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Avendo Ia Sede Apostolica in varie occo tempi presi diversi espedienti per moderar Igno di Napoli ii numero degli Ecclesiastici,ciatmente Gregorio XV, quando con decruna Congregagione particolare di Signori Cadol 1.' di Luglio 1623 sumno a questo esse bilite alcune prosillevoli ordinagioni, e nondosene sinora veduli quinti esset ii cho si dovano : quindi brumando Nostro Signore dare' sto disordine pronio ed emeace riparo, e etemps medesimo si stabilisca in osso una dna, in vigor della quale gli Ecclesiastici dgno si rendano veramente utili alta Chiosaedificagione es popoli, si e percio Ia Santis compiaciuia commet terne resame ad alcunii Cardinali, i quali avendo su di olo salte lodiligenete, sinalmente sono in islato di eonfigli
Beatitudine a pubblicare un decreto che coniesοslanga i seguenti punti: con dichiaragionche con qUesto non a intenda in cos' alcuuagare agit usi e consuetudini di quelle Diocesi si osserva maggior disciplina. ART. I. Niuno polra esser da ora innanmosso alla prima tonsura, se non che a lilBeneficio, o cappellania perpetua, Is di cidite, detraiti i pest, ascendono almeno alladella tama flabilita pel patrimonio sagro neIlcesi des promovendo. ΙΙ. Giudicando qualche Veseovo veramerte, o necessario alla Chiesa conserir la prinsura a qualche giovane, benche non abbia beneficio, mira sario; ma nel solo caso cl
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XIIII bia it medesimo una pensione ecclesiastica perpetua della rendita, cho ascenda almeno alla metadella lassa stabilita pel Patrimonio sagro nella sua Diocesi, o I intero Patrimonio; it quale, per evitarquatunqne Dode ed inganno, non polra costituimida ora innangi, che unicamente sopra boni stabili, o sopra annue rendite sisse , e doura regolargi a tenore delia lassa sinodale di clascuna Diocesi; purche non sta esso patrimonio ne in minor somma diventiqualtro ducati, ne in maggiore di quaranta. III. Oltro at requisito det Beneficio, Cappellania perpetua, o Pensione ecclesiastica perpetua , nella maniem spiegata di sopra, o deir intero patrimonio, a niuno mira conseri rei la prima longura, ii quale dopo aver terminati dieci anni di sua eta, non sta andato a dimorare almeno per untriennio in qualche Seminario, o Convitio ecclesiastico, e, dove cio non possa farsi , non abbia al-meno portato per tro anni 1' abito chericale conticeneta dei proprio Ordinario, ed in tutio it triennio, o almeno per la maggior parte delio Feste di Precello di clascun de' ire anni, non abbia servito a qualche chiesa, nella maniora che gli sara dat proprio Veseovo preseritta, computando questo Servitio con Ia dimora , che avre s dovulo tare in qualche Seminario , o Convillo ecclesiastico.lV. Volendo qualche giovans condursi in quale te pubblica Universita, o in altro Iuogo a sine diivi applicaret allo scitote, ed agit studii, potra sar- Io : ed ii ipmpo, cho ivi dimorera , potra Servir-gli di requisito a fine di prendero Ia prima longum , come so stasse in uu Convilio ecclesiastico; Purche pero Io saccia con Ia permissione dei pro-Prio Vescovo, e con te sue letters commendatigie si presenti ai Veseovo dei luogo; e con te direaione di questo si facula assegnare at servigio di qualine Chiosa, portando rabilo chericale, e prestando quivi per un triennio, O almeno per Ia mag-gior parte di clasemo de' ire anui, come Sopra ,
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quot me desimo servigio alla Chiesa assogniche presterebbe, dimorando nella propria Dcon condigione espressa , che volendo esset Etalo alia prima lonsura, debba Ollener lelestimoniali det Vescovo dei luogo, dove harato, vita ει moribM ; e di aver esattiademptio quanto gli e stato prescrilio: a viti quali polra eSSer promosso. V. Dat quai obbligo si debbano eccelli lamente coloro che sono artali , cloe a dinsono chlamati in virtu della sondagione a qs Beneficio, o qualche cappellania ecclesiasti canto: i quali polranno promoversi alia prinsura, quant ungue nou abbiano poluto osserre te preseritie, cloe la delinione doli' abii ricale, la frequenaa delle scuole e de' Sagra sed ii servigio triennale della Chima, e benclabbiano l' ela ne' precedenti articoli delermove si ualli di benesicli sondati prima det S. di Τrento : eoo dichiaraetione in olire che disposigioni sopraecennale ciniendam eccetiui IOro elie sono artati Dei solo caso, in cui ilscio, o tu Cappellania sta veramente ecclescioe fondala colΙ' autorita reclesiastica Urp debba provvoderat titulo erilativo; ο d'isti iugii che i patroni di essi non pomano disserim ollempo stabilito da'Saeri Canoni la nomina e plagione aymede simi: o con condietione finalta che te rondite di delii Beneficii, e Cappellantesiasticho de ano, detratti i pesi, costituire ala meta di quel che importa la lassa dei patrisagro stabilita nella propria Diocesi det promo VI. Ε perche talvolta essendo molli elial Io flosso Beneficio , o Cappellania ecclesii sono gli Ordinarii costreiti a conserire a tiprima tonsura a sine di renderii capaci dolficio, o delia Cappellania, donde ne sieguetile molli plicita des Cherici, non polendo illicio, o Cappellania conserirsi che ad un solo
