장음표시 사용
361쪽
Mate di diecimi gin,inqtialsurelia altra parte dello Stato Ecele
fastico, chedebbano fare ogni diligenZa,e procurar , che te mura glia, e Porte sano sicure,& essendo necessario, te fac csano ritare.
rasarcire is mantera tale, che senZa licen Zadet Custode delle Porte nemino ne di giorno, ne di nolle posia entrare ne lurelii alor siseetii. E quando per richiedersi In cio spe saec cessiva. per Ia quale non vi ha assegnamento , ne possano tario, siano tenuit Tappresentare t impossibilita a questa Congregatione della Samia dentro iI termine di vinti giorm . Douranno in olim, si nate te vini uiuatir hore, tar portare te chia uidelle Porte in toto potere, solio pena deli' indignatione di Sua Santita . Simit mente Ptulti 'li Padroni delle Torri, Rocche, e Forte, ete, e Custodi di esse, che debbano tenerie ben custodite, e munite con it numero d'huomini, che sono obligati a te ne tui, e doua non e ii numero prefisso , almeno con tre hu omini habili , bc id
Dei, a quali habbia noli loro mosthetti,& alui peZeti soliti colla debita munitione: e debbano ii delii Torrieri, e Castes lani riis sedere di continuo alle loro Torri. Rocche, e Forte Σ2e colli l ro soldati, ne possano far in esse in modo alc uno Hosterie,e Bet-tole, ne dar da mangiare ad alcuno, che venga da luoso suori dello Stato Ecclesiastico . Li Gouernatori, b Commissarij de'luoghi. oue ara permesso
Io sbarco alle persone, e robbe, che Vengono per Mare,non do. Uranno ammettere alcun Vascello, robba, o persona, se non ha-ura it Bollet tino della Sanita fatio in luogo non sospetis, e la fe- de det Carico, con rin contrare ii cotrasegno, dc it numero deule persone, ela quantita, e qualita delle robbe, e merci. Debbano Ii Tortieri, ὀ attre Guardiela notae con mortaletti,is
xenete,& auulsareti Deputati , dc altri ossiciali piu vicini di quelulo, che sara necessario, solio pena della priuatione deli' ossicio, edella Galera per cinque anni, e studi ducento, dc ancora della ita ad arbitrio delia Congregatione della Sanita rispello alii Tomrieri, e Castellani, che non risedessero nelle loro Torri, e Foro
S' ordina parimente, che tuiti ii Commissarij, Couernatori, Guardi edi Terra, b di Mare, Archibugiero, a Cauallo, Miliatie,& ogn' altra persona debbano alutare. e soccorrere in quella parte, che sesse bisogno, richi esti . O non richi esti per occasionadiguardarsi dat mal contagioso, solio pena delia vita, e confisca
362쪽
De Auert. & Proflig. Pest. Polit. Leg. et 8 i
S' ordina ancora, che non si lasci pastare, ne entrare dentro al-euna Citta, Terra, b Castello alcun vagabondo, peEZente, Zin-
garo, Hebrei, o mendicanti validi,etiam che habbiano it Bollettino della Sanita, e se alcum di essisara trouato mori delle strade,
si facetari tornare inesse in modo, chesiano astretii per retto camino uscit suori dello Stato Ecclesiastico, si come se gli ordina,
e contra uenendo, incorrano in pena di tre traiti di corda, e quelli, che li lascieranno entrare, in pena di cento studi .
