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i veri Vescovi, o non gia i prelati in seriori di qtia tun lite Specie , quantulaque abbiano proprio, e Se perato territorio , e giurisdigione quasi Episcopale, do vendosi per lati luoglii egenti ricorrero O al suovo Diocesano , se ii lilogo e net Ia Diocesi , 0 pure at viciniore ; alla riserva bsensi di quo' Pre. tali inferiori che avessero Ollenulo, O che Ollenes, sero dalia Sede Apostolica uno speciat indullo diprocedere in queste cause d' immunita locato. IX. Non godranno per l' avvenire dei benes
sita lanio in Cilla , e luoghi abi tali , quanto suo ridi essi: come attrest a'lugurii cos trulli ac inua domorum soliti abitarei da' conladini , o pastori, o sopra gli armenti , B te greggi, alle Vigne , --minali , oliveti, selve , O qua lunque altro podere alberato , collivato , ο Dulli sero. XI. I ricat talori, clou a dire coloro i quali conducono , O trasportano violen lemente , o dolosa mente de Deo ad loeum, uomini, e donne, tuiritenendogli per obbligargit a riscallarsi. COme al- tresi coloro che per via di ambasciale , o Iellerechieggono denaro , O altra cosa con minaceia diam maZZare te persone, O incendiaro i beni di quoi, at quali sono diret te, in caso che non saccian quello che chlaggono. XΙΙ. Coloro clis Seienter, dolo malo, et an Lmo nocendi compongono , rendono , o propinano ii veleno , quantunque non si a seguila la moriedella persona che volea avvelen arsi , e ne tam poco abbia la medesima in et sello per qualebe fortunato accidente preso it velen O. XIII. Coloro che sanno assassinare, o che Porsum messione data loro assassinano , o clie α' Sud
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delli scelerati danno Mitto , e consigito, quantunque non vi Sia Seguila la morte ; purelie pero uenenium Jum vi ad actum proximum, hoc eSt, cta insultum, ita tit intervenerit Tulnu8. XIV. I grassatori , e ladri di strado pubbli-ehe , e vicinali, anche per la prima volia , chee0mmellessero un lal det illo , quantulaque Sencal euna ossesa delia persona dei dirubalo. XV. Coloro cho di nolle tempo aprono Consti avi salse, o adulterino, con grimaldulli, edestri strumenti te porte dolio case, bolleghe, landachi, o magaZZini, O pure , che rompono, e bruciano Ie suddelle porto, O cho ontrano in tali suddelli luoghi per li telli, o sines ire, o Per aperiure satio nelle muraglie, o rubano tanta quan- illa, per la quat cosa meritano secondo te leggicum uni e municipali la morte. XVI. Cosi pari mente coloro otio in tompo di B0lle solio nonae di Corio, con salsi prolesti diesser ministri della gius liria, si sanno aprire da-gli abitatori te poplo d0llo caso, sed tui en trali rubano, O sanno violenga ali' onesta delle donne di dolia casa.
XVII. I salsis calori di eodote, o sieno sedidi credito , o di astro serit iuro do' pubblici Banelii, come altrosi coloro cho salsi sicano ordini, per meZZo dei quali in progiudirio dolia pubblica sede, estgono danaro d' altri depositato ne' pub-bli et Banchi. XVlIΙ Ι mercalanti fraudolon lemente decolli, i quali singendo di esset saltili, nascondono ii is
avere in Dodo de loro creditori.