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Ixcio quando questo accada da ora innangi, has lera,che presentandosi nel leni po congruo avanti it proprio Ordinario coloro che prelen dono aver dirillo at controverso Beuesicio , ο Cappellania , e ri trOvandosi dat medesiuio idonei costi quoad 8eientiam, che quoac bonOS mctrra , e che non abbiano impedimento canonico per esser promossi alia prima tonsura ; spe disca loro te tellere testimoniali sopra la detia idoneita, e di non aver impedimento canonico per esser promossi alia prima tonsura : in virlii delle quali polranno essi instituiro laloro pretensione , e proseguir la causa avanti alGiudice ecclesiastico anche in concorso di Chorici pretendenti ; appunio come Se RVula avessem glain prima tonsura: la quale polra pol conserirsi a colui che terminata Ia causa, aura ollenulo it Beneneto , o Cappellania , ripulandolo a tat' esset loartalo , e sacend0gli godere que' privilegii cho aimedesimi di sopra sono stati conceduli. VII. Dopo essere stati cosi ordinali alia prima tonsura, douranno lulli i Cherici, compresianche gli artali, sertamento applicarsi cosi allos ludio, come alle Opere di pieta, per rendersi degni di ascendere agit ordini sagri avendo 1' olii
Iegillima : at quaΙ elsello douranno continuare udi morare in qualche seminario, o Convillo eccle- Siastico , e non polendo cio lare, douranno almeno Prestare per Ogni anno, o per la maggior par-le di osso come sopra, nella ChieSa loro aSSegua in dat proprio Ordinario, quel servigio che dat me- desimo verra Ioro proscrillo ; O di morando ita qual-che Universila , ο altro lu0go, per pr0Seguir lescitote e gli studii , d0vranno ademptr quelle mB- desime cose di sopra ordinale per coloro che debbon essere in igiali alia prima lonsura.
VIII. Douranno tulit i Cherici cosi di prima tonsura, come di ordini minori sar costare nplprincipio d'ogni anno avanti gli Ordinarii de'luo glii , nu'quali hanno ii domicilio, di avere Osser-
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vali i requislii deI S. Concilio di Trento intoreonirabilo, o tonsura chericiae, ed inlorno a tu itele attre eose stabilite di sopra: o cio medianis 1'attestagione dei propr o Milore, o Superiore dei Seminario, o Convillo ecclesiastico per quei chesono in Seminario, o in Convillo ecclesiastico ; e per cluet Cherici cho non sono in Seminario, noin Convillo ecclesiastico, medianti Io attestagionide Parrochi, o Reliori dello Chiose, alle quali sono ascrilii, in torno alla delagione deli' abito, o lon- Sura chericale, DequenZa de' Sagramenti, e se vietio della Chiem, e con te attestationi de'Maestri, e Leitori in torno alla continuagione delle sevole, e studii, ed alia delaetione deit' abito, e longum chericale. Εd au' incontro douranno gli flessi O dinarii tener pubblicamento appesa nella Sagrestia delia lor Calledrale, assin cho poma da tulit leme si, una labella in cui dopo di aver riconosci utala sumis tenga delle delis alleslaetioni, te quali do- Vranno rimanoro nella loro Cancelleria , sarannoscancellare dalla medesima Ogni anno i nomi di e
loro che ritroveranno non avere esattamente Osservati i requisiti predelli: e per Io contrario saranno registrarvi i nomi solamente di quei che gli avranno osservali, a' quali consegneranno Ogni anno stratis una declara loria in iscritio , acci Oeche possa
da' medesimi sona' at cun contrasto godersi di tuliti privilegii choricali. De' quali privilegii ali incontro non goderanno quae Cherici di prima lonsura , O di ordini minori , che , per non avere Osservatii suddelli requisiti, saranno stati cancellati dalladella tabolla , da lenersi pubblicamente in Sagrestia , Θ non avranno la menZionala declaratoria dei
IX. I Vicarii capitolari non polranno da ora innangi seneta ii volo det pleno capitolo, da darsi uel luogo solito capitolare per maggioranis di voti segreli, da calcolaret socondo it costume di clascunensi tolo, o da registrarsi negli alii capilolari, con-
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realmente artali per ragion di Beneficio, o di Cappellania , che sia veramento ecclesiastica net modo Splegato aTArt. V. ; O pure a coloro che avendo gia Ia prima tonsura, sono presentali a qualche Beneficio , o Cappellania , che actu requirat certum Orginem p e con Ι' espressa condigione che essi Neir uno, che netraliro caso colui che chiodo di