Si eomanda di pili ad tam ossiciale, Commissario, Deputa-ao, Sol dato, Portinaro, Custode di Torri, M a quat si uoglia persona, che non debba farsi dar mancia, fare alcun insulto, resistenZa, o dar impedimento se non in quantorie hi edera it loro ossicio, o I'esecutione de' Bandi, bc ordini dati a viandanti, Marinari, dc a quelli, Che vogitono entrare, δ passare nello
Stato Ecclesiastico , ne posiano da quelli riceuere robbe, o danari, etiam spontanea mente date, b te pistiassero in crede neta conpretesto di volerte pagare, dc ancorche tusse di poco momento, solio pena delia Galera per dieci anni, oc anco delia vita ad arbitrio delia Congregatione della Sanita. Li mede simi ossiciali, Soldati, Guardie, dc attre persione deputate per mante nimento della Sanita, incorreranno nella penadella vita ogni volta, che contrauerranno alli Bandi publicati, eda publicarsi, o altri ordini de Superiori, benche dati in voce, concernenti it seruitio della Sanita, benche it loro errore iusse d'ommissione. Si lascia pero l'arbitrio a Mons ignori Commissarijsopra la Sanita, o ad altri Superiori de' luralii, diminuire la pena, secondo la qualita, e circostan Ze de casi. S' ordina a tuiti li Baroni di quat si uoglia litoto, d preeminen-za, Gouernatori, Priori, Ossiciali, re altri sopra intendenti di qualsiuoglia Citta, Terra, e Castello, che sotio pena deil'indignatione di N. S., e dalire pene, anche corporali, ad arbitrio della Congregatione dclla Sanita, debbano nelli luoghi delia lorogiurisdittione far osseruare it sopra derio Bando inuiolabi mente. Si riserua la Congregatione della Sanita la fac olla d altera. re, e minuir te pene secondo la qualita de' casi, anco sino alia pena delia vita, e confiscatione de beni inclusiue, it ches'in tenda anco in quei capi dei presente Bando, ne quali non s' eposta pena particolare. Si dichiara, che allesecutione dei presente Bando si proce ara anco ex ossicio, e cli' ali' accusatorc s'applicara la terZa paricdella confiscatione, e pene.
363쪽
281 Hieronym. Card. Gastald. Trach.
Si dichiara in olire, per ordine espresso di N. S., che at presem te Bando.& alle pene poste in clascun capo dies . soggiacciano te perlone Ecclesiastiche , anco Regolari, e priuilegiate di priuilegio tale, che se ite necessario farne speciat mentione , e ch' alliminori, quando non prouino dlasser minori d anni quatordici, laminor ela non suffraghera per alcuna diminutione delle de ite pene, Conae se commet tessero delato a tirocillimo di tela Maesta,
e che it presente Bando publicato in Roma nelli luoghi soliti hab-hia da osseruarsi inuiolabit mente passati tre gior ni nella Citta di Roma, e suo distretto, e passati dieci giorni doppo la publicatione in tuiti ii luoghi sottoposti mediata mente, o imm diata mente allo Stato Ecclesiastico, come se fuste stato publicato in clascuno didetti luoghi, dc intimato personat mente aquai si uoglia persona. Dato in Roma li 22. Maggio a 636. G. Card. Sacchetii. Cesare Rauponi Sere.
SOPRA LE GUAR DIE DEI LE MARI NE
E bene per altri sospetii di Peste con Bando
particolare publicato li 18. Ago sto i6 12. furo-ia o preseritte te rego te da osse ruar si nelle Gua die, e Custodie delle Marine, nondimeno inriguardo deperi coli pili prollimi dei Mal Comtagioso, per i quali si e ventito alia sospensione delia Citta di Napoli, suoi Borghi, e Terri torto , conuenendo di premer maggiormente alia conseruario ne delia se lute publica, l 'Eminentissimo,e Reuerendi sis imo Signor Card. Sacchetti, rinouandole, ordina per commissione e spressa di Nostro
364쪽
