Tertia diaecesana synodus bariensis. Habita. Ab illustriss. ac reuerendiss. domino Didaco Sersali eiusdem ecclesiae, & canusinae sedis archiepiscopo, & summi pontificis assistente. Die dominica 18. augusti 1658. ..

발행: 1659년

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분류: 그리스도교

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dei lungo ponnoso distare alli pes antichi, e niloui. Terro habbino mira particolare che t entrate lasciat e f- te Chiele, o suoghi pii siano corri spondenti alli pesi cm forme it costume delle Citta,o Prouincie. D. c he pena e per ii Vesco ut, o superiori se suseron et detio negligenti t In Nouis dies MiasIraerarmis muneris raraoηε esse reddituros.

V sECONDO, PESI QUOTIDIANI.

D. Che si ha da fare quando vengono limosine pertante Messe manu ali, e quoitidiane ξsi pigitono purche si a sollissatio alle passate, ab trimenti non si piglino tali limosine anco sponte offerte. D. Se si possino tenere in s hi es a Casset te ccc l'iscriγtione limo sina per Ie messe, operie messe &c.

P. Che tuiti i superiori de Regulari, che possedono benio stabili, onhnell Italia, &Isole adiacenti in ogia IProuincia con dueo tredelloro ordine prattici.'& ap- pro uati, veggano ii stabili, Censs,emrateaendite, ε solite elemosine.& aluti tanto core uni a clascuno monastero,

A Case desta Prouincia istesta, quanto di iussidio de particolari assignato, o permesso a persone Religiose poribeolari, da dieci anai in dietro, riconoscaso e riducano

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ta M. & inistricio si propcnga tutio at Capitolo Generale, o Prouinciale in anEi a tre Giudici da scegliersidali'istesso s .apitolo. queiti pes ato it tutio vedano quati Religiosi ii pollino in clascuno tuo go per Pentrate di cla- scheduno Ioitentare metiendo uti laici, e servitori tuiti, conforme ii modo dei proprio initi tuto per quelli cli

hanno in comune vitio, cstito, e medicine. Polla nota

di tutio si legga in Capitoloi oue a voto di tuiti i Capitolanti si prefigga ii numero a clasculi luogo di Religiosi

che per det te eat rate&e. si possino alimentare, edetia nota capito tarmcnte intra fra vn anno da computarsidopo it pro limo Capitolo, o Generale, 6 Prouinciale si mandi alia Sac. Congregatione det Concilio. e siano tenuit i Superiori di osseruare tale numero prefiso di I eligiosi per claschedula luogo, ne to possino accrescere, ma- cocon pretello di eder cresciuie te ent rate senda licen gades la detia Sac. Congregatione . D. Che pena vi e a quei Superiori che n5 osseruassero ii det to Decreto settimo eLa priuatione di tuiti gl'Oiscij che alphora hanno h di voce attiua, b passiua, e di perpetua inhabilita ad altri ossicij eo ipso.e di attre pene da darsi dati a Santa Sede Apostolica.D. Seque i Religiosi aqualtera permesib o assignato

qualche particolare sugidio dopo tale Decreto Io possino ritenere in particolare come prima PR. No,perchesi dicen et Decreto. In c unem Osmaeeinceps conferendas obuentiones guiaribus resigisu as gnatas, aur fermissas.

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giosi, se olire graltri requisti , non si possino tui alimen. tare dodeci Religios computate Pentrate', elemosin Gcerte,&c.htolione la sterilita, spese dic. conforme i l De. creto di Gregorio XV. D. Che penavi ea chi pigilasse illuogo, neI qualonon potessero attuat mente vivere do deci Religiosi ΘChesiano soggetti alla Visita, Cortet tione, eiurisditione intuito e pertuito deli Ordinario .

VLTIMO DECRETO.

D. Che si ha da fare per l'osseruaneta di detii DccretiΘD. Che due volte l'anno si tergano in publica mensa. cloe. Feria a.'s. i. Dem. Adocv. se Feria c. pos. OAE. Cerρ .christ. D. Che pena vi ea chinonii facesse leps creὸ D. A Superi ori locali pena di priuatione d Oiscio, edi voce a itiua,e passiua ipso facto incurrenda. D. Se detri Decreti si possino 6 dichiarare, o intempetrare λD. Che no da niuno ne Ecclesiastico,ne secolare ,

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Alcune Dichia ratio nil della Sae. Congregatione det Concilio fiat te con I Autorita di N. s. a Vrbatio VIII. sopra i Decreti de instessa

Congregatione De Celcbratione Mi uarum.

a se ii legato e tanto tenue,che non si troui chi vo-glia pigliar il p so agg uatoui; e se si ha daricorrere alla, . . Sode per la moderatio aedet peto. si consumarao tutio, o quali tutio per te spe se necessarie a far deita mode. ratione, che si hauera da fareὸ R. Ancorcheii lcgato si a tcnue, pure per sare la in deratione delpes Osiricorra alia S.Sede. la quale senetani una spela determinara, quelche sara necessario in Do

mino.

