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riserbera sopra gli flessi Benefici, che non inomina Regia, a disposiZione di S. v. Nap da conserirsi a'suoi sudditi det Regno di Iche saranno nominali dalla stessa Maesia IIl. Non Ostante ii suddello indulio, liesieri che si trovano esser gia flati provvi Regno di Napoli di Vescovaii, Benesieli, o Ini, debbono durante la lor vita godero di ineficii, O pensioni, de' quali, o delle quali
dello Stato Ecclesiastieo ; de' quali prouuislsino at giorno della sol losorigione dei presentitato doura darsi nola at cardinale Acquavitro Io 'prato di due mesi. g tullo cio, ollrε nescii, o Badie siluale in Regno di Napoli quali si dara nota at suddello cardinal Miunili, o unile, o pure i di cui Dulti, o ino in tulis si trovano applicati a varis chiellegi, Monasteri, o case pie di Ronia , O ipaesi dello Stalo Ecclesiastico, che douranItinuare 'ad essere uniti, o unile, o applicati
solo triennio , da oominetare a die captae Sionis, dopo ii quale s'intenda spirata sp8 Ogni lor lacotta, ed autorita, quando non
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consorinali per altro triennio, con espressa e nia ova conserma, da sarsi con Brevi, o Lellere patentali, eloe i quailro semplici Depulati da quella Polesta, da cui sono stati rispellivamente elelli, ed ii Presidente di comune e nil ovo espresso consenso diam ondue Ie Polesia, con dichiaragione, che volendo Sua Sanlita, o Sua Maesta mulare, anche dentro it triennio , qua lunque do' duo soggelli da ossi depulati, ed a quelli instiluiro altri a loro arbitrios beneplacilo, po88an sarto, genZ' allegarne nicu-
genso vertino dat Palira Polesta. III. Accadendo poro nel sine det triennio la sede vacanto, dOvranno cosi it Presidente, come i duo Dopulati ecclesiastici conlinuare net loro implego, quantunque, spirato it triennio, non sieno munitidi altra conserma sino alia nuova provvisia da sarsidal nuovo Pontes Q.
IV. In easo di assonga, O di malallia di quaI-cuno do'dus Depulati ecclesiastici, sia lectio a Mon- signor Nungio pro te ore di surrogarvi, per ma-ntera di provvisione, altro soggelio ecclesiastico; eOm Q attre si, in caso di assonga o di malallia diquaIcuno de' duo Depulati regii, resti in arbitrio di S. M. , O della persona, a cui stimera Ella di comunicare lal sacolla, di sar lo flesso. Ed in casoche talvolta per assenZa, malallia, O altro qualun-que caso, anche legale, sia necessario, che altrosoggello stipplisca te veci dei Presidente, aliora supplira inierinamente colui elio tra i soggelii nominali da S. Maesia sara stato scello da S. Santila, per sar te voci dei Presidente nae suddelli casi diassenZa, O d' impedimento det modesimo. Tullo cio poro non debba in lendorsi in caso di mancanga per poche Volle ; net quai caso sia lectio agit altri cheinterverranno, di tener Τribunale, non Ostante lyas seno di qualetino de' Ioro Colleghi, purche non staptu di due selli mane.
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V. Per Io servietio di questo nuovo Isi depulera dat medesimo quel numero di Fubalterni, ed in quel modo che egli stis cessario. Ma dovendo latvolla sar uso delglia armata, si serviph di quella delia Pocolare, e dello carceri Iaicali contro de' lε cursori, e delis carceri eoclesiastiche conPersone ecclesiastiche.