Nostro Signore a quat si uoglia Gouernatore, Podesse, Commi Diario, Sol dato, Custode da Torri, e ad ren'altro ossiciale, O pem sona, chenella spiaggia dello Stato Ecclesiastico mediato, δ immediato, cominciando dat confine det Regno verso Terracina sinoa Montalto, e suo Territorio inclusiue, non permetia lo sbarco, b commercio ad alcian Vascello, is robbe, animali, persone, elettere, che inesso venistero daquai si uralia parte, benche sana, elontana da ogni iospetio di mal Contagiolis, ancorche fossero partite da luoghi dello Stato di Sua Santita, is venendo da Stati alieni ha uestero gia hau uto commercio in altri Porti, o luoghi det Dominio Ecclesiastico , eccettuando pero li Pescatori cono-sciuti, che sono solitia stare in quelle spiaggie, per ii quali sidaranno ordini,& instruitioni a parte; Polehe v uole Sua Eminen Za, che solamente a Terracina, Netunno, Flumicino, e Ciuita Vecchia, e non altro uesi di a s birco, e prattica a quelli, che
per Mare verranno da Paesi non sospetii, . secondo grordini, che sidaranno agit Officiali di detti luoghi. , Si ordina pero a clascun Torriero,& Officiale, come sopra , cheaccostandosi alia spiaggia qualcue Vaseello per sbarcare, Accia precetto a' Patroni, e Marinari, che sotio pen 1 capitale si trasseri schino ad uno delli detii quattro luoghi destinati allo sbarco, Oue saranno riconosci ute teloro sedi, e secondo la qualita d 'esse
sera loro dato, o negato it commercio, e quando ale uno violent mente sbarcasse, dourail deito Torriero darne subito auulso ali'
Osficiale dei luogo piu vicino delli detii quattro nominati di sopracon significarii li contra segni, e qualita dei Vastello, e delia
persona, is robba sbarcata. Potendo occorrere, chealcuna Barca si a per forEadi tempesta 3 per ester cacciata da' Corsari coit retia a dat alia spiaggia, in talcasio dourati Torriero piu vicino ordinare alli Marinari, o altre persione, che non ardis an Isbarcare, o haver commercio con al-cuno, e che subito cessata la tempesta, o allonianato it Vascello raro partano.
Si prohibisce pari mente a eia un Torriero, & Officiale, comesopra, it riceu re quat si uoglia cosa, anche data spontanea mente da Marinari , 5 altri, che vere ono sopra te Barche . Alli Pescatori, chei annone'luoghi, e spi agge dello Stato Ecclesiastico, si ordina, chenon ardiscano di pigitare robba , o persone, o lettere d altri Vascelli, ancorche que iti vengano da parte
non sospe ita, ne contraitare con essi in modo alcun O.
E perche preme a Sua Eminenaa,che it presente Bando sia in tutate te Diqitiam by Cooste
365쪽
te te sue parti offeruato conquella sede, e diligenZa, che richiesset importaneta delia materia, si dich Iara , che li tra resiora tanto gliossiciali deputati alle guardie, quantoli Marinari, e Passaggieri, Nattre persbnesaranno punita conpena delia vita. Eche ii Padro nide'luoghi, ii quali viassero negligeneta net far fare te nec est die, e sufficienti guardie,o ne i deputare a questo fine persone stimate communemente habili, o hauessero in quat si uoglia modo colpa nella tra ressione dei presente Bando, incorreranno nelle pene arbitrarie a Sua EminenZa anco delia vita, e con hicatione de'bent.
Dichiarandos, che it presente Bando comprenda qualsiiuoglia persona etiam Ecclesiastica, e Regolare, e priuilegiata, ancorchedi priuilegio tale che tasse necessario farne speciat mentione 3 eche a minori non suffraglierati minorita in cassi di contra uentione, come se commettessero delitto di lea Maesta; E che publicato in Roma nelli luoghi soliti habbia la medesima serEa, come se fosse publicato in classeun iureo dello Stato Ecclesiastico, eche astringaciascheduno, come se gli iasse personalmente intimato. Dato in Roma li a. a. Maggio l6 6. G Card. SacchGIi. Osare Re poni Seir.
Antonio Barberino per la misericordia di Dio VUrem di nascati
Cardinale Antonio delia S. R C. Camerterio. Er conseruatione della Sanita.&ouuiare ali ininfertione d aria , che polrebbe causarsi dat te
immonditie, materie sporche, re acque pu tres atte, che continuamente contro la foroma de nostri ordini si v edono inquesta Citta, enecessario manteneria netta,e polita. Per.
