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I Capitoli di quelle chiose che nulla nuova cire
ScriZione non Saran uo conservate , ricercato prin a it eo
Fenso degi' interessati , saranno convortiti in Capitoli cotilegiati e la loro rendita rimarra tal quale si trava nello
ART. Le parrocchis te quali non banno una fuse siciente Congrua , aurauno uu supplimento di dote in tam tu Proporatorie , cim Io cure at di sotto di duem ita anime non abbiano in o di dueati cento annui , quolio at di FOtto di cinque mila animo in sopra , thou ineno di ducatidugento anuui. Sara a carico do' risi et vi comuni it manteni mento della chiesa parocchiale, e det sotio paroco , qualora non vi sieno rendito addet te a questo sine ; e per la SicureZYa Se ne assegnerauno i sondi , o tas a privilegiata uel
Questo articolo non comprendo lo chiese parrocchialidi gius-patronato regio , ecclesiastico , e laicale canoni-Ca mente acquistato , lo quali saracino a carico do' rispe tivi patroni. Ne pure VI restano comprese te chiose ricetii Zie , Sieno numerate , sieno innumerate, i Capitoli o te collegia te con cura di anime, avendo la loro congrua nessa
ART. 8. La cossagione delle abbadie concistoriali chenon sono di regio patronato, spe itera sum pre alia Santa Sede, che te consorira ad eccissiastici sudditi di Sua
I benesai semplici di libera collaetione coci scindaZi /ie ed ereetione in titolo ecclesiastico saranuo conseriti da Dia Santa Sede , ε da' vescovi , socondo la distineticino do' mesi ue' quali la vacanga succeda , ctoo da genita j o algi ligno dolia Santa Sede , o da iuglio at dicembre da'v Se vi. La provvista sata sempie in persone di sudditi di Sua Maesta. ART. 9. Si ra ςegnora sollecitamento at Santo Padrola nota delle abba die , come si rittova nulla Curia del
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Cappellano maggiore , che sono di nomina di Sua Ma sta , e la nota di qtielle che. non sono di regio patronato. Queste note potranno in se guito di concerto rettificarsi. ART. Io. I canonicati di libera collagione, lanis de Capitoli cattedrali , che de' collegiati, si conseri ranno fis- peltiva mente dati a Santa Sede , e da' vescovi ; cio h no' primi sui mesi deli' anno talia Santa Sele , e ne' secondi sei mosi ila' vescovi. La prima dignita sara sem pre di libera collatione della Santa Sede .
A nT. II. La Santita Sua accorda a 'vescovi dei regno it dritto di consori re te la arrocchio , Clio verranno a vacare in Ogni tempo. Previo ii concorso nulle parroCebio di libera colla gione, i vescovi lo conseri raran o a'sog-getti fra gli approvati cli'eglino gludi chora o i l,li, dc-gni. Nello parrocchie pol di gitis- patro is aio ecclesiastico Presentera come i pii, degni fra gli ai,pso vati da gli esami natori. Final mente Belle parrocchi e di giu patrona in regio, e laicale , it vesco vo institui ra it piose iri ais, Piri chδ netl' esaine si a rin vetanto idoneo. Si eccet tuano te parrocchio che vacheranno in Curia , o per Promogione a qualcho dignita ecclesiastica, oratio tricato conserito dati a Santa Sede , te quali sarannodi collaetione pontificia. ART. I 2. Tutti , heni ecclosiastici non alienati dat verno militare , o cho at ri torno sti Sua Maest, si sonotrovati noli' amministrariono dei cosi detin Demanio , SC-no restituiti alla Chiosa. Seguita la ratisicae dei presonio C cordato, la massa degli angi detii hetii sara interitia mente amministrata daqnat tro se ellissimi soggesti , dite clo' piali verranno nominati da Sua Santita , o due dati a Maesta Sua ; a questi doura lino sedet mente alii in iiii strarii , ii acho non Sieno Dei modo debito destinati eis applicat .
