Tertia diaecesana synodus bariensis. Habita. Ab illustriss. ac reuerendiss. domino Didaco Sersali eiusdem ecclesiae, & canusinae sedis archiepiscopo, & summi pontificis assistente. Die dominica 18. augusti 1658. ..

발행: 1659년

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분류: 그리스도교

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pra . Fara an eo apririi Testamenti e Codicilli chiu- si essendo pero morti lite statori, per vedere se vi iussero legati pis conforme alle fac olla della Fabrica. Circa lacognitione, di applica ione di detii legatios eruino ii Ieguente ordine videlicet. Delli Legati pii certi seneta peso, e per una volta solo. quali non satanno pagati net termine d1 vn 'Anno dopola morte dei testatore o infra vn'anno dopo la purificatione, delia coditioia non essendo patiato it triennio della morte dei testatore, o vero dulla purificatiore delia conditione, o giorno quando la pia dispositione fusse co-ditio nata a certo tempo, ne applicheranno solamente laquinta parte alla Fabrica, & il restante alii legatarii. maquando sara pastato il triennio ne apphchoano la meta alia Fabrica,t'altra meta alii legataris consorine alia Bolla della se l. inem di Pio V. Applicationis medietatis relictorum no exactorum per triennium sub datum ii. Kalend. Ianuarij. s 6 9 . Anno uario .

3 Llichiarando, cheleli Legati certi saranno c5peso annuo di Messe, Anniuersarii,o altri Diuini Ostic ij, per liquali sussero per cio lasciati beni stabili, o quantita di

denari per conuertire in compra d 'annuo censo,Ο altr:

en trata, applicii eranno i frutti decorsi dat di dejia morte dei testatore a beneficio della Fabrica, lasciando starsermo it capitale,& ii legato per i 'auuenire. 6 I 'illesso osserueranno alli maritaggi di povete Fanciuile lasciate da farsi Ogn 'anno ad albitrio oegi heredi essecutori, o altri. applicando i annale decorie solaniente aIla Fabrica .co me di sopra. - Quanto alii Legati pii incerti per una volta solas applicheranno a beneficio di deita Fabrica, confor v. allis uot priuilegii, inaneli anuui applicii ranno Panitate decorse,c non a empite da gl heredito lamcnte.

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8 Nelli legati antichi procederanno solamente daao. anni in qua non ostanti ii priuilegii, eccerto se susi

ro Iegati, cheliauessero stato permanente, come perco

strvilione di Cappelle,Sepolture,Campane. organi, dialire simili quale ea oculorum is pectatione possoao parere adem piti. &c.9 Nelli Legati,che non eccedono la soma di trε docati da due anni in qua, starauno at giuramento degl'heredi h altri citati, che dichiarino hauerte adempite, e dadieci anni in sta non gli daranno molestia. t o Contro ii poveri, e quelli che vi uouo di proprio sudore 6 altri miserabili persone non procederanno, nc gli daranno molestia alcuna. ii Non pigliaranno at cuna portione di Legati certi spetianti alla Fabrica, se prima non sia con ellatio sodissatio. o eoncordato con gli legatarii per te parti a loro spetianti . ia Quando te parti citate net termine, che non sia meno di tregi orni,m ostreranno sede dei pagamento, o decreto assolutorio di altri Commissarii. non li Larannopagare cosa alcuna, restituendo te loro sedi, decreti, ef critture gratis, e dima dando di nuouo termine se ii deb-bia dare tre altri giorni; ma se la porteranno dopo ch saranno fatii contumaci veri,ctoe dopo che sarannoti citati personat mente, 6 in casa in preseneta di testim nil. non ii faranno pagar altro che te spese cotumaciali . quali Pintendino semplicemente te spese sine perte scrit- ture. Au uertendo che non si citano suori delia Dioces,e quando ii predetii citati in casa fossero vera menteas ti,oltreii termine prefisso nel mandato si prorogara vir altro termine competente da poteristi dare notitia da parenti,reIassandoli notamento della pretensione.