366쪽
biamo stabiliti gl'infraseritii ordini; e prima rinouando tuiti, e singoli Bandi, Ordini, de Edilti alite volte publicati , inquanto pero non sono contrarij at presente Edilto, ordini amo, e comandiamo,
Che nessu na persiona di quat suoglia stato, grado, honore, dignita, e preeminenZa si sia, ardisca, b presuma solio qualli-uoglia pretestobultare, is far buttare nelle strade, o vico litanto publichi, quanto priuati, piaZZe, M altri lii Oghi, cenera ci, lisci acci, cani, galli, o altra quat si uoglia sorte di carne, Manimali morti, immondeZZe, & attre quali si siano materie, dc ac-que sporche, solio pena di studi 23. moneta per clascuno, e percia scheduna volta, da applicar si ad arbitrio nostro, e di detii Signori Mastri di Strade.
Che nesis una persona, come sopra, ardisca metiere, e ritenerenelle strade, e loro Cortili, siti , o scoperti alc una quantita di sta-hio , leta me, dia altra sorte d'immondeZZe, e miterie sporche, mi quelle subito leuate dalli loro luoghi, e stalle immediat amenta Portarie, e farie condurre at fi ume a i luoghi soliti con buttar- tenella corrente deli' acqua, in maniem, che non habbia la robbaa restare a render fetore ne Ile ripe dei seuere, solio pena di scudi cinquanta perciascheduno, e per clascheduna volt a che saratro uato in contrario, d 'applicar si come sopra. Chetuite, e singole persone, come sopra, te quali hanno i loroluoghi, Cortili , Cantine, e Poetziripient distabij, immand Te, materie, & acque siporche, e putrefatte, debbano sotio la me-dema pena fra tre giorni prosissimi hauerti det tutio netti, o v uotati,con portare la robba s luoghi soliti, come sopra, e quelli, chehaueranno ii detti PoZeti de quali si si atra laseiato l'vso, debbanoriempirii, e rimularii in mani era, che non venga a restarui ac-qua , e materia, che renda puZZa, e fetore . Au uertendo che non essendosi adempite, o non ademptendo sile eose sudet te da' Padrom delle Case fra tre giorni dopo lapublicatione dei presente Edilto, olire t 'essere incorsi nelle pene sudette , siano ten uti ii pigionanti farto, e serici fare loro istessi fra altri tre giorni a spese di detii Padroni, solio te me desime pene, dandoli fac o ita di potersi rimborsare di quel tanto che ii
ueranno speso, e rit enerselo nelle pigioni, che douranno pagare . Che alli Macellari, Pelapi edi,& altri, che con loro eisercitio hanno robba, che rende fetore, non sia lectio poter ritenerenelle loro rimesse, macelli, e luoghi sanguaccio, e materia putrida, ma quello subito nelpist esto giorno, che macellerano, Θ
367쪽
186 Hieronym. Card. Gastald. Traeh.
haveranno fatio, debbano portario, e buttario ὸ sume, cho vadanella corrente, cometopra,& havendocichia uichelte debbano mantenerie netre , e puli te, in maniera, che ii sangue, e materia, este ci si bulla non resti serma, mache corra libera mente, ne
meno li sia lectio buttare la de ita materia alla boccadelle Chiaui che publiche, solio pena di studi 2 s. e tre traiti di corda percia-scuno, e perci ascheduna volta . Si prohibisce a tuiti, e singoli Herbaroli, Fruttaroli, Matrici ni,dc attre persone , che scanno Piselli, Faue, Fagioli, & alitecose simili nelle Plaetete, strade, vicoli auantile loro Botteghe, e Case, quelle per l'auuenire debbano scatare nelle loro Botteghe, e Case, e nelli luoghi sopradetti, & immedia tamente te de ite se fature, e scorete mandarie a fiume alli Porti soliti con buttarienella corrente deli' acqua solio te mede si me pene .