ART. 13. Essendo stato alienata sotto ii go verno rei
litare ne' domi iij di qui, dat Faro non popa parto de'heni apparienenti alia Clites a , o la Maesia Sua per optueru
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hon tulit gli sArgi possibili alia incursione nonaica , essendo stata costretta'anch' Essa , tanto in Νapoli , primacho soguita sesse la invasione de' detii doinini , quanto in quelli di la dat Faro , on de impedire clie sossero invasi , ad alienare una Piccola quantitii di scindi occlesiastici , eon avere a Ssegnat O a 'possessori ecclesiastici ne 'sum detii domiti j di la dat Faro per la doviata in donniget agi ne attret tante re nil ite civili ; quindi ad is langa dolia Maosta Sua , ed avulo riguardo alla pubblica tranquillita , che alla religione somma mente importa di conservare , Sua Saul ita dic hiara , che i possessori di tuiti gli anzi- letti beni non avranno alciana molestiam da Se, ne da' Romani Pontes ei su Oi s nccessori ; e che in con Seguen Zala proprieta degli si essi beni , te rendite o i dritti a que l-Ii annessi , sat anno immutabili preSso i medesimi , e quel
Ii cho hantio causa da loro. ART. 34. Le attuali ristret te circos tange economicli dei patronato rogo Iare non alienato , E trovato da Suae Massili at suo ri torno ne ii 'amministra Eione det eos, dotis Demanio , non permetiendo di ripi istinare tui te te caso religiose iten'nno e dei Paltro fosso , te me desinae verrannori pristinat s In quel maggior numero clie sapa compati hi loco' mea et i di dolaetioni , e speciat monte Ie ea se di quo gl 'Instituti , che sono addetii alia i truetione delia gii ventii nulla religione e nelle leti ero , alia cura degritiser mi ,ed alia predica tione. I beni do' Bogolari possidenti , non alienati, Saran no con dehit a propOretione rit arti ii sta i eonventi da ria PrirSi , sunZa avere alcula riguardo a' titoli delle aiat ludi Propriel, , che in vigoro dei presente arti colo tuiti re, ta
I locali religioq; non alienati , eccet iusti quelli in t
ramente ad detri ad usi publici , se por mancan Za di m et i non Polyanno ri pristinarsi , sor meranno parte dei patrimonio regolare ; oci essendovi I' uti litti dei de Fio patrimonio, Potraii no ait he alienarsi collo condigioni Uie illi flκgo che se ne ris rari a , dubba Sarrogarsi in vani aggre dul pati imonio naedebimo.
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Si au menterk ii numero do'conventi tuitavia esistanudo' roligiosi osservanti , risormati , alcautarini e Capy cini, qtiaiora te circosta uas ed i bisogui dello popolagi ut lo richi eggau , Fissate te rendite e te localit. gui eminciate , sara libera la vestitions de' novieti degli ordini regolari possidunti , o delle in onacile , tu pro porgio ae de' me ani di sus Sistenta , come allo Stesso modo sara libera la vestigionudo' novi 2j pa' religiosi inendi eanti La doti delle sancialis , clie Si monachorauno , Sa ranno implegate tu favore dei moni stero , se condo te disposietioni canonicho. Tu tu i religiosi , si mendicanii , che possidenti , clio Saranno ri pristinati, eguai mente che quelli cho esistono , di penderanno da' loro ris petii vi superiori generali. A' religiosi di que gli Ordini regolari possidenti, chesi riam metieranno no' domin j di qaa dat Paro , ottenendo l'indulto apostolico di se olari ZZagione, e non eSSendo pro uved uti di bene ligio ecclesiasti eo , it GAverno Per COuto deli' orario contii inera a tuo lo di patrimonio la pensioue , di cui ora godono , sin che sieno pro uved uti di uacorri Spondente bene ligio , o cappellania. Λ' religiosi poldi ciuegl' Instituti che nou po tranao ri pristiuarsi, ii Go-veruo continuera iudistin tamente ii pagamento delle loro attuali pensioni. ΛΩΤ. I S. La Chiesa avrὶ ii diritto di acquis tarenuo vi posscdimenti e qua lunque acquisio saccia di nuo-Vo , Sara Suo proprio , o godra dello stesso diritto , chele antiche solida gioni ecclesiastiche. Que ta sacoli1 s' intende da oggi innandi, e seneta
che si a di pregi udigio agit esset ii legali delis loggi di amni Orti ZZaZione , che sono State in vigore finora , ed allaesecugione delle suddet te leggi , anche in suturo γ' casin On ancora consumati , e per te couditioni nou ancoraveris cate. Non potra sarsi soppressione at cuna , o unione deule sonda aio ui ecclesiastiche seuga I'interveato deli' autorita
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Mlla Sede apostolica; salvo Io sacoli1 attribnita a recori dat Sacro Concilio Tridentino.