Ser promosso , non sta stalo altro vollo riget talo dat Vescovo antecessore , ma ovo si tralli di per-ΕOne che non sono veramento artate net senso di Sopes Recennalo, non polranno concedere Ie lettere dimissoriali, neppure post annum luetua melenae, Senga una espressa lice a delia sacra Congregations dei Concilio. X. Chiunque gara promosso alla prima Tonsura , agit ordini minori, o agit ordini sacri, contro Ia forma prescrilla net presente regolamento, olire allo pene ds sopr' accennale, rimarra perpetua- mente sospeso dati' osercietio doli' ordine gia conseritogli; e chi 1' avra cogi ordinato , O pure glinvra a tale esset lo concedule te dimissorie, se Sara VeseoVo, Sara sospeso per un anno dalla collaZione degli Ordini, o dati' eserctgio do' Pontificali; enon essendo Vescovo , ma Prelato inferiore conΓ uso de' Pontissicali, sara sospeso per sem pre dat-Γ eseruigio de' medesimi; o non avendo 1' uso diessi, come pure qualunque altra persona costituitatu dignita, per sem pre sara sospesa dati' esercietio
Vis te e rendimento sit conti delle meae, Stati- rite, confraternite, Ospedali , conservagorii ,ed tales simili luo9M Pii fondati, e governatiari lasci.
ART. I. A riserva dello Chlego , e Iuoghi Pii, che sono sollo ly immediata regia prolegione, sta
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perobe sono di rhoa sondagione , o dolaetii in limine Jmidationis sono state messir immediala protegione regia, si potranno ἐscovi, ed altri ordinarii de' luocti visi lare, imiritualia tantum, tulle te Chiese, Cappelle, rite, Confraternite, ed altri simili Iuoghi Pii. amministrati, e governati da' laici, ancorci qualunque altro tilolo, diverso dagii espressi pra , sieno Sollo la regia pro legione. II. Olire a cio si polra da' medesimi Veed ordinarii destinar persona, che co' Ragiolsiano Depulati, che saranno elelli da chi spe condo it solito , intervenga alia revisione de che clascun anno impreteribit mente si do rendere dagii amministratori de suddelti luognon solioposti ali' immediala regia protegione, si e delio di sopra. Con questo bensi che lapersona destinata dat Vesco vο, ossia ordindebba intervenirvi omnino siralis, e senin isse deI Iuogo Pio. ΙΙΙ. mpo salio 1' osame , o revisione deii , risultando da esst, che gli Amministratorno debitori, e percio venendo significali, lascatoria si doura sp3diro da'suddetii Ragionali putati, insieme con la persona destinata dascovo , e lal significatoria, spedita nella mε Suddella, aura la via esecutiva , prout de jIV. La persona , in lal forma significat marra ipso facto . privata dati' osero igio det svplego, ne potra essere ammessa, O reintegrat l' egerctgiO , se non nul caso che paghi imme monte dopo la significaloria , O pure in grarevisione venga assoluta dat Giudice. Lyesecupol della significaloria, trallandosi contro disone laiche, doura sarsi dat Giudice Iaico e cdelle persone ecclesiasticho , doura sarsi dat
I H Τribunal Misio, da erigersi ip0li, invigilare , e sopraintendere , che quan
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procedenti articoli si h disposio in torno alla visita, o rondimento de' conli degli os pedali, Staurile, Con- fraternile , od altri lii Oghi Pii laicali go vernali odainininistrali dariaici, che non sono sotio i immediata Regia pro legione net modo spiegalo di sopra,sia sedetinente osservato, con l' invigilar pri iniera- monto , che gli Amministratori do' sudit olli luoghi Pii rondano in sal libit mente Ogni anno i conli nollamantera spiegata n et precedente numero secondo; 2.9 col decidero tulle te lili , che possono insor-gore ad occasione, ed in torno at rendimento de'conii; 3. ' doura it medesimo Tribunale Misio invigilare , e Sopraintendere , che i suddelli luoghi Pii sieno bene amministrali , con sarsi delle lor rendito 1' uso, che si conviene Secondo la natura , e
vernali da sole persone ecclesiasticho debbano solamente vigilarsi dagli Ordinarii lanio nollo spirituale , quanto net temporale , purche non sieno
polranno procedere anche contro stae Laiei. ART. I. Oltro alle malerio di sede, ed a' do- Iilli di eresia, che non si controverle che sieno di privativa cognigione de' Vescovi, i Laici, i quali avranno la sagrilega temerita di celebrar la Santa Messa, O di esercitare alire sungioni ali' ordine sacro apparienenti , o di as collare te sagramentali consessioni, saranno privativamente processati e pu-nili dalla sola Polesta ecclesiastica. II. La cogniZions , o punietione dot delitio di Poligamia parimente appar torra alia sola Potestaecclesiastica.
