Joannis Devoti ... Institutionum canonicarum libri 6. i.e. 4.

발행: 1851년

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Immunita Reale.

Τrovandosi Ia maggior parte delle Comunita det Regno emuste , ed impotenti a soddissare sia' pubblici pesi, como es fruiti de' debili , che sitrovano per bisogni pubblici dello Stato aver contralli per lo piu oon Monasteri di povere Monache, Capitoli, ed aliri Iuοghi, e Comunita ecclesiasticho ; e dati' altra parte per Ia maniera come Orasi riscuolono te pubbliche imposigioni, cadendonela maggior parte dei peso sopra la piu misera gente necessitata in certi lu0ghi per un rubbio di ma-einato a pagare di gabella niente meno di quailroducati, ed in altri, dove si vive a lesialico , unmiserabile che non ha che te sole bracqia. colle quali dee manlener se stesso, e lulla la sua povera lamiglia, o talvolla costretio a pagare sin ollo, o dieci ducali 1' anno : quindi S. M. per sollieuo

preolsamenio de' Monasteri di povere Monache, cheper aver Ia maggior parte delle loro rendite in censi allivi sopra te Comunita , si trovano ridolii in molia streitegra ; ha determinato, mediante un generat calasio di tulti i beni det Regno , sar una piu giusia distribuetione de' pubblici pest. Ma lullocio non ostante, de beni det Regno trovandosi granparte passata in manu8 mortua , senZa che peressi si paghi un sol qualirino per li bisogni dolio Sialo, i soli beni posseduli da' laici non possono hastare pel sollieuo desiderato de' poveri, e delis Comunita, percio Ia Santita di Nostro Signore, alte-sa P impotenis dei Iaici, ed avendo ugualmente aeuore it sollieuo delia piu misera gente dei dello

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COmunita , aderendo nile is tange di Sua Maesia, o benignamente condiseesa ; che per quelio , cheriguarda P csengione, o te si anchigio degli Εeclesiastici deI Rogno di Napoli, si osservi por ly av- venire quanto vien disposio ne' segii senti articoli. ART. I. No' calas ii, i quali Si debbono sare , o debbon rinnovarsi per ordine regio da lullo te Universita det Regno, si comprenderanno, e Si sa-ranno deserivere tulli li beni, di qualsivoglia natura si sieno, posseduli dagli Ecclesiastici Secolari, o Regolari : at quat essello gli Ordinarii di ο-gni Iuogo ssorZeranno i renitenti per te vie Iogalia sarne te rivete . a darne te assegne , ed a tut-

dichiaragione poro che dello calasio, o lut locio si saccia coli' assis longa degli Ordinarii in edesimi, do'dopulati det Clero, ed a spes o unicamento de laici. II. Fallo che si sara di mano in mano daciascheduna Comunita ii suo calasio, at pubblicipeSi, che sopra. dei beni accatastali si pagheranno da' possessori laici , te Comunita ecclesias licho , Chiese , ed altri luoghi pii occlesiastici contribuiranno solamente per la mela di quello, che quoi lati lor beni pagherebbero, se si possedesseroda' latet, detralli bensi prima lulli i pesi annossia' delli boni, eho son obbligati a soddisfaro : boninleso pero, che tra questi pest non sta mai compreso it man lenimento, ed alimento delle persone; la quat suddolla contribu Zione per li beni ecclesiastici , come sopra , doura in clascun lu0go, edUniversit i deI Regno cominciar dat giorno, che inesso luogo i Iaici in vigore dei nil ovo calasio da sani, o pure gia fallo sino at giorno d' oggi, como si verisica di qualch e luogo , comineeranno a pagare i pubblici pest, senZa che dobba aspellar- si cho it suddello nuovo cala8lo si a terminato pertullo it regno. E c0nsiderando Sua Boalitudine , che vi sono mollissime sondagioni net Regno sud-

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VIII

passato, e Bel presente, di rendilo assai considerabili, e lati, che comp0ngono sorse la maggior parto delle rendite degli Ecclesiastici ; e che restando queste esenti , ed immuni dalia della contribugione per Ia facilita , che hanno di provaro iloro liloli di prima eregione, la maggior parte delpeso si risonderebbe nelle prime eregioni falle ne secoli an lecedenti per Ia pru0va , ο desieiento, Oassai dissicile per rinisacciare la sondagione; come ancho ne' piu poveri luoghi pii, e persone ecclesiastiche: ne si avrebbe i I siue desiderato, che si e represso di S0pra, perche anche i laici oppressida gravi pesi sarebbero obbligati a contribuire molio