blici pesi reti e comunali, Sua Maesta promet te di sarcessare l' abuso ne' passati tempi introdotio , per cui gliecclesiastici o i loro beni ventuano piu gravati de' laici stessi e che angi a' momenti felici di maggiori risorso delici Stato da religioso Sovrano si supplira con elargietioni in antaggio dei clero. ART. I . Resterὲ soppresso si eost deito Monte frumentario ereito in Napoli , o si a la regia amministraetione degli spogli e delle rendite delle Mense vescovili, ab-badie ed aliti henesi ej vacanti. Appena es eguit a la circoserietione delle diocesi, si
stabiliranno in vece , in clascuna di esse, delle anam iiii-straetioni diocesane composte da due canonici, ehe ii Capitolo , sia metropolitano, Sia cattadrale, eleggera rit noverii di tres in tre anni per pluralita di voti , e da tinregio proconralore ebe verra nominato da Sna Maesta. A ciascuna amministra2ione presedera ii vescovo , oil di tui vicatio generale, e mel tempo di Sede vacante, ii vicario capit lare. I ' ordinario , o Sua Maestu per mom des suo regso Ministro , errat, Hanno di comoerio i fruiti percepiti da 'sopraddetii vacanti a Benescio delis cli se, degli osi'
dati , de' seminari , in sumidi caritativi ed in astri usi pii
Sara pero riservata la meia de te rendite deue Nemo v s vili vasenti in favore des isturci vescovo. La Tisolonione tu itora v genis di depositare Dei sci-praddotio Monte frumentario la tereta parte deste renditode' vescovadi e bonefeti , sotto ii nome di tereto Pensionesule, in scireta det prps te arti olo rema abrogata, sen
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dolle pensioni , secondo tu forme canoniche. I nominatida Sua Mesta a tali pensioni ot terranno dati a Santa Sedele coiit sponde uti bolle apostolictio , colle quali saranno abilitati a percopirle , vita loro naturale durante , rimanendo dopo la loro morto libero da tal peso it vescovato
e bene si Zio , a carico dei quale Erano State riservate. AIIT. 48. Sua Santita sopra alc uni vosco vati od abba die dei regno clio vorranno stabilite , Si riserva in Perpetuum dodicini ita ducati annui di pensioni , csullo qualiit Romano Pontolico pro tempore disporra a suo pia cimento in bene litio de' sues sud liti dello Stato ecclesia
Anet. I9. I bene sigj ed abba die si tua te net regno doulo Due Sicilio, i di cui stulti , o in paris , O in tutio ,
.si trovauo applicati a perSOue ecclesiasticiae . ed a vario clitese , collegj , monasterii , e pio caso di Roma , e dialtri paosi dello Stato occlesia Stico, douranno continuare ad essere api, licati per i O stesso uso. Questa disposigione
non comprende i bene fiat ed abba dic di regio Ddronato, ne quelli i di cui beni sono alienati.
