Nieronymi ... Gastaldi ... Tractatus de auertenda et profliganda peste politicolegalis eo lucubratus tempore, quo ipse Loemocomiorum primò, mox sanitatis commissarius generalis fuit, peste vrbem inuadente anno 1656. & 57. Ac nuperrimè Goritiam depopu

발행: 1684년

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출처: archive.org

분류: 그리스도교

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ueis Hieronym. Card. Gastald. Tract.

Lodoui eo Berienetani, Sig. Andrea Mancinelli Sostituto . Cirusi Nieolo Cantini in casa di Monsig. Vecchiarelli. Notaro, Te tiae lino vicino a PlaZZa ColonD . Rione, di Campoma reto. Prelato, Mons g. Marescotti . Gentilia omim, Sig. Fabritio Bocca paduli, Sig. Giordano Boccabella. Medici, Sig Paolo Reale, Sig. Medico de Prosperi Sostituto. rufico, Otia uiano a Strada de' Pontefici. Notaro, Antonetti solio Cecchini. Rione, di Ponte. Prelato, Monsig. de Totis . Gentissu im, Sig. Giulio Abbate Ricci, Sig. Abbate degli Atti . Medici, Sig. Michele Ricci, Sig. Bonamoneta Sostituto in Borgo. Cirusico, Franis cesto Maria Baccinetti in Panico. Notaro, Rubino Notaro di C mera in Banchi. Mone, di Parione . Prelato , Monsig. Maculano. Gentissuοmiani, Sig. Diego Cinquini, Sig. Diego ornouaglia. Medici, Sig. Gio: Battista Benci, Sig. Bartolomeo Lancella Sostituto. cim

sco, Gio: Battista Pieri ai Pellegrino. Notaro, AI Tribunale di

Monsig. Gouernatore.

Rione, di Regola. Prelato, Monsig. Grimaldi. Gentissuomini, Sig. Abbate Rocet, Sig. Priore Bongiouanni. Medici, Sig. Mi. chele Mellini, Sig. Gasiparo Celebrati Sostituto a S. Nicola in Cariacere. Cirusico, Gio: Battista Forula alii Falconieri. Notaro, Alsuccessore dei Vespignano alli Giupponari. Rione , di S. Eustachio. Prelato, Mons g. Giorgi. Gentissu mini, Sig. Pietro Bassani, Sig. Girolamo det PoZZo. Medici, Sig. Lodovico Berienetani, re Andrea Mancinelli Sostituto. Cirusco, Francesto Galli alii Coronari. Notaro, At Moro incontrola Chi sadi S. Eustachio. Rione , della Pigna. Prelato, Monsig. Serlupi. Gentissuomini, Sig. Pietro Alberino, Sig. Guiscardo Lana. Medici, Sig. Giaci to Rosati, Sig. Florido Sostituto . Cirusico, Lodovico Gradi alVi colo de Polacchi. Notaro, At Massari incontro at Madalent. Rione, di Campitelli . Prelato, Monsi g. Tassi. Gentii omini, Sig. Gio: Paolo Muti, Sag. Michel Angelo Mattei. Medici, Sig. Giulcppe Barte se sudetio, e Sig Giuseppe Baetrani Sostituto. ci-

rufico , Michele vicino a Rocci. Notaro, At Bonanno alPOlmo. Ricne, di S Angelo. Pietato, Monsig.Zeloni . Gentissuomini, Sig. Francesto Caetano, Sig. Canonico Carducci. Medici, Sig. Gabrielle Fascianelli, Sig. Celebrat Sostituto. Ciroco, Giro lamo a Macello de Corbi. I otaro, Al Cozzardi a Plaeteta Giud ea.