VI. Si terra questo Tribunale una vesttimana, ed anche piu, quando richiede ilin. qualelie Monastero, O altro luogo piudelia Citta di Napoli , da preseeglierat. VII. Alla riserva dei Presidente, ii qVra Sempre avere it pririo luogo, sederata iri Deputati, di qualunque grado, o gradu
Bieno secondo ii luogo che verrh loro desiim sorte; at quai sine se ne sata rostragione Sola : eon dichiaragione clie questa effragitia sani at principio d' ogni triennio, qui reSlassero Deirimplego tallini deputati; mε
cadendo mulatione net corso dello stesso
a persona surrogolo obbo oecupare it lx
VIII. Cosi ii Presidonio, come tuilliti, ed anchu i Ministri subalterni, do vinuma di cominciare ad egeret lare la iuro carirare ne to flesso Tribunalo od sancta Deselia, secondo la formori da stabilirsi, nmente di psservare e lare Osservare quani Atabilito net presente Trallato, ma attres rogarsi vertina sorte di giurisdigione e irita, olim a quella che vien loro concedula dei presente stabilimento di questo Τribunil Presidente net pleno conssesso dei Tributtilli gli, altri in mano dei Presidente; corragione cho i modosimi, e clascuno di essirinnovare ii delio giuramento nella sorma pdi Sopra, Ogni volta che fossero conserm8 IX. It Prosidente non avra autorita
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vore da se medesimo, ne pure per modo di prov- visione, e te commissioni douranno distribuirgi in pleno Tribunale, com'era solito praticarsi in Col- Ialorale. La decisione si sarii alia pluralila de' voli, cominciando Dei Volare Oresine retrostracto; cloeda quel Deputato che siedo in ultimo lii Ogo , dimanistra che 1'ultimo a volaro sta it Presidente. Ιdecreti douranno emanarsi solio it nomo dello flosso Tribunale, o solioscriversi da tulti cinque, Secondo clis parimente sederanno it Presidente, ed i De- putati in Τribunale X. Queslo Tribunale non dona avero altra incumbenga, se non che 1. ' di decidere e terminarolo controversie in torno ali' Immunita locale quandonasco dubbio, re ii reo debba o no godere ii beneficio deli' asilo, nella maniera spiegata neTArt.
e VIII doli'Ιmmunila locale; 2.9 di decideroalcune dello cause spellanti a' cursori do' Vescovi, od altri ordinarii, nella maniora che si e dolio a suo Iuogo; 3.' di dichiarare δuper qualitate asinsa inii, commesso da un Cherico, o altra persona ecclesiastica, quando it Giudice laico previeno nolla callura di esso, nella maniera elie si stabilisce netPArt. III deli' Immunila personale; 4.' disopraintendere ed invigilare alia rella amminis ira-gione de' luοghi Pii laicali, cloe amministrati e g vernali da' laici, con decidero Ie liti che possctio nascere intorno at rendimonio des conli degli amministratori di essi, nella maniera spiegata Dei ca
Comunila, o persona ecclesiastica si prelenda convellirie titulo rere Oneroso maggior quantita di franchigia di quella si assegna net presente Τrallato,
ra piu propria, che i renitenti a Soddissare, se sa-
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rantio laici, da' loro competenti Gilidioi Ialoi flene eostrelli atradempimento de legati Pii; e se sarann ecclesiastici, da' Ιοm rispellivi Superiori, o Giudiei ecclesiastici. Ε sinalmente dyinvigilaro au'osservaneta dei presente Trallato, come si h dello di sopra. XI. Quando it Vescovo Bello spaetio presisso diiu mese, da che gli Sara stato prasenlato it pro cesso, non ora diobiarato intoreo alia qualita de delitto, se it risuggialo goda o no, cinienda eo ipse devoluto it giudietio a questo Tribunale, conformsi stabilisce coli'Art. IV dei Capo II dei presentεΤratiato. me pure, ohe avendo it Vescovo fatula de ita dichiaratione, cla Iecito a questo Tribuna I ricevere i ricorsi, ehe dalla medusima interpo nessero ii Fisco eccesiastico, o iI Fisco laico, edim pinguare, ed ordinar nuovo processo, stimand uosi bene; e successivamente veduli gli alli, s sen lite Is parti, ' consermare, o informare inappellabis
monte i giudicali de' Veseovi, a tenor di quelio crusta risoluto con PArt. Um det suddelto capo II. XIl. In tulli i casi suddelti dona procederiit Tribunale inappellabiimente, o privativamente εqualunque Ministro, Giudice, o Tribunale, si eo-elesiastico che laico, sia di qualsivoglia rango, an che di Monsignor Nuntio, o di qualesvοglia Huc Giudice, o Ministro anche depulato, o delegato da
S. M., obe pretendesse procedere per via di Be, gia proiezione, e di economica provvide a: condichiaragione, che qualunque allo si lacesse in con
trario da ultri Tribunali, o Giudici, cosi e lesia, stiei obe secoleri, tanto delia Citta di Napoli, quanto det Regno, sia nullo eae defectu jumGetionis,od in emo d' inosservanga possano i Tribunali , εGiudioi cosi laici chs ecclesiastioi, residenti suor
medesimo te ortatorie, lo quali abbiano larga d'ini bigione: di mantem cho qualunque alto fallo diu
medρsimi Tribunali, o Giudiei di Nappli, dopo is
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Iunque prelesto, solio pena di nulli la di luili glialli che si lacessero in contrario, e di violaZione dol giuramento, pres lato per quest' essello al Presidente, e Deputati.