ART. 2 o. Gli arci vescovi ed i vescovi saranno liberinelt' osorctgio det loro pastorale miniStero , se condo i sacri canoni. Rico noscerauno net loro Foro te cause ecclesiasticite, E principalmeiate te cause matrimoniali , clie giusta it ea-none I a. Sess. 24. dei sacro Concilio Trideatiuo spetiano a'giudici ecclesiastici , e porterantio su di eSse sentenZa. Non sono Comprese in questa dispost Zione te cause civilide' cherici , come per ese inpio , quello di contra tu , d bili , credita , te quali Saranno conosci ute , e desinite da giudici laici. Castigheranno colle pone stabilite dat sacro Conciliodi Tronto , o altro clie gitidi cheran uo opportune , i Claurici degiti di ri prensione, o che nou portino I'abito clieriis cale conveniente alia loro dignita , e at loro Ordine , salvoti ricorso canonico, o li rinclai tuleranno nu'seminarj , e nolle case de' rego lati. Proceduranno calandio colle cenSure
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e tro qualunque tra' sedeti, che sia trasgressore dolis lego eccIesiasticho , e dc' sacri cauoni. Non saranno impediti dat sane is sacro visita doliarispessivo Ioro diocesi , e ad limina A molarum, o dat
convocare i sinodi diocesani. A 'medesimi arcivescovi e vesco vi sara libero di comunicare col clero , e col popolo dio sano per dovero deli' ossicio pastorale ; pubblicam libera ute la loro istr gioni sulte cose ecclesiaStiche ; ordinare , ed intimare lopregbiero pubbliche , ed attre pie pratiche , quando Ioriehiodera it bene delia , Chiosa , e dello Stato , o del
no provveduli dei debito patrimonio , o di altro litoto canonico , quei inerici, cho giudicberanno necessari , ouilli alia loro diocesi ; colle cautele pero e prescriZioni contenute Dei decreto des a luglio 1625 della Sa. Mo. di Gregorio XV , e net concordato Benodettino, capitolo 4, eho ha per titolo Requisiti de'ρ mouendi quali cautele, e presexietioni noo sono derogate col presente Concor
Esseodo necessario di prouuedere at sussiciente so- . stentamento di elascun ecclesiastico , che ne' presenti tem-pi estge maggiori meaeti , gli arci vescovi o vescovi da orato pol au mente ranno la lassa dei sacro patrimonio per gliordinandi, da costituirsi in heni scindi , la quale notapotra essere οὐ in mi uor Somina di ducali ciuquacita, non aggiore di ot tanta.
de sicquente vietate, cho nol costituire i patrimoni sacri , si sanno degli assegni fraudolenti , o iam uiati , o non li-hori da i poteche ed altri vincoli , per cui gli ordinati alliolo di tali patrimoni si trovano pol sprouue luti, e mari canti di sussisten Za ; ad evitare quindi questo abuso , dour1 per la verita dei sario constare in forma legato della
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digo pertinenga e della Menetione di ogni vincolo d' i poteca de
fondo , o sondi , che dati' ordinando si costituiscono in patrimonio sacro: at quat essetio te curio ecclesiastichorichiederanno ii documento delia pertinenta e liberta dellando al tribunale civile delia provincia , ii quale non Potrii ricusario. I promovendi a' sacri ordini a litoto di beneficio, o eappellania , per essere ordinati, douranno costituirsi ita supplimento certo fino ali' ammontare delia lassa dioc Saua , Come sopra , quando it sinito di esso beneficio, o cappellania sosse minore di deita lassa. Questa disposigione non comprei de te diocesi , nel se quali gia stata ea nonica mente stabilita una lassa Patrimoniale maggiore , a riguarclo dolis quali iὶ0a duci Illogis alcun cambiamento. ART. 22. Sar libero di appellare alia Santa Sesse. ABT. 23. La comunicaetione colla Santa Sedo do'VeSCOVi , clero , e popolo su tulte te materio spirituali, e gli oggetti ecclesiastici, sara plena monte libera 3 e Per Conseguenga te circolari , Ieggi e decreti dei liceat scribere sono rivocali.