et Se nella solidatione dei Bcneficio si pone che ilVe couo possi moderare i pessichesi lia da fare λR. Tale fondatione dico no questi Decreti non to-gli otio ma vovit Ono che si a valida,e che si osserui. a Gi a che si deuono dir tante melle, quante consor- me relemosine sono assignate, si di mada questo assigna mento da chi ha da esset fatio da chi offerisce l'elemosi-na,o vero dat Ordinario Ist. Dalrassigna mento fatio da chi da.& osteriscet elemosina non dat Pasi egna mento dat fodinario. ches echi offeri e non haue asse gnato num cro di messe data, dirii ; ait 'hora l'assegni t 'Ordinario secondo it costumedella c itta. , delia Prouincia. 4 Serordinarioli Gassata relemosinacogrua consoris me la qualita dei loco, uelle persono,e de tepit e li lacerdoti riceu ono lo stipedio me no dei cogruo,sano te nutia celebrare tale mella quate sono ordinate dati osse icter

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me si. sono tenuit,& obligati. Se ii sacerdoti che sono obligati a celebrare raritione Beneficis,seu Cappellar, legati, aut salaris. pondo

pigliare ancora manuale elemos ne per dir messe votive. o di de fonti, e fodis fare a lino e laltro peto con vn messa ληε. Non ponno se dissare ali uno e raltro peta coavna messa nelgi orno che deiicino celebrare ratione B ficii, Cappellar, Legati, aut salaris. Se vn Testatore laseia che si dichino per Pan ima sua cento messe, senZa,ri ae ictivere elemosina. si dima nda se e lectio a gi heredi lassare a loro beneplacito tale limosina; o vero si deuelassa redali Ordinario ΘD. Deue ii Vescouotassare congrua limosina per lemesse da dirsi conforme it costume della Citta, o Prouincia.

Cosi si deuotio intendere. Se ponno gl' qmministratori delle Chiela ritene si qualche parte detreteiriosi ne delle messe, per te spesedi manteneria Chiesaigi' Altari,per ii ministri,paramen- 'ti,tumi, vino,hostie, e cose simili λChe no si deue permetiere in conto a Icuno che leChiela. oluo glii pii, o vero amministratori riten gano parte ancorche minima dei relemosine date per leniesse perte spes echesi fanno in celibrare deite mcsse. Se te Chie se oluc glii pii non hanno alti e eatrale da implegare in deite spes e. che hanno da fari ΘR. Che po no in cassi tale riten erit qualche piari deli elimosine dellem esse. maque si a parte non pallii Ivalore delle speti che si deuon fare per celcbi re

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Se in caso che si pigii parte perte spese. delli denari che restano,&auu anzano tolle lede ite spese, si deuo-no dire tante messe, quante sono ordinate da chi offerisce Pelemosina flR. Cosi assoluta mente si deue sere. Se ii Rettore des Beneficio che puo celebrare pes vri altra sacerdote si a te nuto dare at det to sacerdote, che celebra stipendio consorme laredita det Beneficioὸ R. Che no .ma ballache dia a I sacerdote celebrante elemosina congrua conforme it costume delia Citta, Odella Prouincia. se peron ella fondatione det Beneficia

non fosse altrimente ordinato .

. Se si offerisce a sacerdoti per dise messe limosinapi ii dei rordinario . si di manda se deuo nodare queli inti era a quei sacerdoti, a quali commetto nota celebratione ; o basti darii l elemosina consueta ρθ. Si deue dare tuita inti era, ne ponno riteners per se

parte alc una di quella 4. .-

Deli elemosine manuali,che no si piglino se no sedis fatii li pesi passati. Si dimanda, se s prohibisce assolui mente, che non si piglino noui pesi non hauendo sodi Gfatio alle messe passate,e che si deue dire se si puo sodisi

fare a tempo congruo a tuite PD. Non si prohibisce assoluta mente di 'pigliarnuouipesi,m a se si puo fra poco tempo fodissere a tuite,che siriglino Se chi offerisce Pelemosinavedendo, che non Pon-no sedissere subito, si contenta.che lo faecino quando sipotra. Si domanda se si ponno pitliare nuoui pesit Se si contenta chi offerisce. cne si ponno pisti re Se la pena deli interdetto posta ne i decretoi quar to vadi tanto cotro quelli che pigliano limosine contraii presente ordine; quanto contro quelli che non leuanu

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delle Chieli te Casse, eo me si eomanda tui p

. Queste pene militano contro quelli che piglianopesi di messe perpetui, seneta licen et a dei Vesco uo. o dei Vicario Generale. o vero dei Generale, o dei Proui ciale. Se in questo Decreto si comprendo no quelle Casseae te quali si sogitono metiere ne ite Chiese nelgiorno di tuiti i morti e 1 chlamano volgat mente, Cesse