pila, ed olire alle lor sorae; percio e anche con- diserea permellere, ed ordinare, che restino sollO-posto alia divisala contribuZione anche tulle te son-dagioni di Ogni sorte, detralli pero sempre primai ulli i post, ed obblighi, come Sopra. Ε la Sud-della contribuetione sopra i beni passali in manus mortuas si paghera solamente Sino a lanio , chedureranno i presenti bisogni delle Universita dei Regno, e per que' soli pesi che si trovano impositsino at giorno d' oggi, e non gia per quei che sipolranno imporre per ly aVVenire. III. Alia contriburione, come 80pra stabilita,

resieranno soggelli i beni posseduli da tulle lo Comunila Ecclesiasticho, Clitese , ed altri luoghi pii ecclesiastici di qualunque sorte si sieno , di Religiosi dolle undici Congregationi, di Gesuili, di Cavali eri di Malla, o loro Commendo, di Mense Episcopnli, o Archiepiscopali, di Abbarie Concistoriali, o possedule da' Signori Cardinati. Esclusi sola- monte i boni di quei benesigit, che si asSegneranno agit ordinnndi in patrimollio sacro, per quella Sola rata pero che Secondo la lassa Sinodale, o Conciliare importera it dello patrimonio: ed esciu- si ancho i beni delle Parroechie, de' Seminarii, e

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deni Spedali. E come gravandosi in questa formaturii i boni p iii privilegiali delle chiese, non e do-

it peso degit Eoo Iesiastici: percio it ripartimonio des pubblici post doura sarsi a proporrione di lulli

mai sopra quei delle Chiese, e delle Comunita, e Iuorai ecclesiastici. IV. Tulli mei boni delle suddelle Chioso, Co

giacere a tulli quo' pesi, a' quali somiaeciono lutugii altri Iaici V. Succedendo cho dat glomo di Oggi in av- venire qualcho chiesa, comunita, O Iuogo ecclesiastico acquisii nuo vi beni di qualunque natura sisieno, douranno delli beni restare perpetuamente sol- toposti a tulti Ii tribuli ren, e pubblici pest, chesi pagano , e pagheranno des laici. VI. Quanto pol a' beni patrimoniali degit Eeclesiastici particolari saranno tulli soggelli a lulliquet pegi, Equali s0ggiacciono i beni, de' laici, ariserva solamente di quella porgione di beni, cho secondo Io lasso Sinodali dequ0ghi, quando non si Ordinano aes uitiuum benescii, sara loro assegnala per liloto doli' ordinagione : la quat porZione, O si a patrimonio sacro, d0vra esser affallo immune, ed

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cro lasse costituito sin de quando it elierico su ini-

aiato alia prima tonsura

Meolari, douranno intervenitui, ed esser inlesi, c me interessali, i depulati deli' uno e deli altro CIero. si parimente quando dagii amministratori sirenderanno i conti in elascun anno es soliti deputati di qualunque Comunἰta, doura intervenirvi undepulato ecclesiastico unicamente per invigilare Sinpra te alteraetioni, che lassorο poluto suecedere dωpο il primo ripartimento sopra it piu ed ii menodella contribuetione degli Ecclesiastici. IX. Essendo gli Ecclesiastici reni lenti, o mo rosi a pagare la porgione loro spolianis dae suddetu pest, P egatiore Ieseo mibisca, o mandi la nota di essi at Vescom, o Ordinario dei luogo, ii quale solio Ia medesima dia Peaeequvium che si pro

ceda contra di loro per quoscumque quoad eaeecutionem readem tantum; e negandosi dat vesco-

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no , a regione di cinquo tomota per claschediino, eomo anche des servitori, o ministri laici necessarii at loro attuat servietio purehe ne' gran Semin

hii non siano piu di quatuo, e ne' piceioli piu didus : a riserva de' Suddiaconi, Diaconi, e Sace doli che ivi servissem , a' quali si dara Ia Damchigia di sei tomota, in consormita di quanio Ri e dolio di sopra. XV. I Siddiaeoni, Diaconi, e Sacerdoti goderamno Ia suddella franchigia solamente nella patria loro, e M' Iuoghi, dove avran sissato it Ior domie, Iio, o per avervi qualche beneficio che Obblighi alla

dinarii de'iuomi, i quali benche si allonianino dassa residenZa, seguiteranno ivi a dero delle Danini. gle a proportione dei numero di que' familiari latet,

ehe, continuando a vivere a loro spese, avranno I

sciati nelle rispellive loro Diocesi: come pure delia limosine di pane che seguiteranno a lare , ancha durante la loro assenga: e tutio cio proporatonat mente alia destinagione, che come sopra si e delinio, si sara per claschedun Vescovo da Monsignor

, si godranno in specie , senga poterie vendere, ne donare di sorte alcuna; a riserva dei caso di qu gli Ecclesiastici, i quali non avendo grano, e non dicendo pane in casa, sono obbligati a comprarionae forni pubblici , o pure in plagga, a' quali sara permesso di vendere la loro Danchigia, purche noleomprino egente dalla gabella.