ultra coga: alta riserva delle sole copte che si douranno lassare a ragione di grana due per sacciata, che Sia scrilla di righe ventidue per cinscuna sacelata di carallere comune. XV. Le spese che sono necessarie per lo man-
Deroga alle reisposietioni confrarie ut presente Trattalo. Per i ultima esecurione dei presenlo ΤrallatoreSleranno rivocali, ed annullati, come in virtu diqueSlo arti colo si rivocano, ed annullano, lulle ledisposietioni, ordini, o decreti cogi pubblici che privati; salli dati' una e dati' altra Polesta, in tullo
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eio in cui sono contrarii alla presente dispositione, ed a quanto si contiene net presente Traitato. Dato dalle stanete dei Palargo Apostolico uel
D. CELESTINO AR . DI TESSALAENT .
salto cho ne sara Pesame, Ia M. S. sara consape-vole la S. B. , per merio dei cardinal Acquaviva, di quanto OccOrrera.
II. Desiderando Sua Sanitia, che tanto in Napoli, ohe in tullo it Regno si dia libera, e pronia esecuZione a lullele Bolle, Brevi, e spodigioni della Corte di Roma, ed anche de' suoi Tribunali, e Ministri, Sua Maesta per Ia nota sua pieta, e religione assicura la Santila Sua , che dara gli ordini opportuni per Ia pronia esee ione delle suddelle spedietioni di Roma.
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XLIIIIII. Dolondosi, che i Vogeovi, ed altri Superiori occlesiastici det Clero cosi Secolare , come Regulare det Regno , che i loro Sud dili ecclesiastici solio prolesto di violeneta, ed oppressione pervia di fallo ricorrono alta 11egia protegione , nn- Cora quando da ossi si e procedulo alia tela gJudiZiaria , e con proceSSO , Obbligando con clo imedesimi Superiori la compariro nes Tribunali odi Ministri Regii, per disenderat dati' accusa di per-Sone per Io piu turbide discolo , e disubbidionii , con molio discapito della disciplina ecclesiastica , o dolia gius ligia; o desiderando Sua Santila , chesi dia un adequato rimedio a tali inconvenienti ;Sua Maesia per dare ulla Satilila Sua una nuOvariprova dei suo sincero desiderio di complacerta , ordiaera , che ne' casi succedessero in avvenir0 Simili ricorsi di violenete per via di salto de'suddet inti Ecclesiastici contro do' Ioro Superiori, sed ancoper qualunque altro motivo , O pretesio , si rimel-tano da' suoi Ministri at Tribunale uisio; inleso ilparere dei quale, prendera pol la Maesia Sua quelle risolligioni, che Saranno pili convenevoli per mug-gior servigio di Dio , e per Ia quiete , e tranquillita de' suoi Popoli. IV. Riserbandosi Sua Santila Ia sacolla d im- porro pensioni per la somma di ducali Napoleiani venti mila sopra i Vesco vali, Badio, o Benosigii do I Rogno di Napoli per conserit te a suo piacere , edo' suoi Successori a' Sudditi dello Stalo ecclesia-Stico : queste pensioni , come ancora quelle cho inu guat somma sono necordale a Sua Maesia nolla maniora delia Dei Concordalo pubblico , non dO-vranno S0ggiacere per ale una parte , benelie minima , a suffrire per la meta i pegi de' latet , mane delibano restare per questa rata esenti , lanini Ponsionarii , quanto coloro cho posseggono i Vosco vali , Badie , o Benesigit, sopra i quali te delle