XIX. I regii iesurieri delia Cilla di Napoli,ed i pereel tori generali delle provincie, i qualiri tenendo, o ricevendo danaro regio dagii ossiciali inseriori, o da altri debitori dolia Regia Camera, per irasmellerio alla cassa generale, commet tono , suri0, o salsita in somma, cho abbia luogo la pe-dst ordinaria. Cosi pure it cassiere maggiore, o gli
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altri ossietati, e ministri des pubbliel banehrubano da quelli it danaro in tanta quanti perelo debbano sotataeere alia flessa penaria. I conser*alori de' pegni, e gli altri ulo ministri de'pubblici Monti, che rubassereni in lania quantila da douer goggiacere adesima pena. Ε per ultimo coloro, i qualido pubblici cassieri deIle Universila d l regnbano ii danaro dessa cassa pubblica nella stetabile e punibile quantita. XX. Tuli' i delinquenli, o rei di delitisa Maesta nel primo , e secondo capO. Econdo capo, per quello che appartiens ad osse sonali, salte es Ministri, ed Ussiciali per ragi loro ussicio, debbano intenderet compresi collamente, i quali sacessero ossem personale, verbale a quei Ministri, ed a quegli Ussici amministrano giustigia, ed esercitano giurii comunicata loro immediaiamento dat Soum non gia dagli utili Padroni, o Baroni do XXI. Coloro che per larga estraggono no eslrarre i rei dalla chiesa, o qualsivοέ
XXII. coloro che tanto nelIe Chiose,no' cimiteri o in qualunque altro luogo leommettono omicidi, mutilagioni di membri, sivοglia altro delitto, per cui ae jure ecintrat poena sanguinis , aut triremfum. nitregi coloro cho usciti dallo suddelte ChIuoghi immuni commettono i modosimi de XXIII. coloro che abusano dei consulelie per Ia prima Volta , si estrumano dad' ordino dei Vescovo , a d ordine det medtrasportino in altra chiesa; nel quat trasp possano essere molestali dalla Curia secolpoenia riolatae immunitassis ; o sy in limi liabusandosi dei confugio per Ia seconda voldichlarato dat Vescovo , che non godono pna sorte E immunita eoelesiastica. Ed inr
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Vescovi det Regno possa largi spodi lamente una laldichiaragione , sara da Sua Santita concedula IorOuna Volta per sem pre la lacolla, acciOcche non debbano in clascun caso che polra Occorrer , di do-Verne sar uso, scriverne a Roma per Olleneria.
XXIV. Clio a coloro che si risuggiano nelleChiese, o Iuοghi immuni, i Vosco vi, i Vicari soranei , O chiunque sa sigura di Superiore ecclesia-Stico in Citta , o in qualunque alim luogo delia Diocesi saccian subito loglier Ie armi, implorando quando vi sta di bisogno, it braccio della curia secolare; Ia quale sacendo istaneta a' suddelli Superiori ecclesiastici, che si levino te armi dalla Chiesa , e luoghi immuni, sieno tenuli i medesimidars Ia Iic0nga di ostrario eoil' intervento di per-SOna ecclesiastica , o non volendosi accordare dat Suddet li Superiori ecclesiastici la licenga, sia le- Cilo alia Polesta secolare estrarre te det te armi r Ie quali anche net caso, cho si lolgano Urisuggialida' Superiori ecclesiastici, douranno consegnarsi alMagistrato Iaico , premessa i a potesta da sarsi dat lamedesima persona ecclesiastica a tenore dei Cap. Praelatis de homicid. in 6. XXV. Qualora doura sarsi qualche perquisiZione in Chiesa, o in altro luogo immune, di cosa rubala, o di contrabbando, o di scrit iura, O di da-
nifestare it luogo preciso, ed individuo γ chi ederno la Iiconga a' Superiori ecclesiastici; la quale do-vra accordarsi in Cilla dat Vescovo, o negli altri Iu0ghi delia Diocesi da' Vicarii soranei, ed in IormaneanZa dalla persona piu degna, che in sigura di superiore ecclesiastico eccelluati pero i Monasteri di Monacho, o Conservatorii di donne ); Ottenula Ia liceneta , si sara Ia perquisigione coirintervento di persona ecclesiastica, e rilrovandosi contrabbando, o roba rubala, O qualunque altrR rO
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ba , o cosa delle defle di sopra , premessa medesima persona ecclesiastica la polesia dia tenore dei cap. Praelatis de homirid. Destrarra, e Si consegnera alia Curia laicaleelis chiedendosi dalia medesima la licenga sua' Superiori ecclesiastici, se te lasse negati ira in lal caso da se flessa procedere alia perquisietione ed est ragione, Senga timor d'incnelle censure; a riserva pero Sempre, come SopMonasteri di Monache, e de' Conservatorii di XXVI. Per P avvenire non goderanno
nolleio deir immunita i seguenti luoghi: XXVII. Lo Chiese rurali esistenti suorcilla , e luοghi abitati, nelle quali non si eva it Venerabile, eecellualene te Parrocchi Chiose filiali delle modest me, nolle quali scita las cura delle anime; eon dichiaragiontanto rispolio alte suddelte Chiese rurali risquanto a riguardo di lulte te attre Chlego clin Cilla, ed altri luoghi abitati, non debbanosigio deli' asilo distendersi, quanto ali' est
ad altro che atratrio, quanto sta circondaloro, a' portici, Scale, e porie, cosI anteriori ierali, ed alla 'sacciata anteriore solamente.