33 Nelle cause neus quali per qualsiuoglia ragion

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s rei conuenini non deuonoesser condennari, ii Cori missarii non possono dare rassolutione se non in cassi, che Iidetti Rei ladimandassero, in talcaso nella causesino alla summa di docati venti,ii Commissarii postano

pertat 'assolutione piglia revn cari tuo, e da venti docatilino a cin quanta due cartini,e da cinquanta sino a qual-fiuoglia summa trecari ini, e non pisi, ancorche te parra

Potessero, e spontanea mente voles sero dare, etiam titulo donationis, vel alio,piti di deita lassa. i Dic hiarando di pili,&ordinando, che trouando, detii Core missarii decreto assolutorio delli predecessori Commi ssarii,no possino traua gliare te parti, ne astringerie a preder'altro decreto, sopra it deito decreto vec-chio,etiam volendo te parti, non possino pigliarcosa ab

cuna.

is Cheli Commissario non possa esicr personas

non da bene, edi qualita bucina,e non processato,bc. dennato,il quale non essendo sacerdote, chesia, o Par-roechiano, o Canonico in Cathedrale, o prima dignita in Collegiata, ii quali possino adoprar'le Censure ne ilicasi permessi de iure, e non d 'altro modo. 16 Chearriuato chesara it Commissario in univo go, doue u uole esercitare t a sua Comissione, debbia far I'istata alia Comunita, cheli nomini trE Dottori, delli quali ne debbia elegere esso uno per consultore, per Vcto dei quale debbia procedere, e non altrimem e. e questo si si accio che ii Commissarii non debbiano aggrauar li popoli,ne saringiustitia. t 7 Non vlaranno in alcun modo censure Ecclesiast che, ne procederanno adessecutione di quelle affigeo

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18 Non saranno compositione a leuna di qualsu 'glia causa spetiante alla Fabrica, ne decreti generali atrVniuersita con prendersi vn tanto per loro, lasciando Iecause in decise in pregiuditio della Fabrica, & legatarij. 19 Non piglia ranno donatiui solio pena di priuatio.

ned'Officio. e di pagare dieci volte attrettanto. ro Nella Banca per alti e pro duitioni, atri,&altres liche, emercedi dei Notato, i Maltro ci' Atti .pigliara laminor Taifa,che si a mulo delia Corte temporale, o spirituale.

a i Portaranno con loro vn libro segliato con I Appro uatione des sigretario. e tigillo della Fabrica, net quale in una parte scriucranno ii denari che giornat

mente faran no in camerare con annotare la nomi, e cO-gnomi de Testatori, e di chi pagha. ii nome dei Notaro rogato dei testamento.& il tempo derogato,e te cause, &loco. facendo ne pol nel principio dei libro vn'indice per alfabeto diderii testatori per piu facilitar. edali altra Ie portioni pagare a legatarii, o vero la causa per la qualeno si e esatto;e voledone l'Vniuersita pictiar copia autetica, la lascirano pigliar gratis, acto ii Commissarii successori non habbinoi procedere nelle me lesime cause.&in fine dei detio libro far anno sotiolari veredalli co-sultori delli luoghi. che esct Commissarii non hanno csat- topiu denari,chequelli,che sono in det to libro .a a Nel fine d 'ogni tre mesi manderanno,O porteranno ii conto dei l'esatto col denaro spetiante a deita Fabrica a loro risico e sp se . e net fine di sei mesi ii restodella loro amni milhratione portando tulte lesertitur con laC ommissione. pagando subito quello che saranno significati debitori sena a replica, O appellatione al-

ticino

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ranno con fedelta,e diligenZa, in uian dola at Tribunale per prouederssi albisogno . et Per gli eseeutorii, che si manderanno per I'esiccutioni de mandati, relassati in vigore di sentesve ,& obli, ghi,per dar minor spesa alle parci, ordiniam o, che quav-do visia Commissario ne i luogo do uesideue e seguli edetto esecutorio,'si mandi ad ello; e quando non vi iusseCommissatio, si mandia quello, che: sara piu vicino, quale non habbia a rice uere pagamento dellegi ornate deli 'acce ,edelsecesso, ne men pretendere det te gloria aled alla data delle ssecutorio , maso Iam et e dei luo go vicino, dodes ara partito,c det tepo, che legitimam ete vi ha- uera vacato. Volendo anco, quando si mandauero piuia uno e secutorio in det to tuo go,6 Prouincia, che si ma-dino adinsolo Commissario,c si diuidino legiornate, e.Viaggi vguat memetratuiti lidebitori, non lis acci a pa-

in ptu dii dieci cartini per giornata, e per ques o tanto irir es in Commissario, Notaro, Caualli, alloggia menti, o quill si uo glia spesa che si facesse , sino alla summa di docati trenta; masse passa deita somma,&il Commisiario vadi in compagnia possa pigit area ragione di cartini dici orto per giorno, equesto tanto per alloggiamento. caualloicopagni,sbirri.& ogni altra cosa come di sopra. as Quanto agratuitae cutorii, chenon si spediscano in virtv di sentenra,consorine ordinanio,che la Tae a noccceda tre docati. se bene sussero otio giorni, o pili, distanti,e la .mma eccedesse mille docati.

ne di sopra detii ordini o capitoli ,6 qua is uoglia d'esso. olire alle nullita de gli alti, e re senione di spese, dantia,& interresse .da pagarsi alii Rei conuoluti, siano detii

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ti .inte, quale sara tenuio segreto, & vn terZo au'esecuto-rc. I ii resto alla Fabrica . edetii Commissam fiano tenuit i tuiti ii di sordini, estorsioni,e fraudi,che li loro mastro d'atti, seruienti, 6 ministri cometieranno, acto non-habbinos usa di euoprirsi sotto ii pro testo dei disetto aru

2 rite Commissioni che per rauuenire si spe ditanno si debbia inseri reii tenore inti ero delli pretensi

capitoli, & ordinationi altrimenti la Com missione sian alia, e non attribui sca a te una giurisditiove at Commi Di irio,& attre pene at nostro arbitrio, alche si obblighi cogi uramento. inolire si ano ob g ti tenere affigi li presenti ordini ne i luoghq doue si elarditara questo pio ori. cio,acio l'oseruanga diessi venglia pius ac timente a notitia di tuiti. 18 Lisopradetii capitoli sono stati stabiliti per ordine delia Congregatione di S. Pietrodi Roma , e consignati a I Roui glione, accio I'osserui ,e Accia osseruare dato in Beneuento questi di 2. di Masgio i6to. Barthol. Card. Cesius. D. Card. Arigonius, Meschior Rouiglio

nus secretarius,&c.

29 Item si aggiunge che sotio te medesime peneci aDcheduno Commissario debbia dopo due me si mandare relatione distinta di tuite te Terre, Castelle, Abba die, e Commende solio poste alia Diocesi . nelIa quale douraesercitare la sua Co inmissione.e nelli conti da darsi formiter nel fine delli suoi meli debbia deseriuere in essilidetti luoghi, e se ha ciercitato.o ab la sua Commissione con dichiarare I 'essatio ut supra,cosi a parte te pie dispositioni eccedente Ia sua sacotti, che haura mandato alTcibunale .

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sae. Congregatione dei Concilio. De Celebratione Mittarum ; fatii per ordine di N. S. Papa Vrbano VII l. neli'Anno III. det suo Pontificato , alii xi. di Giugnulsa. s. e publicati alii ix. di Set tern-bre deli' istesso Anno.

D. He motivo hebbe la Sae. Congregatione del Concilio per far tali Decreti Θvi. Vno eis cacissimo. Perche non si fodisfaceua alnumero delle Messe lasciate, e con tutio cio si pigliaua no nuoui pta di messe. D. Che in conueniente di qua nasceva Θ'. Molli. i. ches faceua contro la volonta di Tc statori. 2. .he P Anime de Defoti resiauano priue de suffrag-gii. 3.chesi to leuati culto alse Chiese. . che resta uano delusii Benes attori. s.ches scandalia auano perolicdeli, e non lascia uano piu Messe .

Sbito quattro pretesti. Prima perche sperauano chelisuperiori haurebbono pol ridotto ii numero delle Mcise a poche. Secondo perche consumato tutioil denaro resta uano solo i nudi peti delle messe, e te Chies

sena a emolumento. Tergo. perche relemosina che si da-ua per celebrare era cosi tenue, epoca chenon si troua

uachi pigilasse tal pes a. Quarto . perche Pentrato. 6 rendite de Monasterii, o Chi esse erano cosi scar se, che non potendo si mantener tanti sacerdoti, eratio fora ali di ag-

grauarsi di nuo ui peti per vivere .

Decreti della

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78 PRIMO DECRETO.

D. Che si ordinanel Primo Decreto p R. Cheni uti Vescouonella Sinodo Dic celana;o C ncrale ne Capitoli, o altroueri lucano, moderino,oc Om- mutino li pesi delle messe posti o dopo ii Cocilio di Treto, o in limine fundationis. D. Se s lia ueste da fare,a chi si ha da ricorrere en Assa Santa Sede Apostolica. D. Che pena vi ea chi facesse contro questo Primo

Decret O ,

R. Che siano nulle te redultioni, moderationi. QCommutationi .

D. Che si ordina net secondo Decreto Fa vn Precet to la Sac.Congregatione a tuiti, o s colari. o Regolari, oluoghipii dic. che tante messe dicaogia' uno per quante si da l'elemosina. D. Che pena vi e a chi se ii contrario λD. Che non fodissaccia, che pecchi mortalmente, sa tenuio.alla restitutione.

D. Che si ordina net Terro Decretoὸ seri trona in alcuni luoghi pii, o Religioni Priuileggio,o Indulto, checelebrandosi certe messe, 6 certi Anniuersarii, o dicem dosi molle Collette, o vero orationi in una mesta si so-disfaccia amoliemesies . -- vh. La Sac. Congregatione riuoca. & annulla ruttii detti Priuileggii, de Iadulti, e cio net Tereto Decreto S.

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Exero 6 αξ nel sine ob antibus di nuono si deroga aluiti. anco at mare magnum, si Bulla Aurea &e.

QUARTO DECRETO.

hauesse per celebrare una messa v.g uncarlino . costui lata celebrare ad 'vn'altro sacerdote, e li da per elemosinatre cinquine, o me ZZo carlino, icncndosi l'altio per se,

se lo puo fare Θ'. Che no, tutio cio si prohibisce ad 'ogni sacerdote, per togliere questo guadasuo illecito nel quarto Decreto. S.ac Fimiliter .

QVINTO DECRETO.

D. Che si ordina net quinto Decreto me uno v.g.portaao.docati,d altri beni mobili in quat suoglia luogo, o desecolari,si de Religpiosi, con peso che si dicano tante me se in perpetuo, chesilia da fare pSubito si metiano in deposito, o in sacristia, o appresso di persona se dele,e fac altosa, accio quanto prima si inuestino,o ii denari,o it preeteto de beni mobili. in altri beni immobili fruitiseri co es pressa mentione dei pe-so dellem esse tui an nesso. D. Che si ha da sat e se occorresse che tali beni immobili coli licen radella Santa Sede Apostolica si ha-uessero da alienare ΘI i. il preet Eo pure si depositi ut supra, e quanto prima in altri beni stabili fruitiseri si inuesta,coporui l'illeCDpeso delle ine da dirsi specificato . D. che pena vi e a chi tale Decreto quinto non os seruasse e X a

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νenda a die realis acquoionis.

D. Che si ordina net sesto Decreto. Si tralia quivi se si ponno pigliare pesi perpetui di messe pesi quotidi Mni se prima delli peti perpetui. Se per l'auuenire si ponno pigliare pesi perpetui dimesse tanto da Regolari,quanto da secolari ξD. Che noda perse. D. Che si richiede per pigliarii hi. Che li secolari habbino licen et a da Vescoui,oVi-

earij. e Ii Regolari dat Generale,o Prouinciale.. D. La licen ga come 5 ha dare a bocca,o in scriptis. . In scriptis gratis conced Ada. D. In che pena incorreria it secolare che senza licena a dei Vescouo , 6 Vicario pigliasse tali pesi perpetui dimesse ρSarebbe interdetto dati' ingresso della Chiela D. In che pena incorreria it Religioso che senza luce neta dei Generale,o Prouinciale pigliasse tali pesi Perpetui di messe Θ cst. Sarebbe privo di tuiti gl'ossicii che ali hora ha . e perpetuo inhabile ad ottenerne altri, con priuatione divoce attiua,e passiua absque alia declaratione. D. Che deuotio fare it Vesco uo , 5 Vicario ; it Generale,o Prouinciale quando di simili licenae di nacile perpetue sonorichi esti λIn singulis casibus Trὸ cost.2 a sapere che obligo hanno di inesse i luo ghiche dimandano. Secondo, non dian liceaza prima che a5 sappino che li sacerdoti

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