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re, a restitui rio, e si conservera a nonae delia sua assai grande Persona. Non lici auro da aggiungere: con premura aspello la conferma delii regolamenti, ed in olire tuiti quelli stabilimenti, che penseri la nix Padron anga, e con la mi a testa per terra bacio te mani alia sua Grandea Ea, e mi segno di questa mani era:
Aad ethum et Ch bir, per la Dio gragia, servo di Abrahim ben Aalbi, mio Mulei, e grande Padrone . Ιmedina di Bal irinu li 8. det meis di Ausali 216. di Maometto nu stro grande Prose a. NEI giorno i I. dei mese di Rabiaikem 2I . abbiamo riseυuto uua lettera dei nos, o Mulei, e padrone , mandaraci cov la b rcy, che avebamo spedito in Susa , che diceυa ces, pAAdethum et Ch bir, la grande Persona dei tuo Μulei, e Padrone ti tocca la testa, ti saluta assai, e r dice la mi a gr inde Padronan Za, che ha rice vitio la carinta, segnata col giorno delii 8. det mese di Ausali ai S, ed in est a ha trovato li 're-golamenti, che avexe pςnsato di faie; onde la mi a Grandea a ti fa la fragia di dir-ti cos :La Granderga di Abrahim ben Aalbi, pimi fa tremare tuiti ii popoli, ordina, cheia gente Siciliana, e da qualunque altra, ito, che d alia mi a grandissima Persona vi ei Dunque la GrandeZZa di Abrahim ben Aaltate in Sicilia, vi comanda di ubbidire ccche pronunata la sua grandissima Person Primo . T A grande Persona dei Μulei til la comanda, o A ad ethum et Clibir,
che tutio quello, che si lara in Sicilia cosidi bucino, che di tristo, lo dourat avulsareat tuo Padrone Mulei; e se la tua Persona non obbediri questo comando, subito laGrande ZZa dei tuo Ρadrone Μulei ti to iera it governo della Sicilia, e ii fara tra portare in Hairuan, per rice vere quel gastigo, che meriter, la tua Persona, comerionio dis obbediente at tuo Padrone , e Mulei. Secondo. La GrandeZZa dei tuo Mulei, e Padrone ti comanda, o A ad elkum et Ch bir, di dare a quella gente tanto ri stra, che Siciliana, la quale si tr astrop-pia, e sene a salute per averci prestato ilsuo servietio nel f ire te nostre conquisie , una porZione di terra in eguale quantita, langa che vi sia differen ea tra quella PQ-
Terno. La mi a suprema Persona ti co- manda, o Aadet hum et Ch bir, di concedere tanta terra ad ognuno di quella gente stroppia, quanta pub girarne uia uomo,
camminando a piedi con passo giusto seneta Correre, per lo spagio di ues ora in tondo 1ὶ, con robbligo di dare alia tua valo- rosa Persona due carichi da cavallo di flumento , e due carichi da cavallo di orgo in
ogni anno ne i me se di Allul; e chi non
ri, fel me set te circa di terra per cia schedu-r la Dio gragia, Μulet, che con te sue a1 si debba os servare dati a gente nostra, e dat he venga ad abitare in Sicilia, tutio quele ad essere comandato, perche si a obbedito. bi Mulei, e Padrone di tuiti voi, che ab in ta faccia per terra a ciuelli Regolamenti , sera pronio a dare quel frumento ed orgonei me se di Allul, la in a Grandeaga ti dice di cacciario dat p ,ssesso di quella te
rδ , che D avrai dato, e la darat a qualuche altra persona di tuo placere . uesto pagamento dovra comiticiare net me di Allul 118., e quel frumento, ed OP4olo dour anno portare in quel luoso, dou destinera la tua Persona . t uario . La grande Persona det D ulei ticomanda, o Aad ethum et Ch bir , di asse-gnare a quella gente nostra, cli' ἡ 'in salute, sania terra, quanta pubgirariae into do un uomo camminando a pi edi sene a correre per me Agora, e Io stesso dovraiticare colla gente Siciliana, che ti ha ter vito, e ti sta servendo; e quelsa gente tanto nostra , che Siciliana si a obbligata darii quattro carichi da cavallo di frumento Ogni anno , net mese di Allul. Di piadovrai obbligaria a mante nere hin ca Uallo , o giumenta per turto panno sem pre proi ro , per quando la tua Persona lo Picercte ra, e chi non obbedi 1 a questo comando,dovrai privatio di quella terra, che li avrai dato. Quinto. La Grander ga dei Μulei comanda a tutia quella gente, che aVra riceVuto quella me Zgoia di terra da Radeli uinei Ch bir con robbligo di mantenere un ca
vallo , o giumenta, quando Aadel kum el
no; e ii pagamento Zi due carichi da cavalis
io, calcolandosilaim erga lalma perseca vallo, come e Costume , viene a coriis ponderes alta
mi sura di una salma in grano, e di una sab
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Chbit rordineta, di presentarsi innanZi alui, o pure di andare, ove te imporr, conil cavallo, o giumenta. Chi non obbedir, a quel comando, sar, da Aadel kum et Clibir privato delia terra data, e lo gasiiu
Seso. La grande Padronanga dei Μuleici comanda, o Aadet hum et Ch bir, che aquei Governatori, che manderat ne i luo glii, di cui ii set impadronito sua' ora, oche conquisierat in appreta, tu debba dare tanta terra, quanta se ne piab girare in tondo per ii tempo di 4. ore di cam minoda un uomo, con obbligare classeuno diquei GoVernatori, a do verti dare in Ogni anno net me se di Ailui venti carichi da cavallo di frumento. Per Ogni cento alberidi ubivi grandi qtiat tro carichi da cavallodi otio, con robbligo in olire di manteirere Io. cavalli, o giumente, e tenerii sem-
pre pronii a richi es la delia tua Persona. Se alc uno di essi manchera ad obbedire a questo comando, che ita dato la mi a grande PadronanZa, lo dourai levare da Go-Vernatore, e d avrai cacciario dat possessiodi, tu ita la terra, che gli avrai dato. Settimo. It tuo Μulei, e Padrone co-
stimet a me glio la tua Persona; e dourai far abitare quei tre uomini in quelle tre Citta secondo te circostange, in cui ti tio-verat; perche la mi a Grandeaga ti dat' aut ita di mandarii a fare la loro residen Zaovimque Votia la tua Persona. A quelli treuomini dourai dare tuita quella terra, clieres fera Vuora, quando farai te divisioni a Iutta la gente, con obbligar aenu nodi essia tenere sem pre pronii cinque mila uomini in quella Citi,, dove si troveranno di residenaa. A quella gente douranno dare a
mangiare, meni rechε sera in ripsso, maquando uscira a fare conquiste, la tua Pe sona dourii manteneria iuxta con quellerac- colle , che avrai satio. Ouaυo . La Grandeaga dei Mulei comanda, che tuiti quelli, che possono trava-gliare, illi quali la Persona di Aadet Eumel Chbir avra dato la terra, se quando litoro ris peltivi Governatori li a V viseranno, per andare a fare delle conquiste coi lororis peltivi Generali, non obbediranno, Aa