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Antonio Marescotti, Sig. Conte Federico Vinii-miglia. Medici, Sig. Valentino Honorati, Sig. Cintio Coletti So- . Gruficor Lorenvi Sostituto delia Consolatione. Notaro, AI Constantino a Tor de Specchi. Rmne, di Trasteuere. Monsig. Barbarigo. Gentissu mini, Sig. Giulio Moroni, Sig. Angelo Lana. Midici, Li mcdesii- Sig. Valentino, e Cintio sudetii. Clistisico, Nicolo PiχZia Pas quino. Notaro, Al successore dei Decio a Ponte Sisto. Rione, di Borgo Pretium onsig. Accora in boni. Genti uomini, Sig. Abbate Grifolini, Sig. Stesano Petrucci. Medici, Sig. Mi-ehele Ricci sudetto,& ii Bonamoneta Sostituto. Cirusico, Bernard no Gentiluzzi in controal Caualletto. Noraro,Αl Notaro di Borgo. F. Card. Ggr. C sua Eastoni Seir.

SOSPENSIONE

DI CONFIGNI

i Eminentissimo, e Reuerendissimo Signor Card. Chigi Sopra intendente Generale di tutio lo Stato Ecclesiastico, e Presetto della Sacra Congregatione della Sanita aggiunge la Terra, e Territorio di Configni alii luoghi sosipes, ebanditi per cauta di Sanita, colle conditioni, e pene conten ute in altri Bandi publicati per occasioni simimili. Dat. in Roma i6. Giugno 16 II.

F. Carae cisti.

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CONCERNENTE LA SANITA .

Ecessitano at cuni casi occorsi di male, che si dubita si a di specie Contagiosa,d'inuigilare, ocusare ogni maggior diligeneta , accio it sude to male non ripulioli, ne si dissemini in pre-giudicio della publica salute. Percio Monsig. Baranaone di Roma, e suo Distretio Gouernatore Generale, e Vice Camertengo, di ordiane hauuione a bocca dati a Santita di Nostro Signore, e secondo anche la risolutione delia Sacra Congregatione della Sanita, ri- duce a memoria di quat suoglia persona, etiam Ecclesiastica, o Regolare, I'osseruaneta per il eorso di vn me sedi tuiti i Bandi fatii da Sua Signoria illustrisisima, e dat suo Antecessore, concernente la Sanita, e particolarmente delli seguenti. Primi era mente deli Edilto sopra i Panni vecchi, e stracci, publicato solio ita 8. Giugno passato, net quale si proibisce a qual-suoglia persona, etiam Ecclesiastica, Regolare, is Claustrale, dcin qua luuoglia modo priuilegiata, ii vendere, o comprare robbeda vestire, o da letio, o per altro uso, che sano state nelle case, ouesiano stati amalati , o morti,& oue sustero per riui uenire, sen Ea licen Ea di Sua Signoria illustrissima, solio pena,cosὶ alcompratore come at venditore, delia vita . Proibisce anco it com- prare, pigliare inpegno, in prestito, b in se ibo dentro la Citta di Roma, e suo Distretto , velle di dos lodi quat si uoglia sorte, blancheria, e mobili di casa, buoni, o cattiui, mentre sano com inci ii ad viare, mataraZZi vecchi, ferri, b attre robbe di metallo vec-chie, se non da persone note habitanti in Roma , b suo Distretto, non sospei te di male,re in tal caso dchbano annotarie in unlibro col nome, e cognomedet venditore, laqualita, e quantita

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delle robbe , it glomo della compra, e nrandarne immediatamente nota ali Oificio di Sua Signoria illustrissima. E quando se te offerissero in vendita , pegno, in serbo, o in quaIsiuoglia atro modo da persone non conosci ute, o a malate, o in

quali iurelia modo sospetie, debbano darne subito denuncia net det to Officio. Α gli Hebrei, e Regartieri, re ad Ogni altra persona, come

pra, i proibisce andare vendendo per Roma panni, robbe vec-chie, it cogi iere, o Comprare stracci rotti, come anco a Sarti,

