen radi quelli, perchi lata. Alristet se penesoggia ceran noli Sta inpatori, e quali moglia altra persona, che vendes sero,is donassero bollette ad altri, che alli De- putati alla disti ibutione di esse, e cosi quelli, che te compralsero, e rice uelsero in dono da qua lunque non deputato a cio.
Simit mente incorreranno nelle sudet te pene, tanto quelit, cheri Ceueranno, quanto quelli , che presteranno, is daramri, te bollet- te segnate col loro nome. e contra segni ad altri, che nota i hau eL sero, o te hauessero non sussicienti , e non buone. E pereui par qu sta fraude, stiano auuertita li Cui r, e Guardiam de passi, e Po te d interrogare cia un Pasis aggiero dei nome, cognome, e Patria,
senza siuggeri r ii ii nome descritto ne ita holleti a. Chi ai dira falsifieare te bollet te col sigillo delia Communita, bla inano de I Deputato a farie, incorrera uella pena delia vita, e confiscatione de' beni, e cosὶ quello, che sciente mente si valesse dellade ita falsita.
Li bollet tini, e sedi si diano gratis, ne si posea pigilare per esii
Cosa alcuna, etiam spontanea mente data, ancorche di poco in mento, solio pena delia Galera per selle anni, edi studi trecento.
nenZa, Padroni, Gouernatori, e Superiori delle Citta, e Terre
non piu lontane dat Regno di vinti miglia, ne piu dii tanti dat