la terra, che si era loro data, e doura far loro lagitare la testa, come libelli della grande Padronanga dei Mulei. Nono. La GrandeZZa dei Mulei comanda, che tuiti li Governatori, che si trovanonella parte delia Citta di Zanklah , devo nostare soggetti ad Aausim an ben Multam med. quei Governatori, che si trovano nella parte delia Citta di Gi argenta, devotio staresoggetti a LIuliam med ben Aabd Allat, quelli altri Go vernatori, che si tro vano dalla parte delia Citta di Geluna, devo-
tulti questi Governatori douranno tenerequella gente di guaria igione in quel iusgo, doue go verne ranno, secondo li coismandi, che ad essi dara it loro ri et livo
Decimo. La Grande ZZa dei Μulei co- manda ad Aadellium et Ch bir, che sequal-che Go vernatore non obbedita at suo risu peltivo Generale, la Valoiosa Persona di Aadel kum et Ch bir, subito che avr, noti-hia della dis obbedienga, doura fargit levare la testa , e turta quella terra,iche gliavela data, la doura togliere at suoi fi
gli αὶ, ii quali res eranno poveri seneta
Undecimo. La grande Persona dei Μulei iti comanda, o A ad el kum et Chbir, che se alciano della gente nostra rapira qual-che donna per servii si di essa con violen-ga, se sarii donna delle nostre, la tua Pe sona doura fare levare la testa a queli' uomo; se perb sarti donna : Siciliana, suaque truomo abbiuciato vivo; e cogi atri n- contro sarai, se qualche Siciliano prendera qualche donna delia nostra gente, doura essere bruciato vivo se avia usata violen-za; ma se si fara Misit mauo per quella s la Volta non do vi ai dat gli gastigo. Se it Siciliano sera violen Za a qualche donna Siciliana, dourai farto gastigare, come ii di-ha it suo Paroco . Duodecimo. La grande Persona dei Mulei ti comanda, o A ad ethum et Clibit, didare liberta a turta quella gente, a cui latua Persona avra dato terra, che posiano fabblicare o vn Castello, o una Torre, et ut te queli attre case, che vorranno fare inquella terra, che avrai loro data, con r
Decimolen . La Grande geta dei Muleida liberta a tui te quelle persone , chea Vran no avulo la loro porgione di terra, divenderia, purchὶ prima ne abbiano ii permesia
so 1 In questi tempi si costitui scono tre divisioni solio tre Generali. 44ando pol si ac- qui sta tu ita la Sicilia si ve dρ divisa in sei
Emirati, a cui tuiti li Go vernatori delle risse petiive divisioni devono restare soggetti. La terra data ai GOvernatori colla mi iasura di quatir 'ore di cam mino, che sono do- dici mi glia, restava in proprieta, e si trasem et leva at successori, a diisse reneta delle terra asse gnate at Capi di Provincia .
moverct la popolagione, e coitura delle terre, e riuscita mirabit mente questa operagione in Sicilia, accadendo riscontrare in appre in quanto si a abbon dante la raccolla de' gra ni , e come si a moltiplicata la popola Zione.
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se dat loro Generale, e non dat loro ri L
pertivo GOVernatore. Decimoquarto. La Suprema GrandeZZadet Mulei comanda, che quando si fata laserit tura delia venditione, si debba fare colla condi Zione di continuare a pagare in
ogni anno net me se di Ailui quella impositi ope , che sara stabilita sopra di quella
terra; e se non paghera, chi avra comprato quella quantita di terra, la perdera perchε la Persona di Aa delicum et Clibit locaccerὶ dat possesso di essa, e ne fara numva concessione a chiunque vorta la sua va- lorosa Persona.
Decimo uint ρ. La Grandeaga dei Mulei comanda a diatii li Governatori, e Ladi, che debbano stare avvertiti, quando sanno te divisioni delle tetae, che non si devet occare quella terra, di cui si trova in possesso la gente Siciliana. Decimo esto. Comanda la grande Persona dei Mulet, che non si debba fare per ora alcuna imposiZione alia gente Sicilia. na, per te terre, delle quali si trovano in posses ; ma quando passeranno at cuni an
a pagare, come sera obbligara quella gente, a cui avra daro la terra, giusta laquantita , che hanno' e per Ogni centinato
gare come ha obbligato quella gente, cheavra avulo la terra da Aad ethum et Ch bir. Tullo cib pol, che tocchera loro pagare in Ogni anno, douranno consegnario ai l ro Governatori ris peltivi; e a chi di quella gente non paghera, A ad ethum et Chbit gli Dry sequestrare la terra per Un anno,
e gli sera pagare ii doppio: giacche a quella gente la grande Persona dei Μulei non pubfare rogliere la terra, perche non gliel' hadato la Persona di Aadel kum et Clibir, ma sera, che essi pagassero ii doppio; equesta E la sola pena, che si doura loro
dare νDeciminei timo. Il Mulei comanda, cheelii ardisse tanto dei Generali, che dei Go- vernatori fare danaro nuovo col nome delΜulei, o tot nome di Aadel kum et Ch bir, o con qualche altro nome, subito si a levato dat suo governo; se sese qualch e Generale, olire che sara privato detrimpie-go, doura tosto A ad ethum et Clibir mandario at Mulei per dargii ii gastigo, chemeritera ; se fosse Governatore, Aadet humel Chbir gli sera levare la testa ; perchὴ ildanaro nuovo, che si sara in Sicilia, lo
1 Il eoniare moneta E rico nosci ut a come
set Il jus gladii, o pena dei sangue si concede at Capo delia Provincia ; alii Go vernatori sub alterni si accorda modicam coercitionem: la stella mi sora si ad alto, quando i possessori furcino falli Go vernatori.
e doura facto contare eoi suo valoroso
a condan nare a morte alcuna persona sidella gente nostra, che della Siciliana ; 1,
che se alcuno commettera qualche delitto , ii Governatore doura meiterio in carcere ,
e doria fare scri vere dat Uad 1 il de littoeommesta con li testimon j. Il Go vernatore pol doura rimetiere tui te te scrit ture falle dat Κidi at suo ris peltivo Generale, ed ii Κadi dei Generale dira cib, che sidovia fare di quella persona, che avra fat-to ii de littor e se ii Governatore dar1qualch e gastigo senZa che avesse r ordine dei Generale, o pure mettera qualche persona in carcere senga de litto, sar, levatodi Governatore, e quel gastigo, che avra dato ad altri, sera dato a tui, ed al sun cadi, se si tro vela, che egli abbia scrittala sentenda .