ART. 24. Ogni quat volta gli arci vescovi ed i vescovino' libri introdotii , o cho s' introdiicono , stampati Dei regno , troveranno qualcho cosa contraria alia dottrina della Chiesa , ed a' huoni costumi, ii Governo non ne Per Daetier1 la divulgaZione. ART. 25. Sua Maesta sopprime la carica di regio De- legato della giurisdietione ecclesiastica.ART. 26. La Curia det Cappellano maggiore e la Sua giurisdi Eione si conterra no' limiti della costitu Elonodi Benedetto XIV , cho comiticia Conoenu , e dei suS-ε eguente Mottiproprio dello stesso Pontosico sui medesi
ART. 27. La propideta della Chlesa sarn sacra odinviolabile ne' suoi possessi ed acquisti. ART. 28. In coiisideragione uella utilita elio dat pr sente Concordato ridonda nella religione e nulla Chiosa ,
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e per dare un attestato di particolare asseetione alia persona di Sua Maesta ii Re Ferdinando , Sua Santita a corda in perpetuo a lui , eis a' sues discendenti eat toties successori at trono , I' indulto di nominare degni od id net ecclesiastici , somiti det te qai alii a ricliteste da' sacri ea noni , a tuiti ques vescovati ed arci vescovati dei regno dolle me Sicilis , po' quali Sua Maesta sinora non go levadet dritio delia nomina : e a tale esseito tostochό sieno seguite te ratisiche dei presente Concordato , Sua Sanitia sera spedire la Bolla d' indulto.
Maesta manifestera in tempo debito a Sua Sam ita i nominati . assinche a tenore de' canoni si sacciano i necessari processi, ed ottengano la instituesone canonicane' modi e forme inatica te sinora. Prima pero cho 1' a
Biano auuta , non polranno in Verun modo intromettersinet regi me, o sia non 'ammini StraZione dei Ie rispestive Chi se , alle quali sono nominati. ART. 20. Gli arcivescovi ed i vescovi saranno alla presen Ea di Sua Maesia it giuramento di sedulia , espresso Colle seguenti parole et D gitiro e Prometto sopra i santi eoangeli obbediem xa e se Ita alia reale Maesta. Parimente prometto , che
ca tranquillus. E se , tanto nella mia diocesi , che ab Irove , saρrb che alcuna cosa si traiti tu danno deuo Stato , lo manifestero a Stia Maesta. ART. 3o. Quanto agit altri oggetti ecclesiastici, do quali nou e stata salta IalenZioiae ne' presenti articoli , leCose Saraiano regolate a lenore dolia vegliante disciplinadulla Chiesa : e sopravvenei do qualche dissicotta, it Santo Padre , o Sua Maesta si riservano di concertarsi Da loro. Λ nT. 31. 1l presente Concordato E sostituito a tutis te leggi, ordinagio ui e decreti emanati sinora nel regno delle Due Sicilio soli ra materie di religione. ART. 32. Esse tutosi rappresentato a Sua Santita per
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parte della Maesia Sua, ehe , attese te attuali necessita delio chime dei regno di qu1 det Faro , e gli essetti prodotu dati' inimica invasione, la convenZione dei r74r non δ pili sufficiente a provvedere a' mali che richieta no vn indispensabile riparo 3 e che altrosi ita parto de domini di la dat Faro, clis la convenZiouo suddelta non abbraccio , ε pure bisognosa di provvidenae ; e che d'al-ironde essendosi de' domini di qua o di ta det Fato salto
ora un regno solo, conviene fissaro una regola uniforme,
da osservarei eguai mente nulla chiess di amendue i. sud-detu domini ; resta convenuto , che it presente Conco dato is sostituito at Precedente. ART. 33. Ognuna dolis alte Parii contra si prometto in suo nome , ed in queli se des suoi successori , di osservare esattamento tutio cio che si h convenuis iii quos tiarticoli. ARr. 34. Lo ratii sicho dei presento Concordato sa-ranno eambiate ita Roma , non olire lo spagio di quindici glorni dalia data dei presente. ART. 35. Seguita la ratifica des presente Concordato, si commettera Ι' esecuetione det medesimo a duo scellissimi soggelli , uno da nominaret da Sua Sautila , o I' altrodalia Maesta Sua , i qua It saranno muniti talle rispeltivo Parti contraenti delis opportune secolla. In sede di cho i suddetti Plenipotenxiari hanno So toseritin il presente Coacordato , o vi hanno apposto iloro sigilli