Che tuiti gli Assiit uarij dellePia rete di Roma si ano obligatigiornat mente portare, e far portar via alli Porti soliti tutiele immonditie, che si faranno in deite PiazZe, e quelle mantenelle pu-lite, altrimente incorreranno nella pena delia carceratione, e discudi dieci perciascheduna volta,olire, che si Dranno puli re, ne tare, e portar via deite immonditie a tuite loro spese da essgersidalli Assit uari j immediatamente seneta altra Citatione, interpellatione, is notificatione. Che nissu na persona, come sopra, ardisca, o presuma tenere, nomandare per te strade, piazete,&altri luoghi della Citta Porci, ne grandi, ne piccioli, solio la pena delia perdita diessi ,& alere pene
pecuniarie, e corporali a nostro arbitrio. Dando autorita al n stro Barigello, dc Essecutori , che in Ogni caso di contrauention et posiano amma Zetarii senaa incorso di pena alcuna, con darne subito notitia ait 'Officio deli infra scritio nostro Notaro per distribuir lia luoghi pij conset me alli altri Bandi. Et assii so, e publicato, che sara it presente Edilto in Campo di Flore, atrossicio, e luoghi soliti di Roma, debba inuiolabit mento
osset uarii sotio te sudet te pene, re attre pecuniarie, e corporali a nostro arbitrio,e di delii Signori Mastri di Strade, & astringa ogae uno, come se ii fosse stato personat mente intimato. Dato In R ma li a 6. Maggio 1 6 36. Pertamin, Sig. C. A. C. F. A. Carae R Vaccioli. France leo Maria Antaldi Aud. Francesco Orsino Mastro di Strade. Marcello Crescentio Mastro di Strade.
368쪽
Ron si Bandi Generali, & attre prouisioni sie prohibito l' introdurre nello Stato Ecclesiastico Animali,& reni sorte di Mercantie, che ventilem da luogo sospeeto di mal Contagioso, ὁ hauessero tocco per strada. Per euitare, in quanto sia possibile, te diffi- colla impedienti la communicatione dellerobbe non seggette a Contagio, in riguardo dei publico seruitio, con il presente Elitto d' ordine espresso di Nostro Si inore si dichiara, che sera in liberta di clascuno ii portar nelo Stato Ecclesiastico, cod per Mare, come per Terra, Gra- see d Animali viventi, Vini di qualsiuoglia sorte, Droghe, &alire merci incapaci di Contagio, purche te Persione, che condurranno, habbiano seco te giustificationi delia buona salute loro, e destumhi, donde sono partiti, e per ii quali sono passati. Dat. in Roma li ας Maggio I 6I6. G. Carac Sacchetii. cisara Rauponi Secr. CAP. Diuitigod by Gooste
369쪽
Resentendosi, che continuino it commercio .con la Citta di Napolite Citta, e luoghi delmedesimo Regno, come anco quelli di T scana, cloe Orbetello, Pori' Ercole, Tal mone, San Stesano, e Piombino col suo St to, e l'Isola delPElba, percio colle pene con temate net Bando publicato li et O. det prese te mese, si sospendono tuiti ii luoghi, Terre, e Citta dei R gno sina tanto che habbiano trasmesse te giustificationi delia loro salute, e delia prohibitione dei commercio colla Citta di Napoli, e venendone te giustificationi sudette si public hera per Edilto la reintegratione dei commercio. Si sospendono pari mente colle medesime pene ii luoghi sudet-ti di Toscana coli'Isola deli'Elba, eccetiuatone Portoserrato , Ouesgode buona salute, es' e peruenuto col douuro riguardo. Non si prohibisce peto la venula dat Regno per te robbς non capaci di Contagio, come Animali viventi, Vini, e Dr ghe in conformita deli Edilto publicato li 26. dei presente. Equanto alle persone, che te conducessero, se non hauranno te necessarie giustificationi per i ammissione , hauranno alli confini gli or
dini opportuni per consegnare con sicureaza te robbe. Dat. In Roma li 27. Manio I 636. G. Carae Sacchetii. Cesare Rassoni Men
370쪽
Entendosi, che nello speciale di Ciuita Ve chia si ano segniti due ea si ne Seruenti diesio, con qualche sosipetio di Contagio per prevenire ogni sinittro , con la prouidenZa, & applicatione consueta della Saatita di Nostro Signore si sospende di suoesipresso ordine Ia Terra di Ciuita Vecchia, eon impositione delle solite pene a chiunque ContraueIML se, &C. Dat. in Roma Ly. Maggio 16 6. G. Catia. Saultiti. sere Rast nigera