Decimonono. Il Μulei comanda, che se Aaus man ben Multam med , Multam med benAabd Allati, e Musa ben Aali non daranno conto, e sod diffagione di tutio cib, che etsi faranno, e di quello, che farannoli Go vernatori ad egi soggetti, alia Persona di Aadel kum et Ch bir, egit subito do-vra toglier loro di in ano ii comando, emandarii at Mulei, come gente di obhe
Ventesimo. La Grande aga dei Mulei c manda, che se ii Kadi di tui te te Citia , e di tuiti si Castali soggetti a et Clibir non faranno la giusti Zia, come comanda it no stro Proseta Maometto, subito Aa dethum
et Clibis ii leuera di Kadi , ed olire ches aranno gastigati, restet anno proibiti di e-sercitare in appresib rimpi ego di Nadi.
Vente Fris . Il Μulei comanda, cheseli Eseni, come capi di Moschea, non sta-ranno attenti a fare Ostervare la nostra Religione , che si ritro va ne li' Alcorano delnostro Proset a Maometto, subito A ad et hum
vra gastigare. mentesimosecondo. La grande Persona delΜulei comanda, che se alcuno non ossevera la Religione, come H in segna ii n8stro Proseta Μaometto , Aadethum et Clibiddeve conceder facolia a tuiti li Eschi disare dare ai rei quei gastighi, che dice lanostra legge. Ventesimoterato. Il*Mulei comanda, chesi debbano laseiare thirti li Siciliani nella loro religione, senZa obbligarii a mutare la
tutio riseri re at Generali, e li Generali al G- mandante supremo, ni ostra la unita det go- verno pressis ian Magistrato supremo, che potvedremo stabilito in un Consi glio per tuanen tes in Paletino: sistem a ch fu copiato dat RctRhqgi ρri a sod dis faetisne des 'sudditi, come numta Noyairo.
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loro religione per forZa. 'motiusquarto. La grande Persona delMulei comanda, che se qualche Siciliano Vorra mutare la sua religione, e vorra prendere la nostra, si dour1 pres ei uale ali'
Eschi, ii quale doura insegnargli te cose della religione, e quindi fario Μ silmano; e dopo che sarii fatio Misit mano, i Eschidoura dassili a mangiare per tre giorni; se sata po vero doura implegario ove possiguadad agnare it pane , se non avra casa propria si tela procurer .i, e dat agi tela persem pre .
mutesinoquinto. La grande Persona delMulei comanda ad Aadet hum et Clibit diobbligare tuiti si abitanti di tui te te Cit ta, e Calati s oggetti alia sua valorosa Persona , perchε diano alli loro ris petii vi Esechi come segue: ci Οε li padroni di ima casa la quarta parte di uti carico da cavallodi sic intento Iὶ in Ogni anno pel me sedi Allul; li padroni di otio buoi, o Vacche,
che servono per arare la loro terra, a d vere dare in Ogni anno ne i messe di Allulun carico da cavallo di frumento, e due
carichi da cavallo di pagli a ; chi ne liene
quattro o due, doura pasare meZZo caricoda cavallo di frumento, ed uir carico da
me, che gli avra sequestrato . Ventesina esto. La grandeleta dei Μulet comanda, che colui, che non possiele casa , ma E padrone di buoi, e Vacche, coale quali coitiva la terra , doura pagare e-guat mente come sono ne i 'obbligo di pagare coloro, i quali posse dono buoi e vaechedi fatica . Chi non ha casa, e nε pure buoi e vacche, doura travagliare uti glorno in ogni messe, 1) ove lo destinera a faticare ii suo Governatore, senZa poter per cibri cercare alc una paga; ed ii Governatoredoura dare conto at suo ri et livo Generale dei travaglio , che avra es atto da quella gente, la quale avra fatio ii suo glor-no di fatica; acci occhε ii Generale obbligasse in Governatore a pagare quel gloriaOal me se di travaglio, che avra es atro daquella gente, e pol ii Generale ne desse conto ad Aalethum et Clibir. Veutesimoseu O. Il Mulei comanda, chet ut te quelle persone, che hanno buoi, ovacche, che non Ie implegano at Iravasio , ma te nutriscono per farti macellare,
Venistiustitaυo. La grande Persona dei Malei comanda, che tui te quelle persone, che pn kJeranno cento pecore, O montΟ-ni, debbano pagare in Ogni anno ne i me-
se di Ailui air Eselii hin me gno carico dacavallo di lana; e a chi non pagher 1, l' Eselii doura pigliar te pecore, e i montoni, e tenerii presso di se per un anno, eil frutto di quel tempo sara appropriato ait 'Eschi. Venisu novo. Ιl Μulei comanda, che, quando gli Eschi xvranno fallo it lorora collo, debbano portarii dat i petii vi loro
Governatori, e presentare a quelli la nota di tuite te persone, che avranno pagatogiusta it loro do vere, e debbano consegnare la meta dei raccollo, che avranno fatro, e la consegnaZione doura farsi al Go- vernatore in presen Za dei'K1dὶ, e la restante meta servira per lo sollent amento
re ima carta alli Eschi, in cui doura consess ire ii Go vernatore di avere vicevuloquella quantita di cose dat suo Eselii; ela carta doura essere segnata tanto Col no- me dei Go vernatore, quanto col nome delΚad 1; e se non esiegui ranno questo coman.
do, perdet anno i loro impleghi. Tremesinoprimo. La grande Padron anaad et Mulei comanda, che quando i Gouernatori avranno compita r erigione , debba no conservare ii tuit', e da ne conto alloro ris et livo Generale, et ii Generale do ur1 dare conto alla valoiosa Persona di
da, che tuite 'velle lane, che li Eschiraccoglieranno da quella nie ,:che possie de pecore, e montoni, debbano Consegna si at rispertivo Governarore; e li Governatori e Ketdὶ davi anno fare la carta, in cui si consessera avere aut ita consegnata la lana : e li Governatori pol douranno dare conto di quella quantita di lana , che avranno rice vulo, at loro Generale . Treuis oler es. La Grandegga dei Mulei comanda, che quanto li Generali avranno ricevulo la nota dat Govematori a loro soggetti di tui te te esagioni gia Dite , tanto dalr Eschi, quanto da tutia quella sente, che ha obbligo di pagare, debbanos i Si prove de al sostentamento delle perinsons di religione seneta a Tegnare loro terre. α Coloro, che non sono possessori, contribui ranno una gior nata at me se di fati ea ;quεsto e simile ali' angaria. La differeneta e , che qui it faticator E rieava it sollentamento , quando che li angari doue vatio sol enetsi a proprie spe .s 3 Si e sentano dati a contributione quei possest ori di vaeche, e buoi, che It allevano per macello, e per dare fruito: soris ch scio e stato ordinato per non fare mancare laspecie.