XXVIII. Le Cappelle, e gli Oratorii enelle case do' particolari, e Magnali, quanabbiano privilegio di Cappelle pubbliche, ein istrada pubblica. Cosi pari mento tulle Ipollo delle sortegete, e castelli chiusi, anco conservi in esso it Santissimo Sagramento.
XXIX. I Campanili separali dalle Chi
vi, od Ordinarii de'Iuoghi rispellivamente i XXXI. Gli orti, e glardini, ed altri tu Chiose, o di qualsisia altra casa religiOSa,
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XXXII. Le boueglie, e te case aliae cale allemuraglie delle Chiose, o de'Monisteri, o di qual-
Sisia alira casa religiosa, quant linque abbiano interna coinunieagione colle me desime, purche non stelio comprese ne ita clauSura.
XXXIII. Le case, in cui abilano i Sacerdoti, o altri Ecclesiastici, ancorche abbiano Ι' ingressonella Chiosa , eccellualene pero te ea8e, Ove abitano Parrochi, ed altri Ecelesiastici destinati allaCura, e custodia della Chiesa , purche bensi tali se si abi lino da essi si ossi , e non da altri: loquali avendo i immediata coin unicagione interiore colla flessa Chloea, goderanno dei sagro asilo , non Ostante che abbiano Ia porta coli' uscita inistrada pubblica. XXXIV. La Bolla della sania memoria di Clemente XII, che incomineia: In Rupremo ju8titiae
Astis: per clo che riguarda omicidii, rispello al-rimmunita locale, aura luogo iiel Regno di Napolinella maniora flessa, ehe ha luogo nollo Stalo Ecclesiastico , in lutio cio che non e contrario alla preMnte dispostrione. Angi sapendo la Sanlita di Nostro Signore, non seum dispiacere dei suo pie-tOSissimo animo , quanto si a grande ii numero de-gli omicidii, cho succedono clascun anno Dei dello Regno; acciocche col rigor delle laene posm porsi qualche freno a tanto male, permelle, e concede,
cho tulit gli omicidii cogi' indigii ad erepturam , e col pralicar lullo it di pili che si dispone negliartio. I, e II di questo Capο, sieno est ruili da qua-lunque Iuugo immune, e custoditi net carcere laicale, colla eondigione bensi, che se Pomicidio com-ul SO Sara si alo ass illo casuale , o ad ju8tam sui fenrionem eum moderamine inculpatae tutelae,
Paulore di tal omicidio doura subito rimellei si in Piena liberta, rimanendo a' Giudici laici la ineolladi procedere contra tulit gli altri omicidii a lenor delle Ieggi , o di quot tanto che si e disposio in
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questo capo per quei rei che si polranno edat Iuoghi immuni. XXXV. Sic come ancora douranno avenet Regno di Napoli la costituetione di Gregoricho incomincia Cum alias , e Paltra di Bilo XIII che incomitima Eae quo divina di8s elementia, in tullo cio che parimenti non satrario alla presente disposigione .
Immunita peraonale. ART. I. A riserva do' soli veri Cherici cno i requisiti prescritii da' sagri Canoni, persone religiose dei Puno e dele altro sessueflendo 1'abito religioso vivono collegialmer a disciplina, ed ubbidieneta de' legillimi suo pure, che si trovano destinali da' loro lsuperiori agi' impleghi necessarii sucri dae liri, i quali tulli debbono godore it privilegio
in consormita de' sagri Canoni: ni una altrina, eon qualunque nome si chlami, godratra pretender di godere Esenetione at cuna Iaicale. Eccelluati solamente i cursori de vi, a' quali si sara godere queli'esengione, dira qui appreSSO.ΙΙ. I Cherici conjugali, i quali hannosili preserilli dat S. Concilio di Τrento ei Sera. 2I de Reform ., e che non egere illo negogii indegni dello stalo Chericale, debidere it privilegio det soro in lullo Ie causmente criminali, che vengono criminalmeItale; ma non gia rispello alle cause crimirriguardano 1'interesse delle parit, e che sno in forma di giudigio civile; ma si per come per lulie te cause civili rimarrannosli alia cognigione , e determinaetione de' aici, des quali polra procedersi contra dir esecuχione solamente Super bonis: ma Se l
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caneta di beni lasse bisogno di carcerargit, se nedoura dimandar prima I' Mequatur al Giudico Ecclesiastico, dat quale non doura negarsi. Aminchepol tali Cherici conjugali god an O senZa verun contrasto delle Curio laicali ii suddelto privilegio delsorO, doura essere lor cura di gius lificare ogni anno avanti I' Ordinario dei luogo, in cui hanno it domicilio, di aver osservati gli accennali requisiti, o di riportarno dati' is tesso ordinario una declaratoria in iscritio da concederet oratis. Le mogli pol, o i sigii de' in edesimi non douranno godere di verun privilegio det soro, nee durante , nee Solutomatrimonio.