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XVII. Lo franchigie che in ale uni Iuoghi deIRegno si godono dagli Ecclesiastici sopra alti e spe ete di viveri, conlinueranno a goderte , come leg0d0no presen lemente tulle Ie Suddelle persone chog0dranno deit' osengione Sopra la sarina. XVIII. Se pol te suddelle franchigie , precisoquella delia farina , in cambio di sarie godere in specie, vi lasso gia in aleun lu0go ira te Comunita, ed ii Clero un accordo di pagarie in contan-li: in quoslo caso se Ι' accordo Sara leguli mo, o fallo co' debili assensi, e se Sara in Olire per mi-n0r quantita di quella che Si trovo stabilita nel presente trullato , doura O8servarai: ma Se Sara per quantila maggiore doura moderarsi a proporgione

delle hanchigie elio da gli Ecclesiastici si goderanno in vigore dei presente trallato. XIX. Si dichiara bensi, che lullo quello chesi e sin qui disposio in materia delle Danelligie, non dour, aver luogo ris pello ali' Arcives ovo, CIero se colare , e Seminario delia Cilla di Napoli , per ii quali seguilera a praticarsi inallerablimentequello cho si e per lo piu costumalo da irenta an Bi in qua , senZ' aleun riguardo a qualunque novila si lasso salia in contrario: ma Io avra bensirispello a tullo it resto det Regno, non os lante qual-8isia consuetudine, o transagione, colla quale sus- sero stato stabilite is franchigie suddelle in quantita maggiore. XX. Ε protendendosi dagli Ecclesiastici di qua-lunque luogo det Regno, che titulo OnerOSo se negoda da loro solio nome di Danchigia una mag-gi0r quantila, se ne doura da eSSi esibire, e pro-Vare prontamen le it liloto oneroso nel Τribunal mi-εl0 ; dat quale , gius lisicalo che sia it tilolo Onoroso , non si manchera Ordinare, che si sacciano godere dagli Ecclesiastici quelle franchigie, cheloro converranno di giustigia.

XXI. uuello che si e disposto per li cherici,

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viveri.

ARI. I. Risuggiandosi nol Iuogo Immune qua Iunque de' delinquenil laici supposto reo di oecel- tuaio delitio , ad Ogni istaneta o richiesia det laico Magistrato, cogI'indigii aci eapturam , concedasides Vescori, e Ioro Vicarii Generali in Citta ; enegli altri luocti des Viearii soranei, ed in maneanga di questi dalla persona ecclesiastica pila de-gna, obe fa figura di superiore net luogo, Ia Iicen-φa di trario dat sacro asilo coli' intervento di pedi Bona ecclesiastica , da destinarsi des medesimi ; est consegni alia Curia socolare eolrobblim inurato in aeriptis di rilenere ii reo nomine Mesraiae , e direstituiris alta Chima in caso si decida, che debbag0deria ; e non restituendosi rimanga at Vescovo a fac illa di procedero contra dei Magistrato se Olare colle. pene canonicho di violata immunita. II. Nel caso cho rispello agit accennati delinquenti Ia delia Ileeneta lasse negata , dopo ricer

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dide laico , senga timore d' incorrere Delle censure, es irarre ii delinquente con tulla m0destia , eseneta scandalo; coli' obbligo pero in iscrillo, cο- me sopra , da trasmellersi alia curia ecclesiasti ea dei VescOVO.

III. Cosliluilo it reo nelle carceri Iaicali, si Armi dat Giudice secolare ii processo informalivoso pra it delillo , e net termine di quailro mesi siesibisca alia Curia dei Vescovo ; e questo dentroit termino di un mese debba dichiarare se ii reo

IV. Quando pol iI Giudice Iaico ira Io spario

lillo occeltualo; restando cio a carico delia eo- scieneta deIlo flesso Giudice laico. VII. Dal giudigio dei Vescovo non si ammellant reo aleun ricorso , ma polranno lanio it Fiscolaico, quanto iΙ Fisco ecclesiastico ricorrere at Τribunale misio , at quale sia lecito impinguare , o Ordinare nuovo processo, quando cosi Stimi bene.

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