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subito li Cenerali mindare una nota dilutio cib, che li Governatori avranno elatio, e che terranno conservato in loro potere, alia persona di Aad ethum et Clibir, acci occhh, avendo sorto rocchio quella nota, possa mandare gli ordini ai Generali intorno a quello, che si do vi a fare di tut-to cib, che sar. riposto presso li Govern tori ad essi sotaetii; e se alc uno des Generali manchera di darne ravulso ad Aad ethum et Clibir, subito perderarinapi ego di Generale.
ga dei Mulei comanda, che tutia la gente Siciliana non si a obbligata a pagare Ricuna cosa alli nostri Eschi, ma sita obbligata pogare alli suoi Parochi.; ed ogni P roco do-vra consegnare la meta di rutte quelle co- , che avia rice Vulo, at Go vernatore; est non consegnera tutio esset tamente, it Go-
vernatore to levera dalia sua Chiela. Trentesimo quinto . La grande Persona delΜulei comanda, che tu ita la gente Siciliana, se non Vive ita come insegna Ia sua
legge, it suo Paroco la piab far galligaredalli nostri Κadi, se condo la legge, cheli anno li Parochi nella loro religione, e seli Parochi non terranno cura di cio, saranno levati dat i loro Clites a. Trentesimos sio . Il Mulei comanda, cheli Pamelii della gente Siciliana non deb-bano mali rati re quei Siciliani, che vo-gliano farsi Misi limani; perci E se mali rat-teranno quella gente, to stesta matri atramento doura farsi alii Parochi, e si douranno levare dalia loro Chiesa. Trentesimos itimo. II Mulei coman a, riguardo a tui te te Citta, e Casali stagetti alia persona di Aadet hum et Cilbir, cheli Governatori, i quali anderanno in alcu-no di quelli luoghi, se condo che ordinerala valorosa Persona di Aadet hum et Clibir, la prima cosa, che douranno fare in queiluoghi, a governare i quali saranno destinati, sata di curare, che si cbstruisse una Moschea la piu bella che si a possibile; echi cib non adem pira, quando sera a no-tigia di Aadellium et Clibir, doura leva gli la carica di Governatore . Trentesimoitavo . La grande Persona delMulei comanda, che quando saranno glacostruite te Moschee, tuiti gli Eschi deb-hano in Ogni glorino insegnare ai figliuoli lecose delia nostra religione, e due volte laseit limana gli Eschi debbano chlamare ii nostri uomini per i struisti nelle cosse deli' Alcorano, ed in cib, che ci insigna ii nostro Proset a Maometto; perchh vivano comepres rive la nostra legger e se qualche Eschitras curer di es eguire questo comando, subito Aadellium et Chbir doura levario dat limpi ego di Eschi, e doura cacciario comec 1 Le Chiela de' Greci si diano at Sicilia
uomo, che non ε bu Ono a nulla . Trentesinovono. Il Mulei comanda aqAad ethum et Ch bir, che tui te quelle Chie se, che sono della gente Siciliana, non ledesbba far levare, ina debba lasci alle per non dis gustare quella gente; ma le Chie sedella gente Greca doura darie ai Siciliani, o fare di esse quello, che placera ad Ax-
varant sinio. It Mulei comanda, chese at una persona delia nostra gente sala qualcho cartiva agione, o qualche ingluria inelle Chi esse de' Stelliani, subito se ledebba dare lo stesib gastigo, che si dareb-be a uia Siciliano, che os asse fare una cat-tiva aZione, o una insiuria nelle nostre Moschee sua; ante Frimo. La grande Persona dei Mulei comanda, che tui te quelle casegrandi, entro alle quali sono quelle donne Monache, che stanno sem pre chiu se a pregare Dio, si debbano conservare; ea chiunque te molestera tanto delia nostra gente,
quanto della gente Siciliana, subito che Venga a notigia di Aad ethum et Ch bir, debs a questi far levare la testa, perch Equelle semine itanno sem pre chiuse, e non danno fistidio ad alcuno.Quarantesimo condo. I a Grande Zeta delMulei comanda, che quelle case grandi, entro alle quali abitano gli Eremiti Μ
naci, si debbano conservare, perche tu traquella gente non da fastidio a nessu no; essi Vanno a raccogliere la caritii, se la rnan-Si Πo, e pregatio Dio; e percio a chiunque sera loro qualche insitiria, subito Aa-dellium et Ch bir dar i quel gastigo, chedarebbe a ian Siciliano, che sacesse qualcheingiuria alli nostri Suali.
u irantesimoter . Il Mulei comanda, che Aadel kum et Ch bir debba obbligare lagente Siciliana a cominciare a pagare la lo-m imposiai Cne due anni dopo, che avra principiato a pagate quella gente, a cui Aad ethum et Ch bir avra dato la terra. Quarantesimoquarto . La grande Persona dei Μulei comanda , che quando tali mo vo glia vendere la sua porgione di terra, pre vio it permesso dei Generale, si deliba fare la vendita avanti dei adi, e deli Eschi; e lo strumento, in cui sara stritta la vendita , debba essere autori ZZato non solo coln me delΚad 1, ma ancora con 'uello deli Eschi; e se la vendita non sera fatia diquesta mani era, sara n talia, e non avraal cuia effetto, ed ii compratore perdera ilsuo denaro. suarantes his tinto . Il Mulei comanda, che la gente Siciliana, che non abbia avu-
non a Vra prestato at cuia servigio, volendo
, o Medo Mala terra , che la Chies a dei Groco Arci vesco vo di Paternio era stata a luit Olta, e convertita in Moschea.