III., pelleranno pari monte a' soli Giudici ec-
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clesiastici privalivamente Ie cause matrimonelle quali si iralli sopra Ia validita , o inta si det matrimonio, come degli sponsali. IV. Cosi pure saranno di privativa giurine ecclesiastica Ie cause beneficiali; purinetralli di juspatronali regii, o laudati, per sole cause, Ia decisione desse quali princlyte dipende dat vedere, se iI patronato sia ao no at laudo , o de unicerinale bono ru altri patronali laicali. V. Ollro a' suddelti casi non dona pol pedimento aleuno a' Superiori ecclesiastici icedere contra i Iesei, secondo Ia discipline hiesa, e te regula canoniche, con sole perituali, anche di censure, contro de' peccato blici o scandalosi, e precise contro de' sagrdent adulteri, de' concubinarii, degli usuri hestemmiatori, e consimili. VI. con dichiaragione sinalmente, chelitii, come di surio della sura Pisside conticole consegrale, di bestemmie, e simili, processo risultera, che it reo laico sia sosteresia, doura it Giudice laico, secondo qinny ora si e praticalo, e si pratica in Regno terio at Giudico ecclesiastico, ut proce haeresi: dat quai Giudice ecclesiastico, p
lesia det eas. Praelaus de homi . in segnarsi ii reo al Giudice laico, ut proe
Intro Mone des libri forastieri. Prima di perme liorsi 1' estragione de rastiori dassa Dogana di Napoli, se ne farbri dis nota; ciost una copia delΙ' originisuot dipsi at Ministro regio destinato su qilare , at Signor Cardinale Arvivescovo ; dι
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dopo cho si gara egaminata con tulia Ia maggior brevila possibile, per n0n essere di danno Cpsveri librat, in caso vi iro vi libri contrarii alia nostra S. Fede Callo lica, ed a'buoni costumi, Se ne mandera dat medesimo nota at suddello Ministro Regio, acciocche p0ssa da lui largone ii debito uso, por impedire it corso ae libri notali , come perniciosi , primache Steno flati esaminali da' Teologi, o da alire persone abili. Ε questo flesso si proli-eliora nolle Cilia capi di Provincie, quando oceor rora, che vi K introducano libri da passi stranteri, cob sarsi dare ni Veseovo dei luogo copia della nota, che sara data at Ministro Regio. Tullo cio dee intenderet per li soli libri sore-slieri, clie s'introducono net Regno, perche rispellon quei che in esso si S lampano, doura OsservarSiit soIito della revisione, ed approvagione anche de
ART. I. concedora Sua Santita indullo, ehel ulli i Beneficii cosi semplici, che residengiali, Canonicali, Dignita, Parrocchie, Badie, o Vescovalidet Regno di Napoli, che sono di sua libera col-
Iazione, si debbano conserire dalia Sede Apostolica es soli regniculi; a riserva pero solamen le di ducati venti mila di pensioni che la Sanlita Sua si riserbera, e fissera sopra alcuni de' Vescovali, o del- Ie Badie, che alia medesima placera traseegliere, o determinare ira tulit i Beneficii det Regno di Napoli, clie non si provveggono a Regia nominatione, per polerne disporre come piu placera alta siessa Santita Sua in benesteio de' suoi suddili dello Stato Ecclesiastico. II. Ugual qitan illa di annue pensioni, o puret equivalente summa in alira piu comoda maniera,