V. Τrovandosi nul regno di Napoli parocchi
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piceiotissimi Vescovali provveduli di Si Scarseren- idile , che i Vescovi non poSSOno manlenersi colla decenga dovula at grado loro , Sua Santita per n-derire anco alle is tange fallene in nome di S. M. unira con altri i pili piccioli Vescovali det dotio Regno con quelle condigioni , ed in quella mani Q- . . ra che saranno piti coiivenevoli per il buon govertio delle medesime Chiese, e di tali piccioli Vesco, vali da ridursi, doura nello spagio di tin anno χ iliarsi distiuio soglio, che sta ancora di gradimen- to di S. II. : cosi ancora si flendera un catalogo. di quei di Nullius , che douranno sopprimerSi , edello Diocesi alle quali dovi anno incorporarSi, Sen-ga alcun pregiudigio bensi di chi che sta in quanto alle rendile , ed alia provvista dei benestetit : lequali condietioni doVranno piu distin lamente spiegar- si neΙ soglio , che con gradimento anche di S. M. doura formarsi su tale materia , per delerminare quali Nullius douranno sopprimersi, ed a quali Dio-i cesi doVranno incorporarsi. Distest pol , e concordali che saranno i delli Iogli, Sua Santita ne undera sacendo 1' unione , e Soppressione Bella ma-ntera che alia Sua savieZZa Sembrera pili propria.. VI. Quantunque Deli' articolo primo delle materie beneficiali bas levolmente si trovi spiegato , che non solo tulit i Vescovali, Badie, ed altri Beneficii det Regno di Napoli debbano darsi ai soli
Regnicoli oriundi det medesimo Regno, e nou Inala' forestieri , ma che anche tulte te Pessioni chein qualunque suturo tempo da Sua Saulita, o dat
suoi Successori saranno riservate sopra de' medesimi Beneficii all' insuori solamente de' ducali ventimila , che nella maniera delia nul medesimo Τral- talo , ed Articolo Sua Santila si riservera soprado' modesimi beneficii per polorIi unicamente darea' Sudditi dello Stalo Ecclesiastico ; nulladimeno avendo Sua Maesia desiderato, che per impedire,
. alcuna dissicolla sura l' intelligeneta , e pratica di
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quanto neI dello articulo si stabilisco sui punio deliodotio pensioni da doversi esset livainente, o realmentexodoro da' soli Regnicoli, a riserva solamente de 'suddotii ducati venti mila di moneta napoli lana, lutio cio si esprima con maggior elitareZZa. Sua Santita nuovamente dice , e dichiara , che tale e non nitro sta it vero senso dei dello arti colo, cloe, chel' Indulto che concedera Ia Santila Sua, Sal a , chetanto i Vescovali, Badie , e tulit gli altri Beneficii di qualunquo natura hi sianor, quanto tulle Ieponsioni sopra de' medesimi si conseriscano a' soli Regnicoli, a riserva solamente des ducali venti mila di moneta napoli lana, che Sua Santita nolla ma-ntera spiegata net Traltato riservera per li Sud diti dolio Stato Ecclesiastico, e che in lal senso do-vra Sempre intendersi, praticaret, ed oseguirsi I'Indullo, di cui si paria nol Τraltato dei cap. S deIlo materie Beneficiali neli' arra. I, ii quale cominoia : Comedera Sua Santua , eee.