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comprare qxialche porZione di terra da quelle persone, che non ne hanno avulo da Audet hum et Clabir, possano compraria, . la vendita si debba fare come si E detio.Quarantesimo fesso. I a Glande ZZa dei Μulei comanda, che rutti liGOvernatori, che 'liano vendere ia loro porgione di terra, possano venderia, ma prima delia vendita Converra che ottengano ii permesso da Aa-
dethum et Ch bir, e non dalli loro rispertivi Generali; e a chi fara it contrario sidour1 rogliere quella terra, che gli avrad:ita Aad ethum et Ch bir , seneta pagargit il
uarantesim et timo. Il Mulei comanda, che quella gente Siciliana, che Dr1 padrona di quattro ore di terra, I, per quanto pub girare uno uomo in tondo, Uolendola Vendere, converra, che ne prendati pei me sta da Aa lethum et Cilbir: se non obbedira, Aa deli uni et Clibit non doura privaria di quella terra, ma la vendita sari nulla . Quarantesimotta O. La grande Persona dei Μulei comanda, che tuiti li Generali, Che avranno avulo data da Aad ethum et Clibir tu ita quella teria, che sara restata v uota dopo fati a la divisione da Aadet Lum et Ch bir a tutia la gente, questi tali Generali non possano venderia, ma s lamente possano goderne mentre che sono in vita : morendo perb qualche Generale,
la Grande aga dei Mulei comanda ad Aadel-kum et Ch bir di dare alli figli, che avra
lasciato it Generale morio, tanta terra, quanta ne avr1 dato alii Governatori conuia 'ora di piu, coli obbligo di pagare so-sra quella terra dieci volte di piu diquello, che paga la gente, che ha avtatonae Egora di terra, e con il pes o di mari--- tenere dieci cavalli, o giumente, e tener- si sem pre pronii a richi est a della valorosa
varantesimo tono. La Grande Zga dei Malei comanda, che se ii Generiali vor-xanno sciegliere quelle cinque ore di terra,che dovranno restare at loro figli, di tut-ra quella terra, che godono, mentre sono in Vita, la valorosa Ρersona di Aadet humel Ch hir doura loro conceder cib: se vor-ranno plantare alberi, fare glardini, castelli, torri, e case dentro di quella terra,che doura restare at loro figli, Aadellium
et Clibit doura darne it permesso, per chein questo modo ii Generali beneficheranno
To in V. i) Li grandi pori mori, quando ungi sono Lare aliena Eioni delle loro terre, debbano ot- tbnere it permessio dat Supremo Coivandant s. α uel che qui si stabilisco riguardo al-Ia terra a me gnata at Generali , pili solio, presso a poco, si ad alta alia terra data at Co- mandante Supremo Emir Clibit: quelli solone pomo no rite nere in proprieta quanto cor risponds alla mi sura di cinque ore, che saratra imissibile ai figli, questo perci nulla puci de-
quella terra, che doui restare at loro Cinquantesimo. La grande/Ρersona delMulei comanda, che la valorosa Persona di Aad ethum et Ch bir possa prendere tut-ta quella terra, che Voglia, tui te quelle
Citta, Castali, che voglia; non gli si a le- cito perb venderit , ma solamente postagoderne menti e che vive; e quando morira, non possTi lasciare a' suoi sisti rei ra, ne castelli, ne torri, ne case in Sicitia, ma quello, che vorra lasciare siuoi figli, doura lasciario in Κairtian. Cinquantesii primo. La Grandegga delΜulei comanda ad Aad ethum et Ch bir, che quando la gente, che Voglia venderela terra, che aura, ricercheia it permessiodi Aadellium et Clibir, ii det to Aadel-kum et Clibit debba informarii riguardo aquella gente , che V uole vendere la terra , per quale ragione voglia venderia , sesia per riti rarii a Telesin, o in Κairtian; perchε in questo caso A ad ethum et Clibi rdovra darie it permesso: ma se vocili venderia per andare ad abitare in qualche altra parte dei mondo, non te do vita acco dare la licenZa : se vorranno venderia per mangi arsi ii pregeto, non si doura dare ilpermesso di vendere: che se vorranno fare vendita per comprare altra terra in altra parte della Sicilia, aliora A ad ethum e IChbir doura dare it permesso, perchὸ inquesto modo li figli non restet anno poveri
to la Grande aga dei Μulei ad Aadet humel Chbir , lo stesso Aadet uni et Ch biedovra dario at Generali, acci occhi riguam do a quella gente, cli' ε in obbligo di prendere da eff1 il permesso, offervino gliordini dati dat Mulei ad Aadet hum et
Clibir, dovendo questa legge comprendere ruit a la gente , che abita in Sici- Cinquante Vecondo. La grande Pei na dei Mulei comanda, che tui te quelle
persone, che Vori anno vendere la loro terra , previo it permesso di Aadet hum et Ch bir, quando si vende, debba it compratore pagare ad Aad ethum et Clibit quello , che produce quella terra ita tan anno ); se sat anno alberi di qualunque
specie, doura pure pagare ii stulto, cheproducono quegii alberi in un anno: e co- si doura farsi Ogni volta, che si sera vendita di qualunque terra, alberi, Case, C E e stel-gli stabili lasciare ai figli. 3 si stabili e , che i pomessori debbano
emers incoli. Ne' tempi posteriori perli Dudi concessi si ve de usata la condietione dummodo si incola Regni. 4ὶ Cio, che si paga at pa drone diretio per Ia tras laetion o di dominio de 'fondi censiti, premo i lsgali si chiam a Laudem se . Nelle vendite s' introduTe per li laudi in Stellia Ia decima, che importa due annualit .
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stelli, e torri. Che se si vendessero centovolte ii ste M luogi, ait retiante volt e d vranno pagare Io steG, come nella prima vendita. Oade Aa dethum et Clibi edoura comunicare ordine alli Generali , per curar ne diligente mente tr esecuetione; e se non obbediranno, la grande Persona dei Μulei da rautorita ad Aadel-xum et Clibit di galligarii come Vorra. Cinquantesimo ereo. II Mulei comanda ,
che se la gente, che abita in Sicilia, ven-desse la terra, che avra assegnata, o altrituralii senaa permeta, non solo la vendita sar nulla, ma Aadel kum et Clibir lesera sequestrare la terra, e li luoghi, edoura per se esgere cid , che si producein quella terra, e lutatii per due anni, epol restituita la terra a chi r avra com- prata , perchὶ la GrandeZZa dei Μulei e manda di non riteneria per sempta.