Queste ancora si comprendono. D. Segi Aministratori di una Chiesa di gran deuotione e concorso possano riceuere limosine per messe dacelebrarsi do pograntempo, per non sininuire la deuotione delle Chiese de ii concorso de sedeli st . Non si puo. se pero non si contentassero quelliche danno la limosina per i e melle da celebrarsi. Si dimanda una dichiaratione, se la prohibitione Atta net deito Decreto si estende anco fatea a sacerdoti priuati Si dichiara che anco si sacerdoti priuati, e satia. Se doue gia su faria Ia determinatione dei num eo de Religiosi peril Decreto di Paolo V. seata perti ilcomputo detrentrate, si deue fare di nuouoὸ

Se ii Nouitii ammessi gia al Habito si possino am- metiere alia Proseisione in questi Monasteri , ne quali satio it conto. & pressisso it numero, non si ponuo Q.

stentare.

D. Si deuono an mettere alia Prosessione se sono habili. e pol si deuono collocare inquat che altro Monastero deli 'isteua Religione . doue u possino sostentare

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si dimanda se ii Deereto di dodici . cte pare farto per la celebratione delle messe,comprenda quelle Heli- ioni che nons ogitono pigliar pessi di messe. corne lono se Religioni de PP. Capuccini. ede PP. della Compa- 'o. Si dichiara,che quelle Religioni anco si compren

Fiaalmente si dimanda se questo Decreto di non pigliar monasterio, oue non si possino nutrire dodiciliabbia luoco solo in Italia,per done e ristretto il Decreto prosimo antecedente . o pure vagita anco suor d Italia λ .

Si dichiara , che ha tuoso anco suor d Italia.

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DEL CHORO.

Per la gratia di Dio, e della Santa Sede Apostolica Arciues couo di Bari, e di Canosa . Douendo si uel Choro, come dice it Prosita, lodare

Nostro Signore: la disciplina des horo epi nata. di Religione, Epieta,e tuiti quelli, che tui convcrigono per celebrare te Diuiue lodi non solo deuon o pensare, emeditare la santita di quel luogo; ma Possicio, che farano di Angioli in lodare Sua Diuina Maesta. Pero desiderando Not, che da tuiti i R R. Canonici, e da altitastretii at Choro della Nostra hies a Metropolitana di Bari, come atraItre Chiese Collegiate e Parochiali, o Archipresbiterati della nostra Diocae s attenda a celebrare i Diuini Ossicij conquesta deuotione, che si con-uiene, habbiamo voluto co'l presente Edilto prohibitquelle cose . che potaebbono impedire questa sani

Primieram ente essortiamo tulti . prima che conise thino a questo sanio Iuogo, che attenta mente pensis O .cbe hauranno da partare con Dio Nostro Creatore, epero non solo non deuono fare, ne tam poco concepire nella mente qualchecosa, cheposta ossi ndere gli occhidi Sua Diuina Macsta; m. cias cuno si prepari con ogniatipntione,e dilige nra e con la meditatione detrantino, che salutarmente maudiis essecutione it culto esteriore

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Ite ordiniam o sotio pena di venti punii perelascuno, e per Ogni voltaiche si contiouerra, che net Choro tutuallistano vestiti delle loro Cotte, & insegiae,si nelli glor- ni Festiui, come Feriali, e conuensano tuitisenlla eccet. tione, dato it segno solito della Campana. Item ordiniam o sotiola pena predella, che l'Officiosi dica puniata mente, e disti utamente. Deendo si la pausa, doue bi gnara, e si os erui ad unguem quanto nelli Sinodi de Nostri predecessori Arei uesco ui .eda Not est ato decretato.

Item ordiniam o sotio ristera pena, di attre i nostro

arbitrio che net Choro ne lano ardisca portare guanti .ec appelli, ma cialc uno porti la sua Baretta Clericale. Item ordinia mo sotiori steta pena, chedat Choro, comiticiato Pollicio, nessu no parta senae licensa delCapo, come nelli Sinodi predetti e stato prouisto, ii qua te non la conceda, se non per casio vi urgenti,egiuste. Item ordialamo, che net Choro non si dorma. ne si ruda ne si burti,ne si iacciapo brighe di parole ne si fieci no raggionamenti sotioristest a pena, &alire a nostro

arbitrio.

Item ordinia mo,che oesino astretto alChoro habbia ardire a tempo, che si dico no li Diuini Officis, e cantano te Messe, and are vagando, e passeggiando per la Chiesasotio pena di vn me se di carcere, olire ii venti punii, ne tampoco di stare Dori det Choro senaa Cotta a quel tempo,sotto pena di venti punii. Item ordiniam o,che all'istello tempo si dira it Diurno officio, nessono ardisca di mutar tuoso sotio pena dipagare venti punii;ma Ogn, nostia net suo stallo, o luogo. Item ordiniamo solio Pistessa pena, che nessuno ardi ea dire in Choro l'Olficio priuatanaeate, meatre si recita

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