III. Rispello at det illo deli assassinio commesso da qualunque Cherico, O altra persona eccleSia-Stica, prevenendo it Giudico laico nulla cattura del-I'inquisito, potra ritenerio nomine Ecclesiae nelle carceri laicali, o formare ii processo: ma prima diprocedere alia sentenga, ed au'esecuZione della me desima, dοvra aspellare Ia declaratoria det Τribunal Misio δυper qualitate assaninii, in quale do-vra darei dat medesimo , ve dulo it processo fallodalia Curia laicale, servatis servandis, e Sentilo it reo nelle sue di sese: per Ιο quat' essello douradalla Curia laicale est birsi it processo al suddello Tribunal misio dentro lo spagio di qualtro meSi. IV. Trovandosi qua lunque persona ecclesiastica con roba di contrabbando, non sara lectio alleCurie, e Ministri laici di arrestarne, o careerarne
V. Polranno i Vescovi, ed altri ordinarii chotengono giurisdigione quasi Vescovile, a vere un numero presisso di cursori, cloe due, O ire coloro chetianno piceiole Diocesi: il doppio numero, cloequat tro, O sei, secondo Ia Ioro ample2ga, quei chegovernano Diocesi mediocri: il triplo coloro chetianno Io Diocesi pili grandi secondo la planta, cheso ne sara: dodici 1'Αrcivescovo di Napoli, e dodicipari mente Monsignor NunZio.
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VI. Α' delii cursori, quando real mente ilano si salto implego, sara lectio portar arrproibile dalle Regie Prammatiche; purche dc sero stali destinati ai carico di Cursori, prodin Napoli at Remente delia Gran Corte delearia, in Τerra di Lavoro at Commessario dipagna, e Belle attre Provincie det Regno alde provinciale, Paulentico documento di novaret inquisiti, e dieno a' pedesimi nolletia
palente di cursore olfenula dat Veseovo, oiro Ordinario, cui debbano servire. VII. I suddelti cursori, durante it lorogo, ed eserctgio, godranno resenetione dei sceale, in quanto alla restrigione personale per Ise civili, e miste e criminali. Cio bensi deedersi per quelle sole cause che non meriti
pena della morte, o di galera; nelle qualideranno contra di essi o i Governadori regi Iliori, O altri Giudici, e Ministri regii, sicco placera a Sua Maesia; ma non gia te Corii Balalle quali sara solamente permesso di arreper li suddelli delitti, e di darne parie alee, o Ministro Regio che doura procedere. VIII. Nel caso che dalla sentenis delvo, o di altro ordinario in claseuna delle suCause appartenenti a cursori, alcuno si sentiae valo, e volesse amatersi deIrappellaetione,
EOrso, o di altro rimedio dalle lemi appr ira clo sare o at Metropolitano, o at TiMisto; e questo per non gravar te parti de due Giudici in partibus, uno Ecclesiastico digersi da' Ministri ecclesiastici det Tribunale P altro da eleggersi da' Ministri laici dol rmo Τribunale: e questi due Giudici decidera
causa in grado des rimedio proposto. Equar venisse, che cosioro nel giudicare lassem di, la causa debba giudicaret dat medesimo nai Misto, Ia sentenga dei quale senet'appelalcuna doura eseguirsi. Per quelle cause p
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lanii a curgori de Metropolitani, o di altri Protalisοggelii immedia tamente alia Sede Apostoli ea , lo
cidii, sed altri gravi e capitali det illi, alia penadella galera in vita, o pure per selle anni , O alcarcere per dello tempo qualuitque delinquente cherico, o ecclesiastico dei suo soro, si avangano ad assolverit con ammel torti a composiZione pecuniaria et quindi e , che per togliere Io seandalo de' po- poli, ed i pericoli che possono succedere net v Θ-dero i parenti deli' uociso non solo ripatriare, maanche in plena liberta l' Omicida , Ordina, che in Ru venire non debbano, ne possano assolvere per viadi composigione pecuniaria tali delinquenti; e chenon ostanti tali composigioni, ed amoturioni, cliein au venire sussero salto da' medesimi Veseovi, ildeliquenlo cosi assoluto poma carceraret, e punir- si colla pena inodesima, specificata nella SentenZa, da' Metropolitani, ed in caso che la composiZione, ed assoluZione sosse salia dat Metropolitano, possa