OUesti Regolamenti dunque, che ha satio la grande Persona dei Mulei con ratulasti Dio, e Maometto nostro Proseta, alii quali rende sem pre graZie, e con lasaccia per terra sem pre dice, sia ringraelato ii nome di Dio, e di Maometto nostro Proset , mandato da Dio in questo mondo per insegnare la letae, che ha dato Dioalla gente di questo mondo; si dour anno da tuiti gli abitatori della Sicilia con la loro faccia per terra, cominciando da Aadet hum et Ch bir sino alla piu piceola creaturalatiante, obbedire; percha chi non obbe dira a quanto in essi si comanda relativamente alia Persona, che saxa, ricevera quel gastigo ordinato dati a Grande2ga dei Μulei nelli Regolamenti. Dunquq il Μulei si sottostrive di questa mani erat Abrahim hen Aalbi, per la Dio graetia, Mulei di Tunes, Constantina, Telesin, este ilia. Inaedina di Κairuan ii 26. det me se di Ailut 215. di Maometto nostio Proset mandato da Dio in questo mondo Dunque, o Aadel kum et Clibir, la grande Persona dei tuo Padrone Mulei ii dice, ebe ha consermato quanto hai pensato tu, e quelli uomini di giudietio, che hai chlamato, e adoperato per alutarii nelli consigit. La mia grande Ρadronanga ha aggiunto qualche altra cosse di piu. La mia grando Persona ii dice, che tutio cib, che tu hais:ritto, e stato parto della mente di uti uomo grande assai; e la mi a Grande ZEa si Erat legrata, chς tra la gente da te comandata, siansi incontra te molle persone di giudietio, te quali ii hanno assistito quando ii set posto a ristet tere sopra li Regolamenti dasarsi; in modo che certamente la mi a GrandeZZa non avrebbe poluto pensare cosa di me io. La mi a grande Persona ba avulo placere, che la casa, ove abita Ja tua Va lorosa Persona, si/ gia terminata, e che dentro di quella stiasii facendo un grande ΜΘ gaggino d servire per coni arvisi la nuova moneta: onde la grande Persona dei tuo Padione Μulei ii dice, che, posto che non hai ancora fatio la moneta nuOVa, la Gran
degga dei tuo Mulei ti fa la gratia , per dimostrarii quanto ti v uole bene, che nellanuova moneta da bat tersi tu debba metiere queste parole IJ; in una parte si sara cosu
Medina Balisinu Malac Allab Athnienabi et cibis Audet uni AEades uni et cibis, per la pietis di Dio, Signore di Balismu Citta Principale Nel restra parte sarai fare di questa mani era:
Non es Dio se non Id iis , Maometto sostolo di Dio, Audeiaum et Chbir Capari Sicilia.
La grande Persona dei Μulei ii dice, o Aad ethum et Clibir, che la tua valorosa Persona ha pensato assai bene di fare uscire te barche netrannon uovo, e per andare predare qualche cola, e a farti padrone di quelle is te, che son' in torno alia Sicilia La mia grande Padron anga ti ha spedito cin quanta barche, cariche di frumento, edorgo, acci occh non resti sprou villo quando darai frumento, ed. Orgo alia gente, Chedour, seminare. La naia grande Persona ii dice, che coloro, a quali avrai somministrato frumento, o orgo per seminare, dovranno essere obbligati a restituisti quella steiasa quantita di frumento, ed orgo, che la tua valorosa Persona avra dato loro, la quale si doura conservare a nonae delia mi a Grande ZZa, qnando che sia raccolio, e subitone darai avulso alla mi a Padronaneta. La mia grande Persona ta comanda, o Aadel kumel
19 Di queste Medaglio ne inseri una aln. III. nella sua raecolla Filippo Paruta , chemelle varie edi Zioni di una lingua , che none di uso . E flata stroppiata tanto, che oggi Adlεr non l'ha rico noscitata. Il P. Pacet 'ave va letto, e ne interpreto te rarole Adel am
at malec mem in Balirmus ; e ne Iro vescio non s puo tergere: noi rabbia mar apportata a principio come la possedia in o. Uedi sopra at f. s. αὶ Sci b, titulus, quo graviores viri, 4e praecipue litteratiores insigniuntur, responden Graecorum Presbytero. Die ioa Gigileti t. iv.
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es Ch bir, che quando li Generali ii manderanno la nota di tutio cio, che egi, ed i Govei natori ad em soggetti hanno riscosso da quella gente, che ha obbligo di pagare, tu debba dat ne conto alia GrandeZZa mi a colla distinZione delle cose, che si sat anno iaccolle, perchὶ pol la mi a grande Persona, avendo presente la nota, dira quello, che se ne doura fare. Tut te quelle barche, che la mi a Grandegga ti ha spedito colfrumento, ed orgo, subito che arri vel anno in Balirmu, te farai scaricare, e te douratri mandare in Susa, dovendo effere ivi pronte at servietio delia mi a GrandeZZa, giacchila tua valorosa Persona ne ha abbastanaa. Imperci occhh tui te quelle barche, che lamia Grande ZZa ti mano con la gente comandata dat me schino Ah sed ben Forat, lehat ritentare, e ti hai rite nuto ancora buona parte delle attre barche, che Dortarono in Sicilia Μuhammed ben Aabd Attali con la gente da tui comandata, ed hai pure rite- nuto molle di quelle barche, che tras portarono in Sicilia Musa ben Aali con la genteda lui comandata, e con tulte quelle donne, che la mi a grande Persona ti hi spediutor onde la mia GrandeZZa fa conto, cho la tua valorosa Persona liene in Sicilia se t- canta barche, con te quali poti ai far trem ire tanti lurihi, perchε poti ai fare delle grandi spedi Aioni per mare. La mi a grande Persona non ti lascia te barche in Sicilia, s he ti hanno portato li frumenti, ed orgi, e non ti ha mandato provvisioni in malasior quantita, per molli moti vir primo perchε la mi a grande Persona sla armando conpremura assai grande in tui te te parti di Telesin, perchε certamen te fra poco temo avra qualche guerra gravissima; giacchε la mi a GrandeZZa ti ha scritto altra volta,ed avulsato, che Balbii era assai ammalato, ed ora mi veniae la noti Zia, che e morto, e si fece Imberadur deli 'Oriente Teonu , figlio di Balbu, e questo uomo ἡ molio
Galoroso. Laonde credo, che certamente vena ad 4 ffilii mi con rutte te sue forae, ela mi a grande Ρersona da uno in altro glorno aspelta quelli ne mici; quindi conviene alia mi a Grande ZZa di tenere tui te te parti di Telesin ben arm te, olire delli preparamenti assai grandi fatii in Κa ruan. La mi a GrandeZga ti dice, o Aa dethum et Glibir, di stare sem pre in guardia per qualche spedigione di barche, che potesse mandare Teo-flu in Sicilia, e percib la mi a grande Persona Vuole, che tu usassii la maggior accorteZZa, ed attenZione, pensando a tutio maturamente in sieme con quella gente di giudi-Zio, che la tua valorosa Persona ha chlamato per assisterii coi loro configit in cib, chedourai fare. Cerca di fortificare bene tuite te parti, ove potrebbero fare sbarco li ne- mici, per impedirneli ' considerando, che Teostu mandera certamente qualche armata in Sicilia contro te nostre armi, e per vendicat si di fletifimu; percio do vrai stare inguardia. I i dice pol la inia grande Persona, che la mi a Grandeat a non ti pub dare pia nessim soccorso ni di gente, nὲ di rmi, nε di provvisioni per ora, prima chenon si Veda dove andranno a plegare te cose; dubitando la mi a GrandeZZa assii di Teo- fu, essendo egit uomo di grande valore, come noi pur troppo ne ah biamo fatio pruo-va, quando su egit spedito dat suo hadre, e la tua valorosa Persona rha sperimentatonelle battagite, che hai fatro con tui in Telesin I); e perci h tanto la mi a GlandeZZa, quanto la tua Valorosa Persona dobbiamo stare pronti, ed in guardia di TeoAu. La mi a Grandeega ti dice, o Aad ethum et Clibir, che non ti manca saggeZZa, tanto piu , che at presente la tua Persona ha molli uomini di giudigio, che ti amillono ne iconsigit da prendere. La mi a grande Persona provb sommo placere, quando tesse ne ita tua carta ii modo, come la tua valorosa Persona ha fatio unire colli loro mariti quelle donne, che dalla mi a Grandeaga furono mandate in Sicilia, e come a quelle ait re, che non hanno trovato si loro spoli , ne abbi satio dare uia altro. La mi a grande Persona ti raccomanda, o Aadet Eum et Clibir, di fare la gius figia con rigore, e far offervare ii Regolamenti; e a chi non obbe disce alla tua Persona, non si deve ris armi aregastigo, anzi si deve severa mente punire. La mi a grande Persona ti raccomanda d 'invigilare, che nessu na persona delia nostra gente olt aggi. ronesi1 delle doniae Siciliane,perchε la tua Persona sa, che la gente ne mica ε stata odiata da1 Siciliam per causa delle donne, e in particρlare Heufimu; onde de vi usare estremo rigore sopra di quest cola, perchὶ non accada quello, ch ὀ accaduto ad Heu fimia, ed alia sua gente, de quali ii Siciliani non hossono sentire ne pure ii nome . La mi a grande Padronan Za non hache cosa disti di pila per ora; la mi a Grande Zeta tocca la tua testa, o Aad ethum et Ch bir, ii saluta assai, e si soscrive la mi a Persona di questa mani erat
a) Si ignorava luesta circo stanta ne ita trebbe credere quella accennata da Novatro, euerra fatia da Μichele Salbo contro Abra- di cui abbiamo fatio mentione nella introdu
him hen Aalbi an Lelesin, Comandata da Teo- Tione .
illo. Qies a cadae prima det ea 7., e si po-
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AD; i . det mese di Sciababan et et . e tornat s ta barca, che si era o ita in Tunes, e ci ha portato una carta mandata dat nostro Mulei, e dic a di que-sa manistra .
AAdethum et Ch bir, la Grande ZZa dei tuo Padrone Mulei, ii tocca la testa, tisaluta assat, e ti dice la mi a grande ΡadronanZa, che ha rice vuto la tua carta data ii di 16. det me se di Canun Alassam 21 ., in cui ha letto la mi a GrandeZ a, ehe li magagaini gia sono terminati. Ora la mi a Padronanga ti dice, e ti comanda ditare di questa mani era I . Primo. Ovrai dare ordine per tu ital I la gente tanto nostra, Chesiciliana, che chiunque voglia vendere ilsuo frumento, ed orgo, per fuori Sicilia, debba portario ne i magaggini, che sono destinati per la conservagione di quei frumenti, ed orgi.
Secondo. Tulli si padroni dei frumenti, ed orgi, che sono conservati ne i magaZgini , potano venderit quando tiovino ilcompratore ; ma la persona, ehe compra, non potra esstrarii dati a Sicilia senga il per messo di Audet hum et Clibir. Ter . Aadet hum et Clibir doura co- minciare a dare it permesta di est carre ilfrumento dat magargini per suori Sicilia dat me se di Giam adilaud sino a tutio it messedi Almoharoan; passato ii quat me se non
doura pili dare licenga. Doura dare ordine a tuiti ii Comandanti, che tutio ilfrumento riposto in quei magaggini si deb-ba dat Generali far milarare, e prenderanno un carico per Ogni dieci carichi, equesto che si h prela, sar i messo in altro
Oario. Aad ethum et Clibit non doura dare it permesso di fare iis cire it frumentonuovo dalla Sicilia, se prima non si a levato tutio it frumento deli anno scorso. Fluto. Non si doura fare ricevere stumento vecchio dentro ii magaggini. Tutti quelli, che non avi anno portato li loro frumenti per tutio it messe di Ailui dentro dei magaggini, non to potranno pluvendere per suori Sicilia, ma lo potranno solamente vendere in Sicilia. Sesto. Tut te quelle persone , che. Compreranno it frumento, ii quale sera conservato ne i magag Zini , per poterio fareu ire dati a Sicilia, dour anno pagare ad A
dethum et Clibir per Ogni dieci carichi due carichi ; e questo si doura pagare in quelgi orno stesso, in cui si mettera it frumento ne i magaggini, e quando se ne sera vendita it compratore doura pagario al padrinne dei frumento. Settimo. Quei frumenti, che s introiteranno per quei due carichi, che si pren- dono sopra ogni dieci carichi di frumento , che deve es rarsi da Sicilia, desono conservarsi in un magaZZino sis parato daquelli, in cui sa conservato r altro stumento, che deve Vender si per suori Sicilia . Ottaso . Qitando Veri 1 l' ultimo glorno det me se di Almoharo an, ii Comandantidovranno fare mi furare tutio it frumento, che si trovera conservato ne i magagaini, do- Vranno e saminare a quali possessori restafrumento in quei magaZZini, e la quantita, che ne appartiene ad rin uno. Qirando sarci fatio cib, Vedi anno che quantita sara cresciuia in queli anno sopi a tutioquel frumento , ch' E stato ric ut O , e conservato in quei magaetaini. Qiuello a umento, e crescenZa, che avra dato it frumento , doura essere tolla da quei maga ZZini, e si doura ri porre net magaZZino, dove sono conservati quei frumenti, che la gente
avr, pagato per il permesso di esti arre istumenti suori di Sicilia.