Regaliteri, Barbieri, o a chi si sia, etiam Ecclesiastico, che ha babiano hauuto anulati,o morti in casiadasciarne, is set tarne per strada. Item a quelli, che acconciano mataraZEi, Liti, o distin no panni vecchi per I id urit in altra serma, siano tenuit, & obligatiali inuiolabile osse ruanZade' sudetii ordini, comessissero di quelli, che vendono, b comprano stracci,& in particolare si proibiste l'andar per te strade gri dando,& il me iter mano in rob.

ba de morti, o amalati, edi persone non note, solio pena in tuttili detii ea si della perdita delia robba, realire pecuniarie, & anche corporali, e delia vita inclusiue, da incorrersi ipso facto ad arbitrio, se condo la qualita della contra uentione, e conforme alBando publicato li 28. Giugno i 636. Si pro ibisce ancora a gli Hebrei, Regati ieri, CalZolari, Scarpinelli, Giupponari, Relagitari,& ad Ogni altra persona ii portare, e vendere in giorno di mercato, o in altro tempo, in Nauona, o in attre Pia2Ze, e luoghidi Roma, ne in quelli compraoci, o venderci panni, e robbe da vestire, O da letio, o per altro se, ne nuoui, ne vecchi , rami, stagni, ne altri mobili, ne diquelle farne mostre, b piaZZe, ma solo si a te cito a clascheduno portaruia vendere, ὀ comptare robbe comestibili, o da vitio, sotto pena a chi contrauerra,olire delia perdita delle deite robbe, delata galera,& anco delia vita ad arbitrio, in conformita det Bando publicatoti L. Luglio is 36. Non si visit ino ama lati se non da quelli delia casa detristesta famiglia, dat Parocho,Consessore, Medi zi, Barbieri, Speciali, Notaro, Deputati, officiali de luoghi Pij, Mammane, e da altri, che de-uono gouernare l'amalato, in tempo peris sola mente, net quale vadino per occasione det suo ministerio. Altriche vi volessero an dare doueranno dimandarne licenEa al Prelato det Rione, conse me at Bando publicato solio It i 8. di Ottobre i 616. sotio pena discudi cento d oro, & attre pene, etiam corporali graui ad arbitrio.

Auuertendosia non contrauenire, perchesi procedera ait 'esse clition

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s ro Hieronym. Card. Gastald. Ti

tion 8 di detre pene contro tuiti con Ogni rigore, etiam perinquisitione, dc ex officio, e per denuncia di segreto accusatore, econogn' altro miglior modo, che allaCorte lata proficuo. Evu

la the it presente Bando arisso per li luogni soliti di Roma cla-stuno oblighi,& astringa, come se gli fusise stato personat mente intimaro. Dat. in Roma questo dὶ i6. Giugno 161 .

RI NOVATIONE

Publicati per le denuncis degi Instrmi, e per attre retoli,s Ordini fura la Samia,

Ssendo si nilouamente destinati a cia un Rione di quest Alma Citia i Prelati, e Gentilhuom i ni, accioche colle loro diligenae possa venii si pili facit mente in cognitione cosi dello statodi salute di Roma, come d'ogni accidente di male, che possa richi edere sollecita prouisone per ouuiare ad Ogni pregiudicio, che potessederiuar ne alla publica salute, e volendo si prouedere, che te loro operationi fiescano tanto piu stultuose colla pronteΣZa, & ea teZEa delle notitie, che douranno darsi loro di tuiti gl' infermi, percio l'Eminentissimo, e Reuerendissimo Sig. Card. Chigi Sopra inte dente Genetale dello Stato Ecclesiastico, e Presetto della Sac. Congregatione della Samia, gia chela congiuntura de tempi obliga astar tu ita uia auuertiti a prouedere alla preseruatione della publii ca salute; ordina, e comanda, che ogni volta, che sitro ui qual-che ama lato inquat suoglia Casa, Monastero , 5 Conuento, o al. tio luogo nella Citta di Roma, ancorche rin sermita non dia seguo, oloi perio Di iti by Coo e

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o sospetio a Ic uno dianal Contagioso, siano tenuit quelli, che

habitano nella medesima Casa, o Monastero, b Conuento , acie nunciario, o farto denunciar subito ne trossicio dei Notaro destinato a questo fine per cia unRione, se ii caso sata dentro Roma, e se sara mori della Citta, ina non piu distante di sei glia, doueranno denunciario at Commissario delia Porta, specificando tui tele notitie, che hali eranno delle circostanete, e deltempo deli infermita , dc it nonae dei Medico, che la cura , e li ommistaris delia Porta doueranno essere a denunciario at Si .

iacinto det Busalo, dat quale sera prouisto. E perche non si dubiti quat indispositione oblighi a denunciare, si dichiara, cheogni volta, che vi si a febre, o graue dolor di testa, o vomito sepero in clascuno di questi due ultimi casi non havera i in sermo fe-

de dat Medi eo det Rione di non hauer febre in o pure ogni sorte di

male, che apparisca nella pelle anco senZa febre, come buboni, Carboncelli, pustole, cicolini, furuncoli,d cose simili, si do utidarne notitia. Si dichiata pero, che quando uno delli cohabitanti in una me desima casa havera data sedet mente, e legitima mente la denuncia dei male, graltri cohabitanti laranno di blinatia denunciare at medesimo. Si ordina pari mente, che nello stesso modo, e forma si debbano denunciare ii morti. Si v uole di piu , che quando in una casa non vi sia altro, che t 'infirmosia egit te nuto a mandare la de nuncia dei suo male, e chequando non habbia persona alta a portaria , debba significario aqualche vicino, ii quale in tal caso sara tenuio a denunciare, comesie deito.

Si comanda di pili alii Parochi, Vicarij, o altri, che sotio qualsuralia titolo habbiano cura d'anime,chedesbano dar subito

atrossicio dei Notaro, cometopra, la de nuncia nello stello modo degi infermi, e morti, che sono, bche per rauuenire far anno nel la loro Parochia, ancorche sappiano, che da altri sano stati de nunciati. Edi piu si comanda alli me desimi, & alii Beccam orti,& a quat si uoglia altra persona, chenon dia sepol tura, ne per- metta, o faccia sepelire alcun cadauero, se prima non hau erata liceneta in seritio dat Prelato det Rione. Si v uolt anco, che olire te de ite de nunc te ii Medici diano, o mandino atrossicio dei Notaro, come sepra, Ogni sera nota solio scri ita degit ama lati , che habbiano visitati in quel gior no , an corche delli me desimi a malati habbiano gia data nota ne gloriai precedenti,& in dit te note specificheranno te circo stanZe dei male

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uerr Hieronyiri. Card. Gastald. Trach.

E quando it Medico giudichera, che rinfermitἱ posta esser sospei ta di Contagio, in tal caso douera darnela denuncia subito seneta ''si inno oblistati anco li Notari destinati percia un Rione λiiceuere te de nunc te, di portarie subito, clie saranno perue nute alale loroniani, aquei Prelato , sotio la cui cura si a ii Rione, dato uale ven ano de ite denunc te, auuertendo, che queste si a no se det mente consignate alli Prelati senZa aggiungere, ne mutilarem

's Iesi iii elie in tuiti li precedenti Capitoli,circa l'obligo di

denunciare infermi,o morti,no si comprendono gli a malati,is mortinest ii Ospitali, purche non diano sospei to di mal Pelli lentiale, ne iuuat ea so li Ministri, b Soprastanti, Medici, Cirusici, Barbiere dicta scun Osipitale, b Ospita letti constituiti a parte, doueranno darne subito notitia a quello de' Prelati nominati di sopra, b at Notaro, at quale spetiano te denuncie, ouedi mora ua I in sermo auanti, cheandi sise atrospitale, e la medes ma notitia doueranno dare ancoa quello delli detii Prelati, che riceve te de nunc te det Rione, ouesta rospitale me desimo. Esidouera anco de nunciare, come si eordinato ne' detii Capitoli precedenti, quando negli Ospitali si a mali alcunseruente,o altri delia famiglia dei Pospitale medesimo

Si ordina di piu per rimedia re alia communicatione,che puo ha- reii male colla trasportatione dellerobbe, che non ardisca alcuna persona, non os ante qua is uoglia ordine, o rinouatione in conistrario, di leuare , o far leuare, ne trasportare , ne permetiere, chesi trasporti ne direttamente, ne indiretia mente quat suo glia robbad'alc una Casa, Monasterio,Conuento, o altro luogo, oue sia, o sastato per diecigiorni auanti alcian ama lato , ὀ morio, seneta It ceneta

in seritio dei Prelato det Rione, o di Monsi g. Rivaldi per i luoghia lui assegnati, ancorche it male non habbia dato sospetici di Contagio, o chelerobbe non susserosoggette a rice uere qualita Contagiosa, o sussero cose proprie delia persona, che tentasse di leuarie , o che si levassero per quat si uoglia poco tempo, anco per ri. portarie subito, eccet tuando sola mente ii danaro contraitato colle debite caute te. Si via ole pari mente, cheale uno non ardisca di riis ceu ere, o ritenere te robbeleuate contro la dispositione dei pro sente Capitolo. E conpleno rigore si procedera contro quelli, che levassero, facessero leuare , o permettessero, che fuste leuata cosa alcuna, c mesopra, o per seruitio proprio , o d' altri, o per dolo, o per danari, dalle Case serrate per causa della Sanita, o entrassero in esse,is vipe Disiligod by Corale

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ui permettesserol' ingressis, ancorche inesse non sia, o si a stato al- cunam lato, o morio . Ne potra ni uno pretendere ignoran Za,che la aia si achiusia per causa di Sanita, quando vi sia strittaquesta parola SANlTA', dat te quali Case non do ueranno v scire negi infer mi, ne ii cohabitanti, ancorche in appartamento diuerso, an Zi trouando si alc uno di loro se ori di Casa, douera subito constituit si auanti ai Prelato det Rione ad effetio di fars a minet-tere nella me desima Casa, e chiunque sapesse, che alc uno de cohabitanti non tornasse ne i modo det to di sopra, sia obligato a denunciario, proibendosi, che da alc uno non posia essere ri-

E si eo me alli Prelati deputati in claseun Rione apparterra it dargii ordini opportuni per te persone, o Case che si scoprissero sos- spetie, o instite di Peste; cosi alii mede simi toc cara it dare ii bol- lettino,o ordine , perche gli a malati nella Citta di Roma, δ ehe si denunciassero alle Porte, licui Custodi doueranno portare te de- nunc te medesime at Sig. Glacinio det Bufa lo) che essi stimassero non sol petii, siano riceu uti negli Ospitali; E pero Sua Eminen-Σaordina alli Ministri, e Deputati di ci aseun Ospitale, che t-to pena anco corporale ad arbitrio deli'EminenZa Sua, facciano riceuere pronia mente gli a malati, che anderanno accompagnaticol detto ordine, o bollet tino, facendoli pero portare negli Ospitaletti, che douranno esser destinati a parte per tenerui a malati ne' primigiorni det loro arriuo. Agli Hosti, Loeandieri, e Bettolieri si ordina, che non pose

sano leneta liceneta dei Prelato det Rione rice uere alcuno, che vi Venga a malato, e di quelli, che doppo esset riceuuti sani, si ama-lassero neli Hosteria, doueranno darne subito de nuncia, comesopra.

Si comanda di piu , che alc una persona non ardisca di narrare it falso ad alculio delli detii Prelati, o loro Ministri circa la prat-tica hau uta con altri, e te robbe presse, is date, b circa it tempo, e principio den' inferna ita, e quat si uoglia altra cosa, che in qua-

rita dei fatio, sopra ii quale sera interrogato E perche si preme, che it presente Edilto, col quale s'intende ordinata I osseruaneta di tuiti graltri Bandi falli per causa della Sanita, scitote pene incssi conte nute, venga inuiolabit mente ossem uato; comanda Sua EminenZa, che quat suoglia persona, checontra uerra in parte alcuna di esto, anco consemplice commissione, o omissione, disra complice di quat suoglia tra restione, in

corra

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corra irremissibit mente nella pena delia vita, e confiscatione de beni, e si procedera anco eX ossicio, e per inquisitione , c an A cusatore si applichera latereta parte delia deita confiscatione. E se negli altri Bandi, quat si uoglia contra uentione dei presente Bando, e tui te cose in esto ordinato, te tras ressioni iussero state commate, ὀ punire con minor pena, chedella vita, si dichiara, che la pena delia vita dei presente Bando in tuiti li suoicasi,e capi, sia augmentativa atralire pene preserit te negPaltri Bandi. Nella mede sima pena incorrerannoquelli, che havendo notitia di alcuna tra ressione, b mancamento d'altri, circa l 'osserua za dei presente Edilto, non ne daranno subito denuncia a Monsig-Gouernatore, b a Monsig. Gastaldi. Si dichiara in olere, per ordine espresiodi Nostro Signore, cheat presente Editto , re a tuite te pene poste in esto, soggia ceranno lepersone Ecclesiastiche, anco Regolari, e constituite in dignita, e priuilegio tale, che fuste necessario di farne speciat mentione, eche alle Donne,dcalli Minori,quando non prouincidi essere minori di i . anni, it sesso, o la minor ita non sustraghera per la diminutione delle deite pene , si come non suffraghera per quelli, che sidoueranno denunciare, i 'esser padre, figlio, fratello, moglie,

e marito, o altro congionto, ma si procedera allessecutione delici pene medes me, come se commettessero delitto attrocissimo, e d leta Maesta .

Au uertendo si di piu , che in questo Editto , & in Ogni altro fatio prima, e dopo delia clausura dei Ghetto, come negli altri da

farsi in auuenire, si sono, e s'intenderanno compresi gli Hebrei, quantunque occorresie chiud erit attre volte, ancorche habbiano,

o hau essero attre prouisioni particolari per il Ghetto. Esi v uole, che it presente Edilto publieato nelli luoghi soliti habbia da osseruarsi inuiolabit mente passiate viniiquatir' hore do-po la publicatione, e vagii a come sessisse stato ac lascheduno personat mente intimato. Dat. In Roma li is. Giugno I 6 37. F. Carae Chli. cesere Respmi Secr. CAP. Di iii od by Corale

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De Auert. & Proflig. Pest. Polit. Leg. 3 a S

RESTITUTIONE

DI COMMERCIO

AD Citta, e Territoris di Velleret. Ssendo piacluto alia Diuina Clemeneta di ristabilire la buona, e perferta salutenella Cuta, e Territorio di Velletri, come ii corso di molio tem po hac hiaramente dimostrato; l'Eminentissimo , e Reuerendissimo Sig. Card. Chigi Sopta inten- -- ara dente Generale dello Stato Ecclesiastico, e Pre fetio della Sacra Congregatione della Sanita,rende col presente Editio alla sudelia Citta, e Territorio la liberta dei Commercio, quanto alle persone, S a quei vestiti, e blancherie usuali, chete persone porteranno seco per Vis proprio,& in olt rea quat suo-glia animali, vini, grani, biade, peste, e quat si uoglia altra cosa comestibile, legna, carboni, ori, argenti, glore, serri, stagni, re attre cose simili. Ma quanto alii lenZ uolt, mataraZZl, co- perte, 6c aliti mobili di casia, che non si is o di metallo, re attre Iobbe,e mercantie diuersed alle nominate di sopra, ii dichiara, chenon si postano dalla de ita Citta, e Territorio mandare , conduris re, o rice uere in altri luoghi senZa espresta licenet adi Mons ignor Franciotti Commissatio Apostolico per la Satrita, solio pena delia vita, e confiscatione delle robbe medesime. Dat. in Roma Σ3. Ciugno I 6 7. F. Card Chigi. . Osar Ra potu Sec.

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