Turte quelle persone, che porte-ranno it loro frumento per conservario iret magaZZini, qualora si trovasse effer bagnato, lo perderanno, e si acquisiera at Go-Vernatore, o Generale, che avra cura diquei magaZZini ; perche non e giusto, cheabbiamo noi a perdere te crescenae dei frumento quel frumento si acquista at G Vernatori, o Generali, perchε usino la diligenga di badare attentamente a questa
Decimo. Quando quella gente portera isuoi frumenti per conservarii in quei ma- gagaini per pol venderit, ii Generale, o Governatore di quel luogo, dove sono si
magaggini, doura formare una carta soli scri ita col suo nome, e doura darta per cautela a Mella persona, che avra ripostoli suo frumento ne i magaggini. In quella carta ii Generale, o Governatore, doVra notare la quantita di frumento , che avrari posto queli' uomo ne i magaggini per essere
Undecimo. Scorso it me se di Ailui ne Dsuno potra portare piu frumenti her quellanno a conservarii in quei magaZetini, per-chε quel frumento avra poca crescen a. Duadecimo. Tuite quelle. persone , .che conserveranno i loro frumenti per queli' anno , non doVranno pagare niente ad A ad el-kum et Ch bir, ma venulo in nuovo 1accol
xὶ Le larga i struetioni per ii Caricatori ra oggi gior no . de' grani, che in gran parie sussistono anco
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to, e Maelio deli' anno antecedente trovandosi ancora conservato nei magaZZini, quelle persone, clae hanno conservato li frumenti , pagheranno per Ogni dieci carichim carico . Decimoter U. Coloro , che ardit anno
vendere it loro frumento flori dei magaZZini per Pori Sicilia, quando cib si a scoperto, perderanno it loro frumento, ches ara acquis laro alia persona denunZiante . Deciuioquarto. La gente per custodia dei magaZaini doura essere di quella, che han-mo li Generali, o Governatori di quei luo-shi, ove sono ii magag ini. Decimoquinto. Se manchera d* quei ma- gaetaini qualch e poto di frumento , douranno pagario i Generali, o Go vernatori, OVesono ii magaZZini. Decimos lib. Per te fatiche, clae arannoli Generali, o Governatori, e perla Conservagione dei magaegini, e per dare anche qualche paga a quella gente, Che custodisce li magaZZini, si leve contribui reai GoVernatori, o Generali per Ogni die cicarichi di frumento la decima parte di uncarico; ed emi a loro spes e dovi anno fare 1i ripari det magaZZini, e pagare quelle Persone, che custodis cono li magaggini. hielia decima parte di carico per Ogni dieci, si do in pagare uel primo anno, chesar, messo is thuimento nuovonei magaZZini da queli, gente, che avra portato lifrumenti ne is magaZZini. Quando it frumento si fara det secondo anno, e si rendera vecchi , in questo caso li Generali, o Governatori dovi anno effer di nuovo pagari, non da quessa gente, fine avr1 Da- Sato , quando porto it frumento ne i magaZZini , a ragione delia decima parte di uncarico sopi a ogni dieci, ma si somministre-va at Generali, o Governatori quel paga- metuo da Aadellium et Ch bir. D cim et timo. Q uando sarst finito diportat si ii frumento ne i maga ZZini, i Generali, o GoVernatori, che avi anno la cura di quei magaagini, douranno mandare una carta, in cui sia norata rinta quella quatit ita di frumento, che sal a conser Uat ne i magatZini. Dour anno ancne mandare
una carta ad Aadellium et Ch bir, in cui doria essere suillo it nonae di quella persona, che avra riposto ii frumento ne i a a-g ZLini, e quale quantita ne tenga conservata; e questo si deve fare con tu ita lagente; e quelle carte si douranno mandare ad Aalethum et Ch bir. Decimo tam . Qtiando si porteranno lifrumenti per conservat si ne i maga trini ,
primo douranno mettersi in uia magaZZino, ove entra assai sole per a iugarsi
bene; e scorsi pol quattro gloriat, quando gia saranno bene asciuiti, aliora si do-vi anno miserare, e mettere dentro li maga ZZini per conservarii. Dopo che si sa-ra f. rita questa seconda mi sura, it Generale, o Governatore dei luogo clara la carta segnata in riscontro colla quant ira, cheavera riposto qGelruomo, che Voglia conservato it suo flumento per venderio suo-ii Sicilia, e di questa maniel a te cosse an dei anno molio inegito; perch talvolta visi poti ebbe mettere deli 'ac qua senZa potersi
Decim nono. Tutra la gente, che mettera deli orgo a conservare dentro de' ma-gaZZini per venderio per suori Sicilia, inquel giorno flesso, che lo portera , doura
pagare ian carico per Ogni dieci carichi Tullo quello, che si rac cogite ita da quei pagamenti, si do vi a rip rre in uia altro magaZZino; perchὴ te nos re cosse non si do- Vranno mischiare con quelle dei particolari per molli motivi, e principalmente per che quella gente non dica, che noi prendi anno li mi gliori frumenti, ed orgi, e inquel modo nisi uno si poti a lagnare.
Ventesimo. Se Venulo roreo nuovo visia ancora dei ve cchio conservato ne i ma-
gaethini, ii vecchio do vi a pagare uti altro carico per Ogni dieci carichi; pecchh neli'
Veni simoprii . Prima che non si a ven-d tuto tutio l' orgo vecchio per suori Sicilia, non si porra vendere ii nuovo. Ventesimo coudo. Qtraii io si e strae orgo
da Sicilia, bis gna, che preceda it permesso di Aa dethum et Ch bir, e bi signa pagare siqua ogni dieci carichi uia carico, e
Ventesimoieri . Turti quei frumenti, edorgi, che sar anno conser, ali ne i magaZZini per vendet si fluori Sicilia, non si poti anno vendere per consumarii in Sicilia, e percibsi mettono in luogo separato. Veni eo quarao . Scoiso it me se di Alamoliaroan non si dour anno rice vere piu or-gi ne i magaZZini. Ventesimo uinto . Tullo quel frumento ,ed orgo, che si sara elatio in que ira ino pra quei frumenti, ed or Zi, che sit saranno portati ne i magagaini dati a gente, chevoglia venderii per suori Sicilia, e quelelie si sara accii mulato da quella crescen-Za, che avra dato quel frumento ne it 'anno, Aadellium et Ch bir doura sarto vendere per i uori Sicilia , e per lut doura vi- tene Te m eZZo carico per Ogni dieci carichi, e it danaro doviri conservario a nonae della Grandea Za dei Millei. Q iel